CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-30, n. 202400250
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Testo completo
Pubblicato il 30/03/2024
N. 00250/2024REG.PROV.COLL.
N. 01123/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1123 del 2021, proposto da
Coffee Express S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati R P, R C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Elimo Ericini, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato E D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 1417/2021, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Unione dei Comuni Elimo Ericini;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2023 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e udito l’avvocato dell’Amministrazione resistente come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La Coffee Express s.r.l. rappresenta di avere ottenuto dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini l’autorizzazione, con provvedimento n. 31 del 23 maggio 2017, all’esecuzione delle opere propedeutiche alla realizzazione di uno stabilimento balneare stagionale da rimuovere a conclusione della stagione estiva e, comunque, non oltre il 31 ottobre 2017, in conformità al parere n. prot. 2516 del 16 maggio 2017 all’uopo espresso dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani.
In data 8 giugno 2019 la predetta società presentava una nuova istanza allo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini per la riattivazione dello stabilimento balneare per la stagione estiva dell’anno 2019.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini, con provvedimento del 19 giugno 2019, ribadiva che, a conclusione del periodo estivo, lo stabilimento balneare stagionale doveva essere rimosso, con ripristino dei luoghi.
Sennonché, il 22 ottobre 2019 la Coffee Express s.r.l. presentava una comunicazione di prosecuzione dell’attività di ristorazione – bar nello stabilimento balneare per l’intero anno, ai sensi dell’art. 2 L.R. n. 15/2005 e dell’art. 51 L.R. n. 16/2017.
Informata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini della predetta istanza, la Soprintendenza, con nota 13468 del 26 novembre 2019, esprimeva parere non favorevole, poiché il precedere parere reso nel 2017 con il quale si limitava il mantenimento dello stabilimento soltanto per la stagione estiva aveva validità quinquennale e, pertanto, i suoi effetti non erano ancora esauriti.
Lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini comunicava alla società istante il preavviso di diniego ed in seguito la nota del 17 dicembre 2019 con la quale si proibiva la prosecuzione dell’attività di gestione dello stabilimento balenare per l’intero anno solare, ordinando la rimozione immediata delle opere stagionali precedentemente autorizzate.
Con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la Coffee Express s.r.l. impugnava sia il provvedimento del 17 dicembre 2019 di diniego alla prosecuzione della predetta attività, sia il parere della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani del 26 novembre 2019 n. 13468 non favorevole al mantenimento del predetto stabilimento anche nel periodo invernale in quanto incompatibile con l’esigenza di tutelare le bellezze panoramiche e paesaggistiche dei luoghi.
Con ordinanza cautelare n. 492/2020 l’adito T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sospendeva l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
Dopo di che, la società impugnava il successivo provvedimento del 29 maggio 2020 con il quale l’Amministrazione resistente autorizzava il montaggio dello stabilimento balneare per la stagione estiva, con l’impegno di provvedere alla rimozione ed al ripristino dello stato dei luoghi una volta conclusa la stagione.
Siffatto provvedimento veniva impugnato con motivi aggiunti.
Con ordinanza n. 868/2020, il T.A.R. rigettava l’istanza cautelare, ritenendo verosimilmente fondata l’eccezione di inammissibilità del ricorso perché notificato presso la sede legale anziché presso il procuratore domiciliatario.
In seguito, la Coffee Express comunicava la prosecuzione dell’attività balneare per tutto l’anno e l’Amministrazione rispondeva con la nota n. 52474 del 6 novembre 2020 opponendo le medesime ragioni ostative all’esercizio della predetta attività oltre il periodo estivo già esternate in relazione agli anni precedenti.
Avverso siffatta decisione, la società proponeva ulteriori motivi aggiunti, ribadendo le difese già articolate nel ricorso introduttivo.
Con ordinanza n. 1163 del 9 dicembre 2020, il T.A.R. sospendeva l’efficacia degli atti impugnati, richiamando le ragioni poste a fondamento della precedente ordinanza cautelare n. 492/2020.
Con sentenza n. 1417/2021 pubblicata il 3 maggio 2021, il T.A.R.: a) accoglieva l’eccezione di inammissibilità delle memorie conclusive tardivamente depositate dall’amministrazione resistente oltre il termine perentorio di cui all’art. 73 co.1 c.p.a.; b) dichiarava l’inammissibilità del ricorso introduttivo nella parte in cui aveva per oggetto l’impugnato parere della Soprintendenza espresso con la nota 13468 del 26 novembre 2019 per omessa notifica a quest’ultima Autorità; c) rilevava l’ulteriore profilo di inammissibilità dei ricorsi per omessa impugnazione della nota n. 2516 del 16 maggio 2017 della Soprintendenza e dell’autorizzazione n. 31 del 23 maggio 2017 rilasciata dallo Sportello Unico per le Attività Produttive dell’Unione dei Comuni Elimo-Ericini; d) dichiarava inammissibili i primi motivi aggiunti, per errata notifica all’ente anziché al suo procuratore domiciliatario in violazione dell’art. 43, co. 2, c.p.a.; e) rigettava i ricorsi in ragione dell’infondatezza delle doglianze inerenti taluni profili procedimentali e alla stregua di un’interpretazione “costituzionalmente orientata” della normativa regionale, ostativa all’accoglimento dell’istanza della società richiedente.
Con appello notificato il 29 ottobre 2021 e depositato in data 11 ottobre 2021, la società ricorrente domandava la riforma della predetta sentenza, insistendo nei motivi dedotti in primo grado e non accolti.
Si costituiva l’Unione dei Comuni Elimo Ericini opponendosi all’accoglimento dell’appello.
Con ordinanza n. 729/2019 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana rigettava l’istanza cautelare dell’appellante.
Le parti depositavano memorie conclusive.
All’udienza pubblica del 23 novembre 2023, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito l’avvocato dell’Amministrazione resistente, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – Il quarto motivo di appello .
La questione di diritto dirimente ai fini della decisione concerne la corretta interpretazione ed applicazione della normativa regionale che consente il mantenimento delle strutture balneari per l’intero anno.
Occorre, dunque, muovere dall’esame del motivo (il quarto) d’appello, con il quale si contesta la correttezza della sentenza impugnata nella parte in cui non ha condiviso la prospettata applicazione della disciplina regionale sostenuta dall’appellante.
La disciplina di riferimento è costituita:
1) dall’art. 2 co.1 L.R. 29 novembre 2005 n. 15, secondo cui “ 1. La gestione di stabilimenti balneari è consentita per tutto il periodo dell'anno, al fine di svolgere le attività collaterali alla balneazione avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità, delle licenze e delle autorizzazioni di cui sono già in possesso per le attività stagionali estive, previa comunicazione di prosecuzione dell'attività all'autorità concedente competente per territorio con l'indicazione delle opere e degli impianti da mantenere installati ”;
2) dall’art. 42 L.R. 17 marzo 2016 n. 3, secondo cui “ 4. Ai concessionari del demanio marittimo è consentito il mantenimento delle strutture balneari per tutto l'anno solare, al fine di esercitare le attività complementari alla balneazione, avvalendosi della concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le autorizzazioni amministrative, le licenze, i nulla osta, il parere igienico-sanitario, rilasciati dagli enti preposti sul demanio marittimo per le attività connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione