CGARS, sez. I, sentenza 2018-04-26, n. 201800233
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Testo completo
Pubblicato il 26/04/2018
N. 00233/2018REG.PROV.COLL.
N. 00652/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 652 del 2014, proposto da: Università degli Studi di Messina, Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Palermo, via De Gasperi, n. 81;
contro
L A, rappresentato e difeso dall'avvocato U C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Santi Delia in Palermo, p.za Virgilio,4 – “Studio Pinelli”;
Per la riforma della sentenza breve del T.A.R. Sicilia - sez. staccata di Catania, sezione III n. 1331/2014, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di L A;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 marzo 2018 il Cons. Giuseppe Verde e udito l'avv. dello Stato La Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, iscritto nell’anno accademico 2013/2014 al II anno di studi della Facoltà di Medicina dell'Università di Timisoara (Romania), presentava all’Università degli Studi di Messina istanza per il trasferimento presso questa Università con iscrizione al II anno del corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l'anno accademico 2013/2014.
Con delibera del Consiglio di Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia in data 27 febbraio 2014 l’Università degli Studi di Messina ha ritenuto detta domanda inammissibile “in assenza di superamento di esami di ammissione a numero programmato” svolto presso un Ateneo italiano.
Il Consiglio di corso di laurea perveniva alla sopra citata deliberazione sulla base di un’articolata motivazione con richiami a precedenti giurisprudenziali e in ragione di quanto disposto dall’art. 165 del Trattato sull’Unione Europea nella versione consolidata successiva alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona, e dall’art. 4 comma 1, della legge n. 264 del 1999.
L’interessato impugnava il provvedimento di diniego di trasferimento innanzi al TAR per la Sicilia - sezione staccata di Catania, che, con la sentenza indicata in epigrafe, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati, in relazione al lamentato difetto di motivazione e di istruttoria, laddove, in assenza di alcuna disposizione, anche interna, l’Università di Messina ha tout court rigettato la domanda di trasferimento del ricorrente, senza la previa valutazione dei crediti, dallo stesso acquisiti presso l’Università straniera, necessari per l’eventuale iscrizione richiesta .
All’esito della decisione del T.A.R. lo studente appellato, previa rinuncia alla prosecuzione degli studi presso l’università straniera di provenienza, ha ottenuto l’iscrizione presso l’Università degli Studi di Messina, con la convalida di una parte delle attività formative e dei relativi esami superati.
2. Avverso tale sentenza l’Università degli Studi di Messina propone appello, contestando, in sostanza, il presupposto logico, posto a base della sentenza di primo grado, secondo cui l’art. 4 della legge n. 264 del 1999 “prevede chiaramente che l’ammissione è subordinata al previo superamento di apposite prove di cultura generale, senza distinguere tra accesso al primo anno e accesso agli anni successivi per trasferimento […] il termine ammissione si riferisce logicamente, sia all’immatricolazione al primo anno accademico sia alla immatricolazione d anni successivi”. La difesa erariale considera poi irrilevante anche la censura avversaria relativa alla presunta violazione dell’art. 10 della legge n 241 del 1990 visto che la ipotetica partecipazione procedimentale dell’appellato non avrebbe potuto determinare un diverso esito del procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21 octies della medesima legge n.241/1990.
3. Lo studente L A resiste all’appello insistendo per la reiezione del gravame.
Nel controricorso si sostiene che:
- (a) il ricorso in appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse con il conseguente effetto di stabilizzazione della posizione giuridica di parte appellata;
- (b) ove l’appello venisse accolto si determinerebbe la gravissima violazione di un principio cardine della pubblica amministrazione individuato nel c.d. “legittimo affidamento”;
- (c) nel merito il ricorso è infondato attesa la correttezza del ragionamento seguito dal giudice di prime cure in ragione di quanto dedotto con il ricorso introduttivo la cui fondatezza sarebbe avvalorata dall’ordinanza del CGA n. 454 del 2014 con la quale è stato disposto il deferimento dell’appello - avverso altra sentenza del Tar Catania in una fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame - all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato. Sul punto si precisa che l’art. 4 comma 1 della legge 264/1991 (a detta del quale l’ammissione ai corsi di cui agli articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove di cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresì la comunicazione dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove stesse. Per i corsi di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ) non esclude la possibilità che avvenga il trasferimento di studenti