CGARS, sez. I, sentenza 2019-02-19, n. 201900150
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Pubblicato il 19/02/2019
N. 00150/2019REG.PROV.COLL.
N. 00091/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
in sede giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 91 del 2015, proposto da
T G, nella qualità di erede universale di L V, rappresentato e difeso dagli avvocati P C e P A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G G in Palermo, via Agrigento n. 50;
contro
Assessorato Regionale Sanità, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Villareale;
Unità Sanitaria Locale n. 24 di Modica, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 1960/2014, resa tra le parti, concernente riconoscimento della sussistenza del rapporto di pubblico impiego
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale Sanità;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza straordinaria di smaltimento del giorno 6 febbraio 2019 il Cons. G C S e uditi per le parti gli avvocati Nigrone su delega dell’avv. Catra, l'avv. dello Stato La Spina;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’originario ricorrente, il sacerdote Vincenzo Lombardo, appartenente all’Ordine dei frati minori conventuali, con il ricorso di primo grado proposto dinanzi al T.A.R. Sicilia, sez. di Catania, deduceva di aver svolto dal 1° agosto 1968 al 31 gennaio 1995 le funzioni di cappellano incaricato dell’assistenza spirituale presso l’Ospedale maggiore di Modica, appartenente alla U.S.L.n.24 di Modica e, su tale premessa chiedeva il riconoscimento della natura di impiego pubblico del rapporto di lavoro instauratosi con l’amministrazione sanitaria, con le consequenziali statuizioni in ordine alla ricostruzione della carriera ed al riconoscimento delle provvidenze economiche connesse al rivendicato inquadramento nel VII° livello retributivo funzionale.
A seguito del decesso dell’originario ricorrente il giudizio è proseguito in primo grado con atto di riassunzione del suo successore universale signor Tommasi Giovanni.
Con sentenza n. 1960 del 7 luglio 2014 il Tar di Catania ha respinto il ricorso, assumendo che il rapporto di lavoro intercorso inter partes avesse assunto i tratti propri di una convenzione di collaborazione esterna, scevra da ogni connotazione propria del rapporto di pubblico impiego, di guisa che non potevano trovare accoglimento le pretese patrimoniale avanzate nel ricorso.
Contro tale sentenza propone appello il Tommasi lamentando la erroneità della impugnata sentenza in ordine alla non condivisa qualificazione del rapporto di lavoro operata dal giudice di primo grado ed insiste affinché lo stesso sia qualificato alla stregua di un rapporto di pubblico impiego, con ogni statuizione conseguenziale sulle differenze retributive maturate e ogni altro accessorio dovuto in forza della corretta qualificazione del rapporto.
Si è costituita in giudizio l’appellata Amministrazione regionale per resistere all’appello e chiederne la reiezione.
All’udienza pubblica del 6 febbraio 2019 la causa è stata trattenuta per la sentenza.