CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400280

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS None, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400280
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400280
Data del deposito : 6 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/09/2024

N. 01114/2023 REG.RIC.

N. 00280/2024 REG.PROV.CAU.

N. 01114/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1114 del 2023, proposto dalla sig.ra E G L, e proseguito dalla sig.ra G C, rappresentata e difesa dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;


contro

il Comune di Carini, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Quinta, n. 442/2023, resa tra le parti, pubblicata il 7 settembre 2023, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 460/2023;


Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Vista l’istanza di prosecuzione del giudizio interrotto, depositata il 25 luglio 2024;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Carini e dell’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024, il consigliere Michele Pizzi e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;


Considerato che la sig.ra E G L ha proposto appello avverso l’ordinanza del T.a.r. per la Sicilia n. 442 del 2023, che ha respinto la domanda cautelare proposta per la sospensione del provvedimento del Comune di Carini prot. n. 2001 dell’11 gennaio 2023, di diniego della domanda di condono, e della successiva ordinanza di demolizione n. 36 del 16 marzo 2023;

Rilevato che il presente giudizio, a seguito del decesso dell’appellante, è stato proseguito dalla sig.ra G C;

Ritenuto che ad un sommario esame, proprio della presente fase cautelare, appare sussistente il requisito del fumus boni iuris in quanto il gravato diniego di condono è stato adottato in data 11 gennaio 2023, a distanza di circa sessanta giorni dalla nota del Comune di Carini prot. n. 56572 del 3 novembre 2022, con la quale il predetto Comune aveva chiesto l’integrazione di copiosa documentazione, assegnando al riguardo il termine di soli trenta giorni, in violazione del termine di novanta giorni previsto dall’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994;

Ritenuto altresì sussistente il requisito del periculum in mora , a fronte del danno grave ed irreparabile discendente dall’esecuzione dell’ordine di demolizione;

Considerato quindi che l’appello cautelare debba essere accolto e che le spese di lite del doppio grado cautelare debbano seguire la soccombenza e, pertanto, debbano essere poste a carico del Comune di Carini, dovendosi invece compensare le spese di lite con l’Assessorato regionale del territorio e dell’ambiente.

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