CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400590

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-25, n. 202400590
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400590
Data del deposito : 25 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/07/2024

N. 00590/2024REG.PROV.COLL.

N. 00283/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 283 del 2022, proposto dal Comune di Mazzarrà Sant'Andrea, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato O P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2554/2021, resa tra le parti, pubblicata il 13 settembre 2021, non notificata, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g. 660/2021;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;

Vista l’ordinanza presidenziale n. 30 del 2022;

Vista la nota di adempimento all’ordinanza presidenziale, depositata dall’appellante il 26 aprile 2022;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 20 marzo 2024, il consigliere M P e udito per l’Assessorato regionale appellato l’avvocato dello Stato Lidia La Rocca;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. per la Sicilia, notificato l’8 aprile 2021 e depositato l’11 aprile 2021, il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea esponeva:

- che la Giunta regionale siciliana, con deliberazioni n. 147 del 28 marzo 2018, n. 378 del 12 dicembre 2018 e n. 299 dell’8 agosto 2019, aveva stanziato la somma di euro 1.479.000,00 per l’esecuzione di interventi urgenti ed indifferibili di salvaguardia ambientale all’interno della discarica di Contrada Zuppà, territorialmente ubicata nel Comune di Mazzarrà Sant’Andrea, e di proprietà della società Tirrenoambiente s.p.a., che ne è anche gestore;

- che nella d.g.r. n. 147/2018 la Regione aveva evidenziato l’impossibilità del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea di intervenire in via sostitutiva, poiché in stato di dissesto finanziario;

- che nelle d.g.r. n. 409/2018 e n. 1440/2018 si era affermato che il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea aveva svolto anche la funzione di soggetto attuatore degli interventi sostitutivi disposti dalla Regione, mettendo a disposizione il r.u.p. e cooperando attivamente nella sua funzione di ente direttamente competente all’eliminazione dei rischi ambientali connessi a vecchie discariche comprensoriali poste a servizio delle ex ATO e mai bonificate.



2. Il Comune ricorrente quindi impugnava:

a) il decreto dell’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità-Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti n. 131 del 19 febbraio 2020, con il quale la Regione Siciliana ha ordinato al Comune di Mazzarrà Sant’Andra il pagamento di euro 1.332.967,71, quale rimborso delle somme anticipate dalla Regione per interventi sostitutivi per la bonifica di siti contaminati;

b) le deliberazioni della Giunta regionale n. 147 del 28 marzo 2018 e n. 378 dell’8 agosto 2019, nella parte in cui hanno qualificato il Comune di Mazzarrà Sant’Andrea come ente inadempiente rispetto agli obblighi sostitutivi con riguardo all’ex discarica di contrada Zuppà.

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