CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400285

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-04-08, n. 202400285
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400285
Data del deposito : 8 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/04/2024

N. 00285/2024REG.PROV.COLL.

N. 00947/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 947 del 2023, proposto da
Società Immobiliare Margherita S.r.l. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati P A, G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G I in Palermo, viale Libertà n. 171;



contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato R C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'ottemperanza

del decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 38 del 3 febbraio 2022

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il Cons. M A P F e udito il difensore del ricorrente come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso notificato al Comune di Palermo ai sensi dell’art.114 co.1 c.p.a. il 10 ottobre 2023 e depositato ai sensi dell’art. 87 co. 2 e 3 c.p.a. il 23 ottobre 2023, la Società Immobiliare Margherita s.r.l. in liquidazione domandava l’emissione dei provvedimenti necessari ad assicurare l’ottemperanza al Decreto n. 38 del 3.02.2022 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in conformità al parere n. 11/2022 reso all’esito dell’Adunanza del 14 dicembre 2021 dal C.G.A.R.S. a Sezioni Riunite in senso favorevole all’accoglimento del proposto ricorso Straordinario, aveva annullato, per difetto di motivazione, la delibera del Consiglio Comunale di Palermo n. 293 del 26 luglio 2018 di rigetto della proposta di deliberazione del Capo Area Pianificazione del Territorio riguardante l’approvazione della istanza di partecipazione al Programma di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio – P.R.U.S.S.T. avente ad oggetto la realizzazione di un Residence per anziani.

L’annullamento era, in particolare, fondato sulla rilevata carenza di motivazione della decisione assunta dal Consiglio Comunale di discostarsi dai pareri favorevoli resi in sede di Conferenza di Servizi da tutti gli Uffici tecnici interessati e coinvolti senza indicare le ragioni della propria differente scelta nemmeno sul piano degli interessi pubblici perseguiti.

Il Comune di Palermo si costituiva opponendosi all’accoglimento del ricorso in quanto inammissibile ai sensi dell’art. 243 bis co. 4 D.Lgs. n. 267/2000 durante l’attesa del visto della Corte dei conti sul piano di riequilibrio presentato.

Nella camera di consiglio del giorno 28 febbraio 2024 il Collegio, dopo avere udito il difensore del ricorrente, tratteneva il ricorso in decisione.



DIRITTO

L’ammissibilità del rimedio dell’ottemperanza per garantire l’esecuzione dei decreti decisori dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica ed al Presidente della Regione Siciliana non è sempre stata ammessa nel nostro ordinamento giuridico.

Secondo quanto chiarito dalla Corte Costituzionale (sentenza 7 aprile 2023 n. 63) la centralità della natura (vincolante o meno) del parere reso dall'organo consultivo (Consiglio di Stato o Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana) emerge chiaramente dal processo di evoluzione che ha interessato il rimedio del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Siffatto processo - pur non comportando una giurisdizionalizzazione dell'istituto, al quale va comunque riconosciuta una natura “ giustiziale ” che formalmente differisce da quella giurisdizionale (sentenze n. 24 del 2018 e n. 73 del 2014) - ha determinato l'ampliamento delle garanzie e degli strumenti di tutela a disposizione di chi si avvale di tale rimedio proprio sulla base della mutata natura vincolante del parere dell'organo consultivo.

La Corte di giustizia delle Comunità europee, sin dal 1997 (sezione quinta, sentenza 16 ottobre 1997, in cause riunite da C-69/96 a 79/96, Garofalo e altri), aveva invero affermato la legittimazione del Consiglio di Stato in sede di ricorso straordinario a sollevare questione pregiudiziale comunitaria, reputando sussistenti i caratteri necessari per qualificarlo, ai detti specifici fini, come «giurisdizione nazionale»: origine legale, carattere permanente, indipendenza, obbligatorietà del suo intervento, procedura ispirata al principio del contraddittorio ed applicazione di norme giuridiche per la risoluzione delle questioni.

Per converso, a livello nazionale, la possibilità di esperire l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica che decide il ricorso straordinario e la legittimazione del Consiglio di Stato a sollevare in sede di parere su ricorso straordinario questione di legittimità costituzionale sono state inizialmente escluse, rispettivamente, dalla Corte di cassazione (sezioni unite civili, sentenza 18 dicembre 2001, n. 15978) e dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 254 del 2004).

È significativo che entrambe le pronunce abbiano escluso l'esperibilità dei predetti rimedi proprio sul rilievo della possibilità per l'autorità amministrativa di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, rendendo così la decisione imputabile giuridicamente alla prima e non al secondo.

Tali posizioni sono state, in seguito, superate. Il processo di ampliamento delle garanzie procedimentali e dei rimedi esperibili in sede di ricorso straordinario ha subìto un impulso determinante in seguito agli interventi legislativi rappresentati dalla legge n. 69 del 2009, che ha sancito il carattere vincolante del parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario e ha previsto − in coerenza con i criteri posti dall'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di legittimità costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della Corte Costituzionale) (sentenza n. 73 del 2014) − la

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