CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-04, n. 202200991
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Pubblicato il 04/10/2022
N. 00991/2022REG.PROV.COLL.
N. 00155/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 155 del 2022, proposto dal signor
Marco L D'Andrea, rappresentato e difeso dagli avvocati G R e Francesco Carita', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato G R in Palermo, via Mariano Stabile n. 241;
contro
Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 3122/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Libero Consorzio Comunale di Agrigento;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2022 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor Marco L con determina dirigenziale n. 1057 del 25 maggio 2018 veniva autorizzato a svolgere l’attività di gestore dell’autoscuola denominata “Franco L D’Andrea” sita nel Comune di L.
2. Nella programmata attività di controllo disposta dal Libero consorzio comunale di Agrigento (ente che prende il luogo delle superate Provincie) funzionari del Corpo di polizia provinciale effettuavano tre sopralluoghi. Il primo veniva effettuato il 17 febbraio 2020. Nell’immediatezza non veniva redatto verbale da parte dei funzionari operanti. Il secondo sopralluogo si effettuava il 19 febbraio 2020. Anche in tale occasione non veniva redatto verbale. Il terzo intervento ispettivo veniva effettuato il 20 febbraio 2020. All’esito di tale ultimo atto veniva redatto dai funzionari del Corpo di polizia provinciale il verbale che dava atto anche dei precedenti sopralluoghi.
Nel verbale si legge:
“I locali risultano chiusi, oltre all'odierna ispezione, in altri due diversi tentativi: il 17/02/2020 dalle ore 09,45 alle ore 10,00 ed il 19/02/2020dalle ore 09,50 alle ore 10,00. Tanto si relaziona per gli opportuni provvedimenti di competenza”.
In altra parte dello stesso verbale si legge: “L'autoscuola al momento della ispezione, pur avendo le serrande dei locali alzate, è chiusa al pubblico da tre vetrate in alluminio. All'interno i locali sono privi di mobilio, allievi, personale e mezzi didattici, eccetto alcune sedie e mensole a muro. Lo stato dei locali, al momento dell'ispezione, è tale da non permettere nessuna attività”.
Le foto allegate mostrano l’interno del locale privo di ogni mobilio.
Anche il verbale redatto il 20 luglio 2020 non veniva notificato all’appellante.
3. In data 22 ottobre 2020 il Libero consorzio comunale inviava al titolare dell’autoscuola una nota/diffida con la quale premettendo che “che dal verbale di ispezione n. 6 del 20/07/2020 redatto dai funzionari del Corpo di Polizia Provinciale è emerso che nei giorni 17/02/2020, 19/02/2020 e 20/07/2020 non è stato possibile I' accesso ai locali dell' autoscuola in quanto, pur avendo le serrande alzate, sono chiusi al pubblico da tre vetrate in alluminio, privi di mobilia, allievi, personale e mezzi didattici, eccetto alcune sedie e mensole a muro, visibili dall' esterno”, si diffidava il gestore entro 15 giorni dal ricevimento della nota/diffida a dare spiegazioni in merito, pena la revoca dell' autorizzazione.
Parte appellante non forniva specifiche spiegazioni, ma con nota del 3 novembre 2020 affermava che “a causa di sopraggiunti gravi motivi è impossibilitato momentaneamente a svolgere l'attività” e chiedeva “a norma dell'art.9 della "Circolare recante le linee guida per l'avvio dell'esercizio di autoscuole nel territorio della Regione Siciliana". la sospensione di mesi sei (6) dell'attività a far data dal 01.11.2020”.
4. Il Libero Consorzio riscontrava negativamente la richiesta con la nota del 9 novembre 2020 in quanto la richiesta di sospensione dell’attività veniva considerata inaccoglibile.
Nella stessa nota si legge:
“Si rende noto, pertanto che è già stato avviato il procedimento di revoca dell'attività”.
Infine con la determinazione dirigenziale n. 1848 del 4 dicembre 2020 il Libero Consorzio revocava l’autorizzazione dell’attività dell’Autoscuola adottata con la determina dirigenziale n. 1057 del 25 maggio 2018.
5. Il signor Marco Andrea L chiedeva al Tar l’annullamento:
“- della nota Prot. n. 17030 del 09.12.2020 del Libero consorzio Comunale di Agrigento avente ad oggetto: “trasmissione determinazione dirigenziale n. 1848 del 04/12/20”;
- della determinazione dirigenziale n. 1848 del 04/12/20;
- della nota del Libero consorzio Comunale di Agrigento Prot. n. 15425 del 9.11.2020;
- della diffida prot. n. 14359 del 22.10.2020 Libero consorzio Comunale di Agrigento;
- del verbale di ispezione n. 06 del 20/07/2020 redatto dai funzionari del Corpo di Polizia Provinciale”.
6. A sostegno del ricorso al Tar il signor L lamentava che l’Amministrazione resistente non gli avrebbe notificato la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. n. 241/1990, ed avrebbe quindi adottato il provvedimento di revoca dell’autorizzazione in assenza di contraddittorio.
6.1. Con il secondo motivo di ricorso parte appellante deduceva che il provvedimento di revoca impugnato si fonderebbe su verbali ispettivi emanati da un soggetto (il Libero consorzio comunale di Agrigento) che non aveva funzioni e poteri ispettivi per l’adozione dei predetti atti e affermava che “a poter compiere tali accessi ed ispezione non poteva essere il Corpo di Polizia Provinciale, bensì l’Ufficio della Motorizzazione Civile”.
6.2. Con il terzo motivo di ricorso il signor L censurava gli atti impugnati lamentando che non sarebbero state immediatamente contestate le ispezioni eseguite nei giorni 17 febbraio 2020, 19 febbraio 2020 e 20 luglio 2020, essendo stato in tal modo impedito di difendersi nell’immediatezza dei fatti.
6.3. Con il quarto motivo di ricorso si lamentava l’illegittimità della sanzione adottata (la revoca dell’autorizzazione) in quanto lo stesso art. 123 del d.lgs. n. 285/1992 consentirebbe una graduazione delle sanzioni e l’irrogazione della sola sospensione temporanea.
6.4. Con il quinto motivo di ricorso si censurava gli atti impugnati sotto il profilo della insufficiente istruttoria.