CGARS, sez. I, sentenza 2023-03-06, n. 202300196
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Testo completo
Pubblicato il 06/03/2023
N. 00196/2023REG.PROV.COLL.
N. 01071/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1071 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli Avvocati Francesca Fucaloro e Salvatore Caputo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monreale, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 695/2020, resa tra le parti, con cui era rigettato il ricorso per l’annullamento delle ordinanze comunali n. 49 prat. n. 740/M del 19 aprile 2018 e n. 50 740/M del 19 aprile 2018, emanate dal Comune di Monreale, con le quali veniva ingiunta la sospensione dei lavori, con contestuale ordine di demolizione delle opere realizzate in Via Mulinello 44 su terreno censito al NCT di Monreale p.lla 963 sub. 3-4-5 del foglio di mappa 28;
nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 marzo 2023 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – Con la sentenza di primo grado, il T.A.R. ha ritenuto infondato il ricorso proposto da parte istante, ritenendo che la sospensione dei lavori e la demolizione delle opere abusive siano stati emanati in relazione ad un manufatto pacificamente costruito in assenza di permesso di costruire e congruamente descritto nelle predette ordinanze. Quanto alla dedotta violazione dell’art. 3 della l. n. 241 del 1990 per omessa indicazione del termine e dell’autorità cui ricorrere, il giudice di prime cure ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza, secondo il quale la mancata indicazione nel provvedimento impugnato, del termine e dell’autorità cui è possibile ricorrere costituisce una mera irregolarità e non un vizio invalidante.
Avverso siffatta sentenza, l’appellante deduce i seguenti motivi di censura:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 21 septies , comma 1 della l. 7 agosto 1990 n. 241, in quanto i provvedimenti impugnati non indicherebbero con esattezza e chiarezza la natura e la tipologia dei lavori; conseguentemente violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della cit. legge n. 241; i provvedimenti sarebbero illegittimi per violazione e falsa applicazione d.P.R. n. 380/2001, perché gli appellanti avrebbero presentato permesso di costruire ai sensi del d.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., nonché ai sensi della l. reg. n. 16/2016 e del d.P.R. n. 160/2010;
2. ancora,