CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200003

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-03, n. 202200003
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202200003
Data del deposito : 3 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/01/2022

N. 00003/2022REG.PROV.COLL.

N. 00948/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 948 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato V F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, Questura Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato presso la cui sede distrettuale sono domiciliati ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. M I e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. L’odierno appellante ha impugnato innanzi al

TAR

Sicilia – Palermo:

a) con il ricorso introduttivo:

- il decreto del 25.5.2017 con il quale il Questore della Provincia di Palermo ha revocato l'autorizzazione di P.S. rilasciata al ricorrente per la gestione di un esercizio per il commercio di oggetti preziosi presso il locale sito in -OMISSIS-;

- la comunicazione del 24.05.2017 della notizia di reato datata 10.05.2017 redatta dalla squadra mobile, non conosciuta ed indicata nelle premesse del decreto di revoca;

b) con ricorso per motivi aggiunti, presentato il 20\12\2017, ha chiesto:

- l'ottemperanza dell'ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del

TAR

Sicilia - Sez. II, del -OMISSIS-;

- la declaratoria di nullità del decreto del Questore della Provincia di Palermo del 24.10.2017, con il quale è stato confermato il « provvedimento di revoca dell'autorizzazione di P.S. emanato nei confronti del -OMISSIS- in data 25.5.2017 dall'Ufficio di P.S. delegato, per gestire un esercizio per il commercio di oggetti preziosi presso il locale sito in -OMISSIS- »,

- in subordine, ha chiesto:

- l'annullamento del decreto del Questore della Provincia di Palermo del 24.10.2017, con il quale è stato confermato il « provvedimento di revoca dell'autorizzazione di P.S. emanato nei confronti del -OMISSIS- in data 25.5.2017 dall'Ufficio di P.S. delegato, per gestire un esercizio per il commercio di oggetti preziosi presso il locale sito in -OMISSIS- »;

Ha chiesto anche la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti dal ricorrente, per effetto del decreto di revoca del 25.5.2017, nonché del decreto di conferma della revoca del 24.10.2017.



1.1. Il ricorrente deduceva, a sostegno del ricorso, violazione e falsa applicazione di legge (art. 7 l. n.241/1990, recepita dalla legge regionale n. 10/1991;
degli artt. 10, 11 e 127 t.u.l.p.s. , nonché dell’art. 1704 c.c.);
eccesso di potere sotto molteplici profili (ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, carenza dei presupposti ed illogicità manifesta, erroneità dei presupposti e travisamento dei fatti).



2. Il decreto di revoca del Questore si fondava sul fatto che:

a) il ricorrente era stato deferito il 10/5/2017 dalla squadra mobile alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, assieme a tale -OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 110, 484 c.p.;

b) sulla violazione dell'art. 705 c.p., in relazione agli artt. 8 e 127 t.u.l.p.s., per avere affidato la gestione di detto commercio ad un rappresentante non autorizzato, identificato nella persona di -OMISSIS-;

c) sulla ripetuta trascrizione sul registro delle operazioni giornaliere, vidimato dall'autorità di polizia, di operazioni di acquisto di preziosi usati con data antecedente all'effettivo svolgimento dell'operazione, sicché non teneva in deposito gli oggetti per 10 giorni, come invece previsto dall'art. 128 t.u.l.p.s., la cui finalità è di prevenire e reprimere il commercio clandestino di preziosi usati e delitti contro il patrimonio.

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