CGARS, sez. I, sentenza 2023-03-01, n. 202300165
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Testo completo
Pubblicato il 01/03/2023
N. 00165/2023REG.PROV.COLL.
N. 01090/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1090 del 2022, proposto dal signor
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Nastasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Armando Buttitta in Palermo, viale Regina Margherita n. 42;
contro
Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato presso i cui uffici è domiciliato per legge in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di NI (Sezione Quarta) n. 02475/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2023 il Cons. Antonino Caleca e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS- proponeva innanzi al competente T.A.R. ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte di Appello di NI n. -OMISSIS- depositata il 30 giugno 2021.
2. Con la sentenza citata la Corte rigettava l'appello proposto dal Ministero degli interni avverso l’ordinanza – ex art. 702 bis e ss. c.p.c. – dell'11 marzo 2020 del Tribunale di NI (resa nel procedimento n. -OMISSIS- R.G.).
In detta ordinanza dell’11 marzo 2020, poi confermata dalla Corte di Appello, il Tribunale civile in composizione monocratica, ritenuta la propria giurisdizione, formulava il seguente dispositivo:
“ accoglie la domanda proposta da -OMISSIS- e, per l 'effetto, previa disapplicazione del provvedimento di sospensione del 15.6.20 l 0 n. 7831 nonché dei provvedimenti del 18.6.20 n. 830/SE e del 6.10.2008 n. 830/SAV emessi dal Ministero dell'Interno, dichiara il diritto di -OMISSIS-, con conseguente condanna del Ministero dell'Interno, al pagamento in suo favore della somma di euro 28.3 71,66, oltre rivalutazione Istat dal maggio 20I0, a titolo di speciale elargizione prevista dalla legge 222/2007 nonché alla corresponsione dell' assegno vitalizio reversibile nella misura di euro 1.033 al mese, somma soggetta a rivalutazione automatica dal 1.1.2008; condanna il Ministero dell'interno al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 3.873,80, oltre spese generali ( 15%), iva e cpa”.
3. Parte appellante notificava al Ministero dell’interno in data 2 agosto2021, in forma esecutiva, l’ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del Tribunale di NI e la sentenza confermativa della Corte d’Appello.
4. Stante l’inerzia dell’Amministrazione, il signor -OMISSIS- proponeva innanzi al Tar di NI ricorso, ex art. 112 c.p.a., per chiedere l’esecuzione di quanto deciso dal giudice civile con i provvedimenti di primo e secondo grado.
5. Pendente il giudizio di primo grado, il Ministero dell’interno emanava, il 14 marzo 2022, il decreto n. 15.
Il Ministero dell’interno, pur richiamando compiutamente le statuizioni del giudice civile decretava che:
“In esecuzione dell'ordinanza RG n. -OMISSIS- dell'11 marzo 2020 emessa dal Tribunale di NI, è concesso al sig. -OMISSIS-, figlio del sig.-OMISSIS- deceduto a seguito di un evento criminoso accaduto a Avola (SR) il 14 giugno 1985, uno speciale assegno vitalizio non reversibile di € 1.033,00 mensili ai sensi dell'art. 2, comma 105 della legge n. 244/2007 a decorrere a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa, cioè dal 18 gennaio 2008, tale assegno è soggetto a perequazione automatica”.
Il Ministero non riconosceva invece il diritto del signor -OMISSIS- di ottenere il pagamento di € 28.371,66, oltre rivalutazione ISTAT dal maggio 2010, a titolo di speciale elargizione prevista dalla legge 222/2007.
Il Ministero motivava la decisone affermando che il signor -OMISSIS- in precedenza aveva beneficiato di diverse provvidenze corrisposte dalla stessa amministrazione (in ragione dell’uccisione del padre) che rendevano incompatibile il nuovo pagamento.
Il Ministero elenca partitamente le elargizioni, che risultano effettuate in epoca antecedente alla sentenza della Corte di appello di cui si chiede l’ottemperanza.
Si legge nel decreto ora citato:
“che in base allee norme di legge sopra