CGARS, sez. I, sentenza 2024-07-05, n. 202400450
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Pubblicato il 05/07/2024
N. 00450/2024REG.PROV.COLL.
N. 01119/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1119 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
I s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C C, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Servizio 2, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Dipartimento energia, Servizio 3, non costituiti in giudizio;
nei confronti
Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, Servizio 20, non costituiti in giudizio;
per l’ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, Sezione giurisdizionale, n. 1291/2022, resa tra le parti.
Visto il ricorso in appello e l’atto di motivi aggiunti;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, Regione Siciliana - Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Servizio 2;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 il Cons. Anna Bottiglieri e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Questi i tratti salienti della vicenda oggetto del ricorso per ottemperanza in esame.
I s.r.l. presentava il 7 ottobre 2020 alla Regione Siciliana - Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’energia, Servizio 3, istanza per il rilascio dell’autorizzazione unica ex artt. 12, comma 3, d.lgs. 387/2003, e 5, comma 1, d.l.gs. 28/2011, volta alla realizzazione e all’esercizio di un impianto eolico, costituito da un aerogeneratore di potenza pari a 950 kW e di altezza fino a m 140 da ubicarsi nel territorio del Comune di Buseto Palizzolo, contrada Menta.
Nell’ambito della Conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona, in forma semplificata, ai sensi dell’art. 13 del d.-l. 76/2020, convertito dalla l. 120/2020, la Soprintendenza di Trapani, con nota n. 16227/2020, esprimeva parere positivo con prescrizioni. Segnatamente, prescriveva o la riduzione dell’altezza dell’impianto eolico nella misura massima di m. 18, con creazione di “idonee schermature della turbina con la piantumazione di alberi adulti, già di alto fusto, compatibili con le caratteristiche ambientali circostanti” e interramento di tutte le linee elettriche previste, o “l’allontanamento dell’aerogeneratore in località di minore interesse”.
I impugnava il provvedimento avanti il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia deducendo trattarsi in realtà di un parere negativo, stante la portata delle prescrizioni, tali da stravolgere la proposta iniziativa progettuale, e contestualmente chiedeva all’Amministrazione procedente: di indire la Conferenza di servizi ai sensi dell’art. 13, comma 1, lett. b), del predetto decreto-legge;di ritenere il parere della Soprintendenza come parere negativo;di decidere sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell’art. 14- ter , comma 7, della l. 241/1990.
Convocata la Conferenza, nel cui ambito, con nota n. 3545/2021, la Soprintendenza confermava il parere precedente, con decreto del Dipartimento dell’energia n. 373/2021, in conformità alle risultanze della Conferenza racchiuse nell’atto n. 9926/2021, l’autorizzazione unica era rilasciata nel rispetto del parere della Soprintendenza.
I impugnava tali provvedimenti con mezzi aggiunti al ricorso pendente.
L’adito T respingeva il gravame.
I proponeva appello.
Con la sentenza n. 1291/2022 in epigrafe questo Consiglio, nella resistenza della Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza di Trapani, e Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, accoglieva l’appello, annullando, per l’effetto, i provvedimenti gravati;compensava tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Segnatamente la sentenza:
- riteneva l’illegittimità, per violazione del principio di ragionevolezza, di entrambi i pareri della Soprintendenza, rilevando che essi avevano “schermato” un parere negativo mediante prescrizioni di supporto a un parere formalmente positivo, in particolare formulando “ un giudizio positivo di compatibilità per la realizzazione di un impianto di produzione di energia alternativa sostanzialmente differente e non richiesto dalla società ”;
- rilevava che “ Il provvedimento illegittimo della Soprintendenza ha inciso sul corretto iter procedimentale della Conferenza di servizi convocata dall’amministrazione procedente. A fronte del parere negativo della Soprintendenza, avrebbero dovuto trovare applicazione gli artt. 14 e seguenti della l. n. 241/1990 con l’adozione da parte dell’amministrazione procedente della determinazione motivata di conclusione della Conferenza, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti alla Conferenza tramite i rispettivi rappresentanti ”, mentre “ l’amministrazione procedente si è limitata a prendere atto del provvedimento della Soprintendenza, ritenendolo di contenuto favorevole per il richiedente, sposandone il contenuto formale, e rilasciando un provvedimento formalmente favorevole, ma in realtà di diniego… Dall’illegittimità dei pareri resi dalla Soprintendenza deriva, pertanto, anche l’illegittimità derivata del provvedimento conclusivo della conferenza di servizi che si limita a richiamarli ”.
Pertanto, la sentenza n. 1291/2022 affermava conclusivamente che “ la Soprintendenza potrà riesercitare il potere, conservando la propria ampia discrezionalità, e la Conferenza di servizi potrà riprendere l’iter procedimentale al fine di verificare l’accoglibilità o meno di quanto chiesto dalla I e la spettanza alla stessa del bene della vita cui rimanda l’interesse legittimo pretensivo di cui si chiede la tutela in sede giurisdizionale ”.
2. Passando al ricorso per ottemperanza in trattazione, con l’atto introduttivo del giudizio la società ha domandato: in via principale l’adozione degli opportuni provvedimenti, ex art. 112 e ss. Cod. proc. amm., per l’ottemperanza della sentenza n. 1291/2022, anche mediante declaratoria della nullità e dell’inefficacia della nota del Dipartimento dell’energia, Servizio 3, n. 33324 del 19 ottobre 2023 con nomina sin d’ora di un commissario ad acta ;in via subordinata, la conversione del rito ex art. 32 Cod. proc. amm., con riassunzione del giudizio innanzi al competente T affinché quest’ultimo annulli la detta nota n. 33324/2023.
In fatto, la società ha esposto che:
- all’esito delle sollecitazioni finalizzate all’esecuzione della decisione di questo Consiglio, la Soprintendenza, con nota n. 5708 dell’11 maggio 2023, ha reso un parere negativo;
- a sua volta, nel riscontrare le richieste della società volte a ottenere il rilascio dell’autorizzazione previa emissione del provvedimento conclusivo della Conferenza dei servizi sulla base delle posizioni prevalenti, ex art. 14- ter , comma 7, l. 241/1990, e contestuale superamento del parere negativo della Soprintendenza, il Dipartimento dell’energia, con la nota gravata, elusiva del giudicato amministrativo, ha affermato che il rilascio dell’autorizzazione era subordinato al rispetto delle prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza, e ha assegnato alla società il termine di 30 giorni per effettuare le relative modifiche progettuali;
- è rimasta senza esito la nota 23 ottobre 2023 della società che, successivamente a tale comunicazione, ha, tra altro, richiesto chiarimenti, evidenziando come il parere della Soprintendenza fosse ormai totalmente negativo.
In diritto, la società ha dedotto:
A) In via principale: 1) Sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e conseguente nullità o inefficacia della gravata nota n. 33324 del 19 ottobre 2023;
B) In via subordinata, previa eventuale conversione del rito e riassunzione del giudizio innanzi al competente T: 2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/90;eccesso di potere per travisamento dei fatti ed erroneità della decisione nonché eccesso di potere per erroneo apprezzamento degli interessi pubblici e privati;3) Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, l. 241/1990;difetto assoluto di motivazione;eccesso di potere per travisamento di fatto e di diritto, sproporzionalità, irragionevolezza e illogicità manifesta.
2.1. Nel prosieguo, la società ha formulato motivi aggiunti volti alla declaratoria di nullità e di inefficacia del decreto n. 91 del 29 gennaio 2024 del Dipartimento energia, che ha respinto l’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica stante la mancata presentazione da parte della società del progetto conformato alle prescrizioni stabilite dalla Soprintendenza, e, occorrendo, delle relative note di trasmissione e di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza.
Ha dedotto: 1) Sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso per ottemperanza e conseguente nullità e inefficacia del provvedimento di rigetto n. 91 del 29 gennaio 2024, trasmesso con nota n. 4324 del 5 febbraio 2024, nonché del preavviso si rigetto di cui alla nota n. 39593 del 28 novembre 2023. Ha concluso per l’accertamento e la declaratoria, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), Cod. proc. amm., della nullità degli atti gravati in quanto emanati in violazione ed elusione della sentenza di questo Consiglio n. 1291/2022, e ha reiterato la domanda di adozione degli opportuni provvedimenti per l’ottemperanza della decisione, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, ovvero ancora, in subordine, mediante la nomina di un commissario ad acta .
2.2. La Regione Siciliana - Assessorato regionale beni culturali e identità siciliana, Dipartimento regionale beni culturali e identità siciliana, Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Trapani, e Assessorato regionale energia e servizi di pubblica utilità, Servizio 2, si sono costituite in resistenza con atto di mera forma e successivamente hanno versato in atti una serie di documenti che nulla aggiungono a quanto prospettato dalla società.
3. La causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 6 giugno 2024.
4. Rileva il Collegio che la sentenza di questo Consiglio n. 1291/2022 posta in ottemperanza, se ha sottolineato la discrezionalità del parere espresso dalla Soprintendenza sull’istanza di che trattasi e nulla ha disposto in ordine al rilascio alla società della richiesta autorizzazione unica, nondimeno, in accoglimento dell’appello proposto dalla società, ha annullato gli atti gravati in quel contenzioso ritenendoli affetti dal vizio di violazione del principio di ragionevolezza, e, ulteriormente, ha individuato l’ iter attraverso il quale l’Amministrazione avrebbe dovuto provvedere a ridefinire il procedimento avviatosi a seguito dell’istanza stessa, in particolare stabilendone la ripresa davanti alla Conferenza di servizi.
Ciò posto, la nota del Dipartimento energia n. 33324 del 19 ottobre 2023 gravata con l’atto introduttivo dell’odierno giudizio, limitandosi a riferire che “L’Autorizzazione potrà essere assentita rispettando la prescrizione stabilita dalla Soprintendenza …”, non fa emergere che il comando relativo al quomodo del futuro svolgimento dell’azione amministrativa colpita dalla pronunzia demolitoria sia stato eseguito.
Vieppiù, come rimarca la società, la stessa nota non sembra neanche avvedersi dell’inconfigurabilità della condizione cui il rilascio dell’autorizzazione è stata subordinata, atteso che il “parere positivo” con prescrizioni rilasciato dalla Soprintendenza con atto n. 16227/2020, confermato con atto n. 3545/2021, è stato annullato dalla sentenza n. 1291/2022, mentre il parere della Soprintendenza successivo alla sentenza, di cui all’atto n. 15348 dell’11 maggio 2023, è negativo, cioè privo di qualsiasi prescrizione: tale non è, infatti, la possibilità, ivi prevista, “dell’allontanamento dell’aerogeneratore in località di minore interesse”, che non costituisce una prescrizione, in quanto l’istanza da ridefinire alla luce della ridetta sentenza n. 1291/2022, come ivi bene chiarito, è solo ed esclusivamente quella relativa al proposto progetto, che colloca l’impianto, con le caratteristiche di cui in fatto, nel Comune di Buseto Palizzolo, contrada Menta.
Lo stesso è a dirsi per il provvedimento gravato con i mezzi aggiunti, ovvero dell’atto del Dipartimento energia n. 91 del 29 gennaio 2024, il quale ha respinto l’istanza della società per non avere questa rimodulato il progetto nei sensi di cui alla predetta nota n. 33324/2023.
5. Il ricorso per ottemperanza va pertanto accolto per quanto di ragione.
Per l’effetto:
- ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera a), del Codice del processo amministrativo, ordina alla Regione Siciliana - Assessorato dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’energia, di ottemperare al comando di cui alla sentenza di questo Consiglio n. 1291/2022 mediante la ripresa del procedimento relativo all’istanza di autorizzazione unica di cui meglio in fatto davanti alla Conferenza di servizi e la sua conclusione, e ciò nel termine di novanta giorni decorrenti dalla comunicazione, o, se anteriore, dalla notifica del presente provvedimento;
- ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera b), del Codice del processo amministrativo, dichiara la nullità degli atti gravati, adottati in palese violazione del giudicato.
Il Collegio si riserva la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempienza dell’Amministrazione alla scadenza del termine perentorio di cui sopra, da farsi constare dalla società con apposito atto.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.