CGARS, sez. I, sentenza 2022-01-19, n. 202200090
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Pubblicato il 19/01/2022
N. 00090/2022REG.PROV.COLL.
N. 01009/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello numero di registro generale 1009 del 2019, proposto da
Libero Consorzio Comunale di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
E-Distribuzione Spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati M C, A S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione Terza) n. 1058/2019, resa tra le parti, concernente l’aggiornamento di tariffe e canoni di concessione e autorizzazioni nelle sedi stradali di competenza provinciale;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di E-Distribuzione Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2021 il Cons. R P e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi alla Sezione staccata di Catania del T.a.r. per la Sicilia, la Enel Distribuzione S.p.a. impugnava la delibera della Giunta Provinciale di Ragusa n. 183 in data 30 giugno 2011 avente ad oggetto “ aggiornamento tariffe dei canoni di concessione e autorizzazioni nelle sedi stradali di competenza provinciale ”.
Tale il contenuto dei motivi: con il primo motivo si censurava l’incompetenza della Giunta provinciale ad adottare il regolamento, in quanto si tratta di competenza attribuita, ex art. 42 TUEL, al Consiglio Provinciale. Con il secondo motivo si rappresentava la violazione dell’art. 1, comma 123, della l. 220 del 2010 (abrogato dal d. l. n. 16 del 2012, ma applicabile ratione temporis ), evidenziando che tale ultima norma impediva agli enti locali di deliberare aumenti di tributi, addizionali, aliquote come avvenuto nel regolamento. Con il terzo motivo, si lamentava l’assoluta carenza di motivazione degli atti impugnati, in quanto questi ultimi non danno minimamente conto delle ragioni che hanno giustificato gli abnormi aumenti deliberati privi di un’adeguata istruttoria. Con il motivo 3- bis Enel denunciava la violazione dell’art. 42 del d. lgs. 507 del 1993, per il fatto che gli incrementi contenuti nel Regolamento non erano graduati “a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione”, come prescritto da tale norma. Con il quarto motivo, la ricorrente denunciava la violazione dell’art. 27, comma 8, del codice della strada, atteso che il regolamento – nel determinare gli importi dovuti a titolo di occupazione della sede stradale – non teneva conto delle “soggezioni che derivano dalla strada” e tantomeno del “vantaggio ricavato dall’occupante”, ma solo su una distinzione meramente apparente, tra strade di 1.a e 2.a categoria, applicandone ad entrambe il medesimo canone. Nel quinto motivo, l’Enel denunciava la sproporzionalità ed irragionevolezza degli incrementi del canone contenuti nel regolamento. Infine, con il sesto motivo, Enel chiedeva l’annullamento degli atti impugnati per violazione dell’art. 18 della l. 488 del 1999. Tale ultima norma aveva modificato l’art. 63 del d. lgs. 446 del 1997, stabilendo un tetto massimo alle tariffe/canoni per l’occupazione di suolo pubblico applicabili alle imprese che svolgono un pubblico servizio come Enel.
La Provincia di Ragusa si costituiva in giudizio ed eccepiva la tardività e l’infondatezza del ricorso.
Con la sentenza 7 maggio 2019 n. 1058 il T.a.r. di Catania respingeva dapprima l’eccezione di tardività, in quanto sino al momento di adozione dell’atto applicativo non decorreva il termine per l’impugnazione delle previsioni regolamentari, visto che in tale fase da esse non poteva derivare alcuna lesione immediata, effettiva e concreta della sfera giuridica di un soggetto interessato.
Nel merito, a giudizio del giudice di primo grado il ricorso era fondato alla stregua delle disposizioni di cui all’art. 27, comma 8, del d. lgs. 285 del 1992, il quale dispone che la determinazione della somma dovuta all’Amministrazione deve dipendere dalle “soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l’oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l’utente ne ricava”.
Come affermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, non sussiste un divieto di cumulo con la TOSAP, ma solo una diversità di titolo giuridico, avendo la prima un fondamento di carattere tributario connesso con l’occupazione permanente di uno spazio pubblico in analogia con l’indennizzo dovuto per le servitù prediali senza un nesso di collegamento con impedimenti all’uso generale, mentre il canone non ricognitorio rappresenta un corrispettivo correlato ad una limitazione o modulazione della possibilità dell’utilizzo pubblico tipico del bene che ne precluda l’ordinaria generale fruizione.
Ne consegue che il canone non ricognitorio è dovuto nel solo caso in cui la concessione o l’autorizzazione determini una limitazione o modulazione della possibilità di utilizzo pubblico del bene con preclusione di una sua generale fruizione;ma ciò non accade in relazione agli spazi stradali occupati da Enel Distribuzione s.p.a., visto che l’occupazione di questo tipo non impedisce in linea di principio l’uso generale della strada, ma comunque, anche prescindendo da tale rilievo, la Provincia non aveva tenuto conto dell’art. 27, comma 8, d. lgs. 285 del 1992, in quanto non aveva previsto una modulazione delle tariffe riferita alle soggezioni derivanti alla singola strada a seguito del rilascio del singolo titolo.
Il ricorso doveva quindi essere accolto, con assorbimento di ogni altra questione e conseguente annullamento della delibera impugnata nella parte in cui essa disciplinava le concessioni che potevano riguardare Enel Distribuzione, con esclusione quindi delle concessioni per le occupazioni con condutture di acqua potabile e alle autorizzazioni per mezzi pubblicitari.
Con appello al Consiglio di giustizia amministrativa notificato il 18 ottobre 2019 il Libero Consorzio comunale di Ragusa, succeduto alla Provincia regionale di Ragusa, impugnava la sentenza e svolgeva dapprima una serie di considerazioni sull’erroneità della pronuncia in relazione alla tardività del ricorso introduttivo nei confronti della deliberazione impugnata e nel merito soggiungeva che dalle opere del concessionario sarebbe derivata una soggezione della strada a suo carico ed un uso singolare con la possibilità di escludere ogni altro soggetto ed era anche giustificato l’aumento, visti i vantaggi economici per il concessionario il decennio trascorso dall’ultimo aggiornamento delle tariffe.
Il Libero Consorzio comunale concludeva per l’accoglimento dell’appello con tutte le conseguenze, insistendo anche per l’illegittimità della condanna al pagamento delle spese di giudizio di primo grado.
Enel Distribuzione si è costituita in giudizio sostenendo tanto l’infondatezza dell’eccezione di tardività quanto delle censure attinenti il merito e riproponendo ex art. 101 comma 2 c.p.a. le censure proposti in primo grado e non esaminate.
All’udienza del 16 dicembre 2021 la causa è passata in decisione.
Se quanto affermato dal giudice di primo grado sull’eccezione di tardività del ricorso introduttivo appare in linea teorica corretto, vale a dire che sino al momento di adozione dell’atto applicativo non decorreva alcun termine per l’impugnazione delle previsioni regolamentari, visto che da queste non poteva derivare alcuna lesione immediata, effettiva e concreta nella sfera giuridica di un soggetto interessato, si deve però rilevare che nonostante tale principio il primo motivo di appello è assistito da fondatezza assorbente.
Il ricorso dinanzi al T.a.r. di Catania è stato notificato all’amministrazione attualmente appellante il 19 marzo 2012 ed è documentato che E – Distribuzione è stata destinataria di almeno tre determinazioni dirigenziali dell’allora Provincia regionale di Ragusa e precisamente la n. 42604 del 18 agosto 2011, la n. 64151 del 16 novembre 2011 e la n. 64687 del 20 dicembre 2011, con le quali si autorizzavano occupazioni di spazi di sede stradali e si richiamava espressamente la delibera della Giunta provinciale in origine impugnata applicando le tariffe poi contestate con l’impugnazione dell’atto regolamentare del 19 marzo 2012.
Da tali passaggi si comprende che la lesione immediata e diretta per l’attuale appellata è derivata dei suddetti provvedimenti, avverso i quali l’impugnazione della delibera regolamentare del 19 marzo 2012 appare largamente proposta oltre il termine breve di decadenza.
Per cui l’appello deve essere accolto, stante la fondatezza assorbente della prima censura in relazione all’accertata tardività del ricorso di primo grado.
Sussistono le ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti per entrambi i gradi, vista anche l’ampia giurisprudenza formatasi nel merito della questione.