CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400107

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-02-12, n. 202400107
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400107
Data del deposito : 12 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/02/2024

N. 00107/2024REG.PROV.COLL.

N. 00321/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 321 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati -OMISSIS- e S P, con domicilio eletto come da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;

per la riforma

della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 271 del 20 febbraio 2019, resa tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 novembre 2023 il Cons. Giuseppe Chinè e uditi per le parti gli avvocati nessuno è presente per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Con ricorso dinanzi al TAR Sicilia – Catania, notificato il 5 febbraio 2018 e depositato il 5 marzo 2018, il cittadino cinese -OMISSIS- ha impugnato, per l’annullamento, il provvedimento del Questore di Catania del 25 giugno 2015, notificato il 6 dicembre 2017, recante rigetto della istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. I02289773 per asserita carenza del requisito del reddito minimo derivanti da fonti lecite.



2. In seguito alla proposizione di istanza per la concessione di misure cautelari da parte del ricorrente, il TAR, alla camera di consiglio del 14 febbraio 2019, ritenendo sussistenti tutti i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a., ha definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.



3. Con la sentenza in forma semplificata n. 271 del 20 febbraio 2019 il TAR ha respinto il ricorso e condannato parte soccombente alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.652,50, oltre accessori di legge.



4. La predetta sentenza è stata impugnata da -OMISSIS- con atto di appello, notificato il 19 settembre 2019 e depositato il 15 ottobre 2019, proposto dinanzi al Consiglio di Stato.



5. Benché ritualmente intimato non si è costituito dinanzi al Consiglio di Stato per resistere al gravame il Ministero dell’interno.



6. Con ordinanza collegiale n. 5921 del 13 luglio 2022, pronunciata all’esito della udienza pubblica del 16 giugno 2022, la Terza Sezione del Consiglio di Stato, non definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, ha sottoposto all’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato il seguente quesito “ se l'appello proposto dinanzi al Consiglio di Stato avverso una sentenza del Tar Sicilia (sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) configuri una ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione e di conseguente passaggio in giudicato della impugnata sentenza, ovvero valga ad instaurare un valido rapporto processuale suscettibile di proseguire dinanzi al competente Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione siciliana attraverso il meccanismo della riassunzione a norma dell'art. 50 cod. proc. civ .”.



7. Con la sentenza n. 10 del 14 marzo 2023 l’Adunanza Plenaria ha enunciato i seguenti principi:

a) “ Nel caso di proposizione al Consiglio di Stato con sede in Roma di un appello proponibile alla Sezione giurisdizionale staccata di Palermo, la Sezione del Consiglio di Stato non può decidere la causa, poiché la competenza funzionale della Sezione staccata di Palermo è inderogabile, in quanto prevista da una disposizione attuativa dello Statuto regionale, avente rango costituzionale, e non può dar luogo alla definizione del giudizio con una pronuncia del Consiglio di Stato con sede in Roma ”;

b) “ Anche per evitare il differimento della definizione del giudizio, la Presidenza del Consiglio di Stato deve trasmettere alla Segreteria della Sezione staccata di Palermo l’appello proposto al Consiglio di Stato avente sede in Roma, proposto avverso una sentenza del TAR per la Sicilia ”;

c) “ Qualora l’appello sia stato però assegnato dalla Presidenza ad una delle Sezioni del Consiglio di Stato, rilevano i principi generali desumibili dall’art. 15, commi 2 e 4, del codice del processo amministrativo, sicché la Sezione avente sede in Roma non può decidere in sede cautelare e con ordinanza deve dichiarare la propria incompetenza, affinché il giudizio possa essere riassunto innanzi alla Sezione staccata ”.

Di qui l’enunciazione del seguente principio di diritto: “ l’appello proposto avverso una sentenza del Tar per la Sicilia (Sede di Palermo o Sezione staccata di Catania) può essere deciso unicamente dalla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, la quale a tutti gli effetti è una sezione del Consiglio di Stato ”.

Conseguentemente, l’Adunanza Plenaria ha disposto “ che, a cura del Presidente del Consiglio di Stato, la causa sia assegnata alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, impregiudicata ogni statuizione, in rito, sul merito e sulle spese ”.



8. Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, prot. 109 del 31 marzo 2023, in attuazione della decisione dell’Adunanza Plenaria è stata quindi disposta l’assegnazione del fascicolo di causa NRG 8373/2019 alla sezione giurisdizionale del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi