CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300077

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-01-20, n. 202300077
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300077
Data del deposito : 20 gennaio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/01/2023

N. 00077/2023REG.PROV.COLL.

N. 00216/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 216 del 2020, proposto dall’ Assessorato regionale delle attività, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale di Palermo, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

contro

-OMISSIS-, in persona de legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C, A C e M C, con rispettivi domicili digitali come da PEC da Registri di Giustizia, e domicilio eletto presso il loro studio in Palermo, via Caltanissetta n. 2/d;

per la riforma

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 2202 del 17 settembre 2019.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 dicembre 2022 il consigliere G A e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale amministrativo regionale della Sicilia ha accolto il ricorso di primo grado, proposto dalla -OMISSIS-, originaria ricorrente e odierna appellata, per chiedere l’annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

- del decreto del dirigente generale (d.d.g.) n. 1037/8S del 3 luglio 2018, nella parte in cui il progetto, presentato dalla ricorrente, non è stato ammesso alla fase di valutazione, comunicato con nota prot. n. 39945/8S del 18 luglio 2018;

- della nota prot. n. 39945/8S del 18 luglio 2018, notificata a mezzo pec il successivo 19 luglio 2018, recante “PO

FESR

2014/2020 –azione 3.1.1_02 a – promuovere la competitività delle piccole e medie imprese – bando a sportello in esenzione. Impresa -OMISSIS-SRL progetto n. 30_103821090241 – Comunicazione inammissibilità”;

- del d.d.g. n. 1402/8S del 13 settembre 2018 di approvazione dell'elenco definitivo di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili, non ammissibili, fino al numero progressivo 180 dell'ordine di prenotazione, per quanto qui di interesse nella parte in cui la -OMISSIS- non risulta tra gli ammessi;

- del d.d.g. n. 1469/8S del 20 settembre 2018 di approvazione di un nuovo elenco parziale di istanze ammissibili, di cui all'avviso pubblico in esenzione con procedura valutativa a sportello sulla linea d'azione 3.1.1_2a dal numero 181 al numero 305 dell'elenco, per quanto qui di interesse, nella parte in cui la -OMISSIS- non risulta tra gli ammessi;

- per quanto di interesse, di tutte le note richiamate nei suddetti decreti non conosciute dalla società ricorrente;

- di ogni altro atto consequenziale o presupposto;

quanto ai motivi aggiunti presentati il 18 gennaio 2019:

- del d.d.g. n. 1986/8S del 12 novembre 2018 di approvazione dell'elenco parziale di istanze ammissibili, finanziabili, non finanziabili e non ammissibili fino al numero progressivo 303 dell'ordine di prenotazione;

- del d.d.g. n. 2070/8S del 16 novembre 2018 di approvazione di un elenco definitivo parziale di istanze ammissibili dal numero progressivo 181 al numero progressivo 305 dell'ordine di prenotazione;

- di tutti gli ulteriori decreti e provvedimenti negli stessi indicati, anche non conosciuti dalla società ricorrente.



2. L’originaria ricorrente, con il ricorso introduttivo, aveva prospettato le seguenti censure:

i. «violazione e falsa applicazione del punto 2.2. lett. L) dell’Avviso relativo all’Azione 3.1.1._2, violazione del principio di buon andamento della P.A., difetto di istruttoria ed eccesso di potere»;

ii. «violazione e falsa applicazione dell’art. 10 bis della l. n. 24171990;
violazione del principio di partecipazione e carenza istruttoria».

Con ricorso per motivi aggiunti, depositato il 18 gennaio 2019, parte ricorrente aveva impugnato gli ulteriori provvedimenti, in epigrafe indicati, «per mero tuziorismo e completezza di difesa laddove dovessero ritenersi quali provvedimenti di graduatoria “definitiva”, così provvedendo sempre prudenzialmente ad integrare il contraddittorio con altri controinteressati potenziali individuabili nelle imprese che avrebbero collocarsi tra le ultime finanziabili (pur rimarcando che trattasi di “procedura a sportello”)».

Con i predetti motivi aggiunti, parte ricorrente contestava, in primo luogo, l’illegittimità derivata nella parte in cui non era stato ammesso alla procedura di valutazione il progetto presentato dalla società ricorrente.



3. Il T.a.r., con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso.

In via preliminare ha evidenziato:

- il permanere dell’interesse della -OMISSIS- alla definizione del ricorso, poiché «a seguito dell’ordinanza cautelare concessa, notificata all’Amministrazione, quest’ultima vi ha dato solo parziale esecuzione inserendo la società nell’elenco dei progetti ammessi ma senza procedere, allo stato, all’effettivo esame del progetto presentato»;

- la procedura selettiva di cui si discute è una procedura “a sportello”;

- il contraddittorio «risulta regolarmente instaurato atteso che la parte ha notificato il ricorso ad almeno un controinteressato e con motivi aggiunti, proposti avverso le ulteriori deliberazioni dell’Amministrazione sui successivi elenchi delle istanze presentate, ha integrato rispetto alle ulteriori imprese che avrebbero - dovuto- collocarsi tra le ultime finanziabili (trattandosi, si ribadisce, di procedura a sportello)».

Il Giudice ha accolto il ricorso, ritenendo che l’Amministrazione, erroneamente, avesse reputato come sussistente la condizione di esclusione del finanziamento, prevista dal punto 2.2., lettera l) dell’Avviso: «non essere stato destinatario, nei 3 anni precedenti alla data di pubblicazione dell’Avviso, di procedimenti amministrativi connessi ad atti di revoca per violazione del divieto di distrazione dei beni, di mantenimento dell’unità produttiva localizzata in Sicilia, per accertata grave negligenza nella realizzazione dell’investimento e/o nel mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per irregolarità della documentazione prodotta, comunque imputabile al soggetto beneficiario, e non sanabile, oltre che nel caso di indebita percezione, accertata con provvedimento giudiziale, e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del piano di rientro». È stato evidenziato come, nel caso in esame, « la revoca del 2013 (rispetto ad un finanziamento cui la stessa società era stata ammessa ma mai in concreto erogato) si pone al di fuori» del previsto termine dei tre anni precedenti, da conteggiare a ritroso, a partire dalla presentazione della domanda. Il Giudice di prime cure ha escluso, altresì, che il il recupero delle somme che l’Amministrazione ha erogato quale terzo pignorato rispetto alle pretese di un terzo, per le fatture emesse nei confronti della società ricorrente, fosse assimilabile a una ipotesi prevista dal bando quale condizione ostativa alla ammissione alla procedura di finanziamento.

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