CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202201131

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2022-10-31, n. 202201131
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202201131
Data del deposito : 31 ottobre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/10/2022

N. 01131/2022REG.PROV.COLL.

N. 01098/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1098 del 2020, proposto da
E M, rappresentato e difeso dall'avvocato M P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato V C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. 659/2020;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare n. 21/2021 del 14/01/2021;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2022 il Cons. Maria Immordino e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. E’ stata appellata la sentenza del TAR Palermo (sez. I) n. 659/2020, che ha respinto il ricorso per l'annullamento della determina dirigenziale n. 274 del Comune di Palermo, Area dei Servizi ai Cittadini, Ufficio Cimiteri, emessa il 09.04.2018 e notificata il 04.05.2018, avente ad oggetto la decadenza dell’atto di concessione del terreno sito nel lotto n.7, sez. 363, n.77 cimitero S.M. dei Rotoli, intestata al sig. Milazzo Paolino, dante causa dell’odierno appellante.

1.1. Il suindicato provvedimento si basava sul fatto che il de cuius del ricorrente, titolare della concessione cimiteriale, aveva effettuato nel predetto loculo, dall’anno 1988, numerose tumulazioni di soggetti estranei al proprio nucleo familiare, in violazione dell’art. 2 dell’atto di concessione (stipulato in data 12 dicembre 1975) e comunque in contrasto con l’art. 6 del regolamento cimiteriale del 1985, vigente all’epoca delle contestate tumulazioni, nonché per violazione dell’art 85, lett. c) del vigente regolamento cimiteriale approvato nel 1997.

2. Innanzi al TAR adito il ricorrente eccepiva:

- violazione dell’art. 3 dell’accordo di concessione in oggetto;

- errata applicazione dell’art. 6 e violazione dell’art. 7 del regolamento cimiteriale del 1985 in vigore al tempo delle tumulazioni;

- eccesso di potere per carenza dei presupposti di fatto e di diritto. Erronea valutazione dei fatti. Illogicità della motivazione;

- natura sanzionatoria del provvedimento decadenziale in oggetto;

- violazione dei principi di legalità e irretroattività di cui agli artt. 1 l. n. 689/1981 e 25 Cost.;

- intervenuta prescrizione dell’illecito sanzionato;

- violazione del principio di legittimo affidamento;

- eccesso di potere sotto molteplici profili.

3. Con la sentenza gravata il Giudice di prime cure ha respinto il ricorso, richiamando sia l’art. 6 del regolamento cimiteriale del 1985 (vigente all'epoca delle tumulazioni in questione), sia l’art. 85 lett. c) (uso improprio e/o non autorizzato della sepoltura) del vigente regolamento cimiteriale,

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