CGARS, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-11, n. 202400313
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Pubblicato il 11/09/2024
N. 00313/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00937/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 937 del 2024, proposto da
L B, rappresentato e difeso dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, piazza Virgilio 4;
contro
Comune di Palermo, non costituito in giudizio;
Regione Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo, Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 00339/2024, resa tra le parti, con la quale è stata respinta la domanda incidentale cautelare spiegata nel ricorso per motivi aggiunti avverso il provvedimento comunale n. 7 del 3 aprile 2024, notificato in data 5 giugno 2024, con cui il Dirigente dell’Ufficio condono ha denegato alla ricorrente l’istanza di condono prot. 9246 dell’1 aprile 1986 avente ad oggetto opere di ampliamento di porzione di un antico fabbricato a due elevazioni sito nella via Vergine Maria n. 51;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Siciliana Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Palermo e di Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Palermo;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 settembre 2024 il Cons. A P e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Considerato che l’appellante deduce che il T.a.r. per la Sicilia, con sentenza n. 9/2024, “ in identico caso e nel medesimo edificio ” avrebbe “ annullato identici provvedimenti ”;
Ritenuto che la motivazione dell’ordinanza appellata parrebbe non congruente con quella della predetta sentenza del T.a.r. per la Sicilia - Palermo del 2 gennaio 2024 n. 9 – che appunto, in tesi di parte appellante, concernerebbe fattispecie fattualmente sovrapponibile e analoga – e, quindi, occorre sollecitare la decisione di merito;
Rilevato che, per tale ragione e per la natura del pregiudizio lamentato a sostegno della richiesta di concessione della misura cautelare, sussistono i presupposti per accogliere l’istanza cautelare ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., ai soli fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito da parte del T.a.r. Sicilia;
Ritenuto, in definitiva, che l’istanza cautelare deve essere accolta ex art. 55, comma 10, c.p.a. e che le spese del doppio grado di giudizio cautelare vanno compensate.