CGARS, sez. I, sentenza 2021-08-16, n. 202100787

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2021-08-16, n. 202100787
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202100787
Data del deposito : 16 agosto 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/08/2021

N. 00787/2021REG.PROV.COLL.

N. 00721/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 721 del 2018, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. A L P, con domicilio digitale come da pec da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore;
Prefettura della Provincia di Palermo - Ufficio territoriale del Governo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;
rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Villareale 6;



per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Prima) n. -OMISSIS-

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno e della Prefettura della Provincia di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza smaltimento del giorno 15 giugno 2021, svoltasi con collegamento da remoto, il consigliere Giovanni Ardizzone;

È considerato presente, ex art. 4 comma 1 penultimo periodo d.l. n. 28/2020 e art. 25 d.l. 137/2020, l’avv. A L P;

Vista la richiesta di passaggio in decisione senza discussione presentata dall'Avvocatura dello Stato con nota di carattere generale a firma dell’Avvocato distrettuale del 2 febbraio 2021;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. È stata appellata la sentenza in epigrafe indicata con la quale il T.a.r. ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-, proposto dall’originario ricorrente per chiedere il risarcimento dei danni subiti per effetto del provvedimento prot. n. 60796 – area I/ter del 14 dicembre 2006, con cui il Prefetto di Palermo aveva respinto l’istanza finalizzata a ottenere il rilascio del decreto di approvazione a guardia giurata presentato dall’istituto di vigilanza “Sicurcenter”, annullato con sentenza del T.a.r. per la Sicilia, sez. I, -OMISSIS-.

1.1. Tale provvedimento era stato motivato con riferimento al parere contrario espresso dalla Questura di Palermo, la quale aveva rappresentato che il ricorrente era stato “controllato” con il suocero, in compagnie di persone pregiudicate per reati particolarmente gravi (sequestro di persona a scopo di rapina e estorsione, omicidio doloso, associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, reati contro il patrimonio e contro la persona, porto abusivo e detenzione armi).

1.2. Il T.a.r, con la citata sentenza n. -OMISSIS-, aveva ritenuto fondate le censure di carenza istruttoria e motivazione, in quanto nessun riferimento era stato fatto a ulteriori episodi rispetto alla occasionale frequentazione indicata dalla Questura, la quale non era stata ritenuta idonea a sorreggere la determinazione contestata.

1.3. La Prefettura di Palermo, in esecuzione di tale sentenza, non impugnata, con provvedimento prot. n. 42990 del 21 giugno 2011, ai fini del rilascio del decreto di approvazione della nomina a guardia giurata particolare e della licenza di porto d’armi indicava la documentazione da produrre, tra cui l’avvenuta assunzione e l’iscrizione all’Inps e all’ Inail.

1.4. La Sicurcenter, non avendo più alcun interesse ad assumere alle proprie dipendenze il ricorrente, non dava seguito alla nota.

1.5. Su tali presupposti, il ricorrente, deducendo che dal luglio 2006 non aveva svolto alcuna attività lavorativa, permanendo in uno stato di disoccupazione, ha proposto il ricorso intendendo «ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell’illegittimo provvedimento di diniego del decreto di approvazione a guardia particolare giurata, che ha comportato il ritardo della sua assunzione presso l’Istituto di vigilanza Sicurcenter».

1.6. Il ricorrente riteneva che ricorressero tutti i presupposti per esperire l’azione di risarcimento danni ai sensi dell’art. 2043 c.c., per colpa dell’Amministrazione sussistendo un danno ingiusto e il nesso di causalità tra evento e danno. Evidenziava che l’illegittimità del provvedimento fosse sufficiente a provare l’elemento della colpa in capo all’Amministrazione con conseguente onere risarcitorio a suo carico. L’atto illegittimo sarebbe stato adottato in palese violazione delle regole di imparzialità, correttezza e buona fede. Lamentava, quindi, di avere subito ingenti danni da commisurare all’importo delle retribuzioni mensili che il ricorrente avrebbe percepito dal luglio 2006 alla data della sua assunzione presso l’Istituto di vigilanza privata Sicurcenter, oltre la rivalutazione e gli interessi, le relative contribuzioni previdenziali. Chiedeva altresì, il risarcimento dei danni non patrimoniali per la lesione della propria immagine e della reputazione sociale, da determinarsi in via equitativa.

2. Nel giudizio di primo grado è costituita l’Amministrazione, tramite l’Avvocatura dello Stato, che ha depositato in giudizio la documentazione e una memoria per chiedere il rigetto del ricorso.

3. Il T.a.r., dopo la richiesta di chiarimenti, formulata con ordinanza n. -OMISSIS-, concernente l’eventuale avvenuta adozione del decreto di nomina a guardia giurata e l’eventuale assunzione del ricorrente alle dipendenze della Sicurcenter, riscontrati negativamente, con la sentenza in epigrafe indicata, ha rigettato la richiesta del risarcimento dei danni lamentati dal ricorrente per i seguenti motivi: a) poiché il rapporto di lavoro non è stato mai instaurato la richiesta di risarcimento del danno va qualificata come danno da “perdita di chanche” e non per “ritardo”; b) il ricorrente non ha dato prova del nesso causale fra il diniego opposto dalla Prefettura e il preteso danno in quanto egli «non ha dimostrato che se fosse stata positivamente accertata la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 138 del TULPS e, in particolare l’ottima condotta morale, sarebbe stato adottato il decreto di approvazione della nomina a guardia giurata e l’Istituto di vigilanza Sicurcenter lo avrebbe assunto»; c) il ricorrente non ha dato prova di essere idoneo all’uso delle armi e che avrebbe ottenuto il relativo certificato medico e l’abilitazione necessaria; d) per ottenere il risarcimento del danno, non è sufficiente ottenere l’annullamento ma occorre fornire prova della colpa dell’Amministrazione, configurabile quando l’adozione dell’atto è avvenuto in violazione delle regole proprie dell’azione amministrativa, nella specie l’accertamento della buona condotta del ricorrente è frutto dei valutazioni, caratterizzate da ampia discrezionalità dell’Amministrazione: «non appare negligente l’operato del Prefetto, il quale, nell’esercizio di un potere altamente discrezionale, involgente al possibilità di utilizzare le armi, ha ritenuto (seppure illegittimamente) di adeguarsi al parere espresso dalla Questura».

4. L’appellante, con il presente gravame, censura la sentenza per i seguenti calendati motivi:

i) «violazione degli artt. 34 e 39 del d.lgs. n. 104/2020; violazione dell’art. 2043 c.c.; travisamento dei fatti presupposti; erroneità e contraddittorietà manifesta», atteso che il Giudice di prime cure ha errato nel qualificare la domanda proposta dal sig. -OMISSIS- come “perdita di chanche”: l’’appellante non ha perso la possibilità di essere assunto ma la stessa sua assunzione.

Il T.a.r. non avrebbe valutato la valenza della documentazione richiesta dalla Sicurcenter ai fini dell’assunzione. Sostiene che il bene della vita richiesto ed illegittimamente negato dall’Amministrazione era il rilascio del decreto di approvazione a guardia particolare giurata, presupposto indefettibile per l’instaurazione del rapporto di lavoro. Tale errata qualificazione della domanda risarcitoria come “perdita di chance” ha comportato la non corretta valutazione dell’effettivo danno subito a decorrere dal momento richiesto;

ii) «violazione

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