CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-04, n. 202400169

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2024-03-04, n. 202400169
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202400169
Data del deposito : 4 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/03/2024

N. 00169/2024REG.PROV.COLL.

N. 01311/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1311 del 2021, proposto da
M C, rappresentato e difeso dall'avvocato E N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea, Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. 1841/2021, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Sicilia Assessorato Regionale Agricoltura Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea e dell’Agea;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2024 il Cons. Maurizio Antonio Pasquale Francola e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 16 marzo 2015, e depositato il successivo 19 marzo, il ricorrente chiedeva il risarcimento dei danni che avrebbe subito in conseguenza del provvedimento di archiviazione della sua richiesta di adesione alla “misura agroalimentare F 2 C”, dichiarato illegittimo ed annullato dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, con la sentenza n. 2214 del 19 agosto 2014, passata in giudicato.

L’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea e l’Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 1841/2021 pubblicata il 9 giugno 2021 il T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, accoglieva in parte il ricorso, compensando fra le parti le spese del giudizio.

Secondo il giudice di primo grado, infatti, con la sentenza n. 2214 del 2014 era stato accolto il ricorso proposto dal ricorrente avverso il diniego del contributo dal medesimo richiesto per l’anno 2001, in adesione alla misura agroalimentare F 2 C. Dalla documentazione prodotta emergerebbe, infatti, che il ricorrente aveva presentato la domanda di accesso al medesimo contributo anche per gli anni successivi ma non era revocabile in dubbio che la sentenza n. 2214 del 2014 si riferisse esclusivamente al ricorso proposto nel 2003, relativo al contributo per l’anno 2001.

Conseguentemente la causa petendi posta a fondamento della proposta domanda risarcitoria oggetto del giudizio – illegittimità del diniego di finanziamento dichiarato con la sentenza del T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, sez. II, n. 2214/2014 – doveva ritenersi coerente esclusivamente con la richiesta di risarcimento dei danni connessi al ritardato pagamento del finanziamento relativo all’anno 2001.

Con riguardo agli altri anni il ricorrente non avrebbe dedotto nulla o prodotto atti che consentissero di ricostruire l’ iter delle domande di finanziamento presentate. Di conseguenza, per siffatte annualità l’eventuale richiesta di risarcimento danni per i lamentati ritardi doveva trovare fondamento su presupposti diversi dall’illegittimità dichiarata con la predetta sentenza per l’annualità del 2001.

E poiché siffatti elementi non sarebbero stati nè esplicitati nè provati, la domanda risarcitoria doveva ritenersi ammissibile esclusivamente in ragione dei danni provocati dal provvedimento illegittimo annullato nella suddetta sentenza, e quindi in relazione soltanto al diniego di finanziamento per l’anno 2001 richiesto dal ricorrente.

Il T.A.R., dunque, ha limitato il risarcimento richiesto soltanto ai danni conseguenti all’illegittimità del diniego del finanziamento concernente l’annualità del 2001, poiché nelle more del giudizio il finanziamento nella sua interezza domandato era stato corrisposto, benché in ritardo.

Il giudice di primo grado, pertanto, ha commisurato il danno conseguente all’iniziale diniego, dichiarato illegittimo con la sentenza n. 2214 del 2014, agli interessi legali sulla sorte capitale calcolati dal momento in cui quest’ultima doveva essere corrisposta sino al momento effettivo della sua erogazione.

Avverso siffatta sentenza C Maurizio ha proposto appello, insistendo nella domanda di condanna, in solido tra loro, delle Amministrazioni resistenti al pagamento in suo favore della somma di € 26.687,37 a titolo di interessi per l’erogazione, avvenuta in ritardo, delle annualità dal 2002 al 2010 nell’ambito della misura F 2 C, nonché della somma di € 152.163,76 a titolo di danno finanziario anch’esso cagionato dal provvedimento, ritenuto illegittimo, di archiviazione.

Con successiva memoria l’appellante insisteva nell’accoglimento dell’appello.

L’Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea si costituiva con memoria di mero stile.

All’udienza pubblica del 17 gennaio 2024, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia, dopo avere udito i procuratori delle parti costituite, tratteneva l’appello in decisione.

DIRITTO

I. – Il primo motivo di appello .

I.

1. Con il primo motivo di appello si lamenta l’erroneità dell’impugnata sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto la fondatezza della pretesa avente ad oggetto il pagamento degli interessi di mora.

L’appellante rappresenta che l’Unione Europea ha istituito, con regolamento n. 1257 del 17 maggio 1999, un regime di aiuti, nell’ambito del programma denominato “Agenda 2000”, a sostegno dei metodi di produzione agricola. Egli, pertanto, inoltrava all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura di Palermo la comunicazione di adesione alla “misura agroambientale F 2 C” e la conseguente domanda di pagamento.

L’Amministrazione dichiarava finanziabile il progetto di cui alla detta “misura agroambientale F 2 C” (giusta graduatoria dell’11 luglio 2001, divenuta definitiva l’11 ottobre 2001).

Con raccomandata del 17 gennaio 2003, in seguito a palesi errori dei presupposti, contraddittorietà ed arbitrarietà della motivazione e con carenza assoluta di istruttoria, l’Ispettorato comunicava al dott. C, di avere archiviato l’intera pratica.

L’odierno appellante adiva il

TAR

Sicilia per chiedere l’annullamento del predetto provvedimento di archiviazione.

Con la sentenza n. 2214 del 19 agosto 2014, l’adito T.A.R., statuiva quanto segue: “ Si controverte sulla legittimità del provvedimento di archiviazione sulla istanza di erogazione di contributi per seminativi ... Il ricorso è fondato e va accolto ritenendo il Collegio di dover richiamare e confermare gli orientamenti già espressi su casi analoghi dalla stessa Sezione, confermati in seconde cure.

Con sentenza 615/2008, dopo aver analizzato ed interpretato quanto previsto dal Piano di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Sicilia, pubblicato in G.U.R.S. n° 5 del 2 febbraio 2001, segnatamente per ciò che concerne la descrizione dell’Azione F2, questo Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia ha chiarito che per gli interventi c) e d) sono fissati requisiti, obblighi e condizioni di applicabilità del tutto indipendenti dagli interventi precedenti a) e b) ... In altri termini, il requisito di ammissione all’intervento c) per cui è causa è espressamente sancito dal PSR nella destinazione delle superfici a seminativi, con chiara differenziazione rispetto ai requisiti specificati per gli interventi a) e b).

... la motivazione posta a base dell’impugnato provvedimento, che si risolve nella contestazione al ricorrente del difetto dei requisiti previsti dal PSR per la “mancanza di una delle colture di cui all’allegato 1 del Reg.

CE

1765/92, al Reg. Ce 1644/96 e successivi, in almeno due delle campagne immediatamente precedenti a quella oggetto di richiesta dell’aiuto” è illegittima e contraddittoria
”.

Dopo il passaggio in giudicato della predetta pronuncia, l’odierno appellante notificava, in data 9 dicembre 2014, un atto stragiudiziale all’Assessorato Regionale dell'Agricoltura, all’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura di Palermo e all’AGEA - Agenzia per le erogazioni in Agricoltura - (ente preposto al pagamento delle pratiche finanziabili), diffidandoli ad erogare quanto richiesto nelle dieci istanze di pagamento presentate, dal 2001 al 2010, oltre interessi.

Con tale diffida, l’odierno appellante, quindi, reclamava l’incasso di contributi per complessivi € 174.118,35 oltre interessi legali.

L’Assessorato, dopo la ricezione di detta diffida, erogava al dott. C, per la pratica di finanziamento “ misura F2C” , la minor somma di € 69.075,00 afferente soltanto ai contributi degli anni dal 2007 al 2010.

Dopo di che l’odierno appellante proponeva ricorso al T.A.R. per la Sicilia, sede di Palermo, per la condanna dell’Amministrazione resistente:

- all’erogazione delle somme afferenti al programma per i contributi dal 2001 al 2006 maggiorati di interessi legali;

- all’erogazione degli interessi legali per la mancata tempestiva corresponsione delle somme afferenti al programma per i contributi (già erogati) dal 2007 al 2010;

- al risarcimento dell’ulteriore danno patito (danno finanziario) asseritamente desumibile dagli investimenti che lo stesso C ha realizzato sin dall’inizio della vigenza della misura agroambientale F 2 C (2001/2010).

Nelle more del giudizio, l’Assessorato corrispondeva le somme inerenti agli anni intercorrenti dal 2001 al 2006 e, pertanto, l’appellante limitava la domanda alla corresponsione degli interessi di mora sulla sorte capitale delle domande dal 2001 al 2010 oltre al risarcimento del danno finanziario dipendente dal tardivo pagamento dei contributi richiesti.

I.

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