CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202300620

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Sul provvedimento

Citazione :
CGARS, sez. I, sentenza 2023-09-28, n. 202300620
Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Numero : 202300620
Data del deposito : 28 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/09/2023

N. 00620/2023REG.PROV.COLL.

N. 00005/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

Sezione giurisdizionale

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5 del 2023, proposto da
Gaia S.r.l. e Telereading S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dall'Avvocato U I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Comune di Aci Castello, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nunzio Morello 40;
Tmp S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Daniele Marrama, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, piazza Nicola Amore, 6;



per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta) n. 3108/2022, resa tra le parti, con cui era rigettato il ricorso, integrato da motivi aggiunti, iscritto al n. 1821/2021 R.R. proposto dal RTI Gaia s.r.l. per l’annullamento:

quanto al ricorso introduttivo:

del provvedimento inoltrato a mezzo PEC l’1 ottobre 2021, prot. n. 36353_2021

col quale il Comandante della Polizia Locale del Comune di Acicastello, nonché RUP e Presidente della Commissione di gara, ha disposto (e comunicato) l’esclusione del costituendo RTI Gaia s.r.l. (capogruppo) – Telereading s.r.l. (mandante) dalla procedura di evidenza pubblica indetta per l’“Affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree pubbliche di sosta a tempo e a pagamento, senza custodia dei veicoli, nel territorio del Comune di Acicastello e di tutte le attività relative alla acquisizione, installazione e manutenzione dei parcometri, acquisizione, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale” e, al contempo, ha disposto di procedere alla verifica di anomalia dell’offerta della seconda classificata;

del procedimento di verifica di anomalia posto in essere nei confronti del RTI Gaia-Telereading, comprese le richieste di giustificativi formulate, le valutazioni compiute dal RUP e dalla Commissione (in particolare nella seduta del 30 settembre 2021), nonché del giudizio negativo espresso;

- prudenzialmente, dei verbali di gara delle sedute pubbliche e riservate;

del provvedimento di revoca della proposta di aggiudicazione;

del procedimento di verifica di anomalia (comprese le relative richieste di giustificazioni), di cui, allo stato, non si conoscono gli esiti, avviato nei confronti dell’impresa collocatasi al secondo posto della graduatoria, A.C.S. Automobile Club Servizi s.r.l.;

dell’eventuale valutazione positiva di congruità dell’offerta presentata dalla seconda classificata;

dell’eventuale proposta di aggiudicazione formulata in favore della seconda classificata e, ove disposta, dell’aggiudicazione definitiva in suo favore e dell’eventuale verifica dei requisiti, generali e speciali, della stessa;

in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti notificati in data 16 dicembre 2021:

della determinazione AREA 7 n. 84 del 6 dicembre 2021, con cui sono state approvate le risultanze di gara ed è stata disposta l’aggiudicazione (definitiva) del predetto appalto;

del verbale del 16 novembre 2021, col quale è stata accertata la congruità dell’offerta presentata da A.C.S. Automobile Club Servizi s.r.l. ed è stata formulata la proposta di aggiudicazione in suo favore (proposta pure impugnata);

del procedimento di verifica di anomalia dell’offerta della società controinteressata, comprese, quindi, tutte le richieste di giustificativi, le valutazioni compiute ed il giudizio positivo di congruità;

della verifica dei requisiti, generali e speciali, della società controinteressata;

in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti notificati il 3 giugno 2022:

del verbale di gara del 4 maggio 2022, avente ad oggetto “ revoca dell’aggiudicazione alla Ditta ACS srl e aggiudicazione all’Operatore Economico terzo in graduatoria ”, con cui il RUP della procedura oggetto di causa, con il supporto della Commissione, disponeva l’esclusione dalla procedura dell’ A.C.S. Automobile Club Servizi s.r.l., revocando l’aggiudicazione disposta in favore dello stesso con verbale del 16 novembre 2021, approvato con determina n. 84 del 6 dicembre 2021, invitando il costituendo RTI TMP s.r.l. – AGOS Soc. Coop. Sociale ONLUS a produrre le certificazioni;

della proposta di aggiudicazione formulata in favore del costituendo RTI TMP s.r.l. – AGOS Soc. Coop. Sociale ONLUS;

dell’aggiudicazione (definitiva) disposta in favore del costituendo RTI TMP s.r.l. – AGOS Soc. Coop. Sociale ONLUS, di cui, però, non si conoscono estremi e data;

nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale;

quanto ai motivi aggiunti notificati il 30 giugno 2022:

della determinazione di AREA 7 n. 43 del 23 giugno 2022, con la quale il Comune di Aci Castello approvava, ai sensi dell’art. 33, comma 1, e 32, comma 5, d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il verbale di gara del 4 maggio 2022 e, per l’effetto, revocava l’aggiudicazione dell’appalto a suo tempo disposta in favore di A.C.S. Automobile Club Servizi s.r.l. e, al contempo, disponeva l’aggiudicazione (definitiva) del suddetto appalto in favore del costituendo RTI TMP s.r.l. (mandataria) – AGOS Soc. Coop. Sociale ONLUS (mandante);

dell’approvazione della proposta di aggiudicazione formulata in favore del RTI TMP s.r.l. – AGOS Soc. Coop. Sociale ONLUS e, quindi, dell’aggiudicazione (definitiva) in favore del suddetto costituendo RTI;

in quanto occorra, del certificato di pubblicazione – determinazione Registro Generale n.1022 del 23 giugno 2022, con cui è stata data notizia dell’avvenuta pubblicazione della determinazione n.43 del 23 giugno 2022;

della verifica dei requisiti, generali e speciali, in capo al suddetto RTI e alle singole imprese che lo compongono;

nonché, in genere, di ogni altro atto e/o provvedimento annesso, connesso, presupposto e/o consequenziale, compresa la dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione;

nonché per l’accoglimento della domanda di conseguire l’aggiudicazione della concessione e la stipula del relativo contratto e nell’ipotesi in cui sia stato già stipulato il contratto, per la declaratoria di inefficacia del contratto stesso, ai sensi e per gli effetti degli artt.121 e 122 del c.p.a.

e, quale risarcimento in forma specifica, per l’accoglimento della domanda subentro, che fin d’ora espressamente si esplicita, nonché, ancora, per le subordinate ipotesi in cui non venissero conseguiti l’aggiudicazione ed il contratto, ovvero in cui (in caso di parziale esecuzione del servizio da parte della controinteressata) venisse affidata solo una parte del servizio, per l’accoglimento della domanda di condanna della P.A. al risarcimento per equivalente monetario per la refusione dei danni subiti e subendi a causa dei provvedimenti impugnati, nella misura che, s.ee.oo., si indica nel 15% dell’importo a base d’asta del contratto (10% per lucro cessante e 5% per perdita di qualificazione e di chances ), ovvero nella maggiore o minore somma che risulterà in corso di giudizio, con espressa riserva di ulteriormente dedurre, precisare e comprovare, ed in ogni caso oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valore, nonché, ove si ritenesse di essere in presenza di debito di valuta, maggior danno ai sensi dell’art. 1224, 2° comma, c.c.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Aci Castello, di A.C.S. Automobile Club Servizi S.r.l. e di Tmp S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 maggio 2023 il Cons. S C e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I – La presente controversia attiene alla gara indetta con determinazione del Responsabile dell’Area 7^ n. 777 del 31 maggio 2021 dal Comune di Aci Castello, con procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione delle aree pubbliche di sosta a tempo ed a pagamento, senza custodia dei veicoli, nel territorio del medesimo comune, e di tutte le attività relative alla acquisizione, installazione e manutenzione dei parcometri, acquisizione, installazione e manutenzione della relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale come specificato nel Capitolato Speciale d’Appalto per la durata di 36 mesi, a fronte degli introiti del servizio di

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