CGARS, sez. I, sentenza 2023-04-20, n. 202300298
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Testo completo
Pubblicato il 20/04/2023
N. 00298/2023REG.PROV.COLL.
N. 00022/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 22 del 2021, proposto da
le Signore M G P e C P, rappresentate e difese dall'avvocato S C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Adrano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;
nei confronti
Cooperativa “C.E.L.A.D.”, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda) n. 1567/2020, resa tra le parti, del 29 giugno 2020, con la quale è stato dichiarato inammissibile il ricorso proposto per l’annullamento:
1) del decreto dirigenziale 22 ottobre 2012 dell’Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente pubblicato nella GURS 23 novembre 2012 n. 50, di approvazione della variante allo strumento urbanistico del Comune di Adrano adottata con il provvedimento sub 2);
2) della delibera del C.C. di Adrano n. 5 del 2 marzo 2012 avente ad oggetto “ Programma costruttivo cooperative “Celad” e “La villetta” approvazione in variante ”;
3) della delibera del C.C. di Adrano n. 21 del 24 maggio 2012 avente ad oggetto “ Programma costruttivo Celad-La Villetta, deduzioni osservazioni/opposizioni ”;
4) di ogni altro provvedimento ad esso presupposto, connesso o conseguente e per il risarcimento dei danni subiti dalle originarie ricorrenti per non avere potuto sfruttare a fini edilizi il terreno e l’annesso fabbricato e per gli oneri dagli stessi pagati per effetto della destinazione di area edificabile del predetto terreno;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Adrano e della Regione Siciliana - Assessorato Territorio e Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2023 il Cons. Solveig Cogliani e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I – La questione posta al vaglio del collegio attiene alla pretesa risarcitoria delle odierne appellanti per il mancato utilizzo del terreno di proprietà a causa della decisione di localizzazione nell’area di interesse di un programma costruttivo.
Il lungo iter procedimentale e processuale, portava le istanti a contestare la scelta dell’amministrazione di localizzazione del programma costruttivo predetto: di contro l’amministrazione ha negli anni costantemente rigettato le domande di edificazione proposte dalle istanti.;tutto ciò sino ad un diverso assetto che si è verificato in prossimità dell’udienza di discussione in primo grado, a causa della diversa scelta operata dall’amministrazione in relazione con esclusione delle aree delle istanti dal programma e da ultimo, con l’assentimento di una domanda di permesso da parte di una delle appellanti.
II - L’odierno giudizio si inserisce in un lunghissimo contenzioso, che è necessario riassumere ai fini della decisione.
Nel 1998 le Cooperative “La Villetta” e “CELAD” proponevano domanda di assegnazione delle aree necessarie alla costruzione degli alloggi sociali delle cooperative. Il Comune di Adrano, pertanto, decise di localizzare il Programma Costruttivo nelle aree “C3” (espansione residenziale permanente) – nelle quali si trova il terreno di proprietà delle attuali appellanti - avendo ritenuto che le altre zone fossero sature e che le zone “C3” fossero le più idonee per posizione e contesto relazionale d’urbanizzazione all’insediamento del programma costruttivo.
I proprietari delle aree, tra i quali le odierne appellanti, nelle more dell’adozione del Programma costruttivo, presentarono sulle medesime aree un Piano di Lottizzazione, con conseguente sospensione dell’ iter di approvazione del Programma Costruttivo.
Il Comune con nota del 5 aprile 2000 (prot. 190/10 U.O.) rinviò il Piano di lottizzazione alle ditte interessate per la rimodulazione in relazione alle determinazioni degli organi tecnici. Le Cooperative di seguito ottenevano dunque la nomina di Commissario ad acta per la localizzazione del programma costruttivo, con dd.aa. 245/DRU e 508/DRU, che avviava il procedimento di localizzazione del programma costruttivo, conclusosi poi con delibera di Consiglio comunale del 5 marzo 2001 n. 20.
Tale delibera era impugnata dai proprietari dei terreni interessati (incluse le odierne ricorrenti) dinanzi al TAR Catania, con ricorso iscritto al n.r.g. 2143/2001, nel cui giudizio era respinta l’istanza cautelare.
Con la delibera di Consiglio comunale del 27 dicembre 2002 n. 65 e il decreto di approvazione dell’Assessorato Territorio e Ambiente del 4 marzo 2004 si completava l’ iter che era anch’esso impugnato.
Il TAR Catania, con sentenza definitiva del 16 marzo 2004 n. 2788, rigettava il ricorso unitamente a quello avente n.r.g. 2143/2001 (proposto contro la localizzazione del programma costruttivo), evidenziando che il “ piano di lottizzazione concernente il terreno oggetto di localizzazione, … non è mai stato approvato. Anzi, per la precisione, ne è stata richiesta la sospensione dell’istruttoria con istanza dei medesimi ricorrenti del 20.10.1999, al fine di apportare modifiche al progetto; successivamente, lo stesso Comune chiedeva l’integrazione della documentazione con nota del 23.11.1999 ed infine, la C.E.C. nella seduta del 10.3.2000 rinviava il progetto agli interessati per l’adeguamento alle note istruttorie dell’UTC. Tuttavia, non risulta che i ricorrenti abbiano provveduto agli adempimenti richiesti …”. Ancora precisava che: “… al generale obbligo di motivazione, ad avviso del Collegio, il Comune di Adrano ha assolto, poiché nel corpo della delibera impugnata il Comune dà atto del fatto di essere sprovvisto di P.E.E.P. di cui alla L. 167/1962 e, quindi, di non poter includere gli interventi richiesti dalle Cooperative in un Piano di Zona, con la conseguenza di approvare i programmi costruttivi ai sensi dell’art. 25 l. 22/1996 in una zona del PRG destinata ad espansione residenziale” .
Il Comune motivava, infatti, la scelta di utilizzare le zone a nord ovest di contrada Franza: “ perché possiedono in qualche misura un rapporto di continuità con il sistema urbanizzativo della città e/o le condizioni oggettive per l’integrazione e la connessione funzionale dell’insediamento richiesto …”.
Il Comune di Adrano, dunque, con delibera di Giunta Comunale del 19 marzo 2008 n. 99 (ri)approvava, “… la procedura di realizzazione del programma costruttivo per stralci funzionali …” ed avviava la procedura di espropriazione, con l’offerta di indennità provvisoria del 25 novembre 2008.
Le attuali appellanti, tuttavia, impugnavano tali provvedimenti asserendo che i vincoli preordinati all’esproprio erano nel frattempo scaduti (con ricorso accolto con la sentenza TAR Catania n. 823/2009).
Con istanza del 14 maggio 2009, era chiesto il riesame della richiesta di concessione edilizia originariamente presentata in data 9 maggio 2005 prot. 15767.
Il Comune di Adrano, con provvedimento dell’8 luglio 2009, rigettava la domanda di concessione, ritenendo che l’area oggetto di intervento fosse priva di opere di urbanizzazione (con la conseguente necessità di un Piano attuativo).
Anche questo diniego era impugnato dalle signore Politi con ricorso avente n.r.g. 2285/2009, munito di richiesta di sospensiva, che, tuttavia, era dichiarato perento con decreto di perenzione n. 3339/2018 pubblicato dal TAR Catania in data 15 giugno 2018.
Nelle more della decisione del ricorso le cooperative “La Villetta” e “CELAD”, dapprima con note del 5 giugno 2009 e 8 giugno 2009, poi con note del 28 maggio 2010 e 8 giugno 2010, rinnovavano la manifestazione di interesse per la realizzazione del programma costruttivo.
Il Comune dunque, riavviava l’ iter per l’approvazione del programma costruttivo acquisendo il parere favorevole della Commissione edilizia comunale con verbale del 23 luglio 2009 n. 17, il parere favorevole del Responsabile d’igiene pubblica con nota del 23 luglio 2009, il parere favorevole dell’Ufficio del Genio civile di Catania con nota del 14 ottobre 2009.
Inoltre, comunicava ai proprietari dei terreni interessati dal Programma Costruttivo l’avvio del procedimento per l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio.
Le attuali appellanti, pertanto, con note del 12 settembre 2011 (prot. 30656), presentavano osservazioni in merito al programma costruttivo.
Il Comune di Adrano, infine, con delibera di Consiglio comunale del 2 marzo 2012 n. 5 adottava il Programma costruttivo e con la successiva con delibera del 24 maggio 2012 n. 21 controdeduceva all’osservazione, respingendola.
Il DRU con proposta di parere del 24 settembre 2012 n.17 riteneva che “… lo strumento di pianificazione attuativo in variante allo strumento urbanistico adottato con D.C.C. del Comune di Adrano n. 5 del 2.03.2012 fosse meritevole di approvazione… ” e, allo stesso modo, si esprimeva il CRU, con determina del 10 ottobre 2012 n. 77.
Infine, l’Assessorato regionale Territorio e Ambiente con decreto del 22 ottobre 2012 approvava il programma costruttivo in virtù delle seguenti considerazioni: “…1 ) La proposta concerne l’attuazione di un intervento costruttivo che, dal punto di vista della suscettività alla trasformazione territoriale delle aree, risultando in massima parte coerente sia con il