Corte di Giustizia di primo grado Milano, sez. X, sentenza 10/07/2023, n. 2587
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 La signora B B B G cittadina brasiliana ha impugnato il provvedimento del 29 marzo 2022 (prot. n. 0109171, notificato in data 5 aprile 2022), con cui la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate le ha negato il rimborso del credito IRPEF 2020, richiesto mediante il Modello 730/2021, pari ad ? 13.337,00.
La contribuente premette che:
- in data 3 marzo 2015, veniva assunta in Brasile dalla società PBC Comunicacao Ltda, filiale brasiliana del gruppo multinazionale francese Pubblicis Groupe che si occupa a livello mondiale di pubblicità, comunicazione e marketing;
- avendo l'intenzione di trasferirsi e lavorare in Italia insieme al marito (M V B) e ai due figli minorenni H e M, in data 11 giugno 2019 interrompeva il rapporto di lavoro con la Pubblicis Brasil, con l'intesa, che, a seguito di un necessario breve periodo di assestamento e di ambientamento (necessario soprattutto per imparare la lingua italiana) avrebbe ripreso a lavorare in Italia presso la filiale italiana del medesimo gruppo multinazionale;
- in data 13 luglio 2019 la ricorrente si iscriveva, unitamente al marito e ai due figli, nelle liste anagrafiche del comune di San Donato di Milanese;
- in data 18 febbraio 2020, veniva assunta dalla società Publicis s.r.l., filiale italiana dello stesso gruppo multinazionale Pubblicis Groupe presso il quale la medesima prestava la propria attività lavorativa in Brasile;
- con la presentazione del Modello 730/2021, la ricorrente esercitava l'opzione per il regime fiscale di favore degli impatriati previsto dall'art. 16 del d.lgs. n. 147 del 2015, detassando al 70% il reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 e chiedendo a rimborso l'IRPEF pagata in eccesso nell'anno, pari a ? 13,337,00;
- sennonché, con l'atto impugnato, l'Agenzia delle Entrate rigettava la richiesta di rimborso.
A fondamento delle domande di annullamento e condanna, la ricorrente argomenta diffusamente le ragioni per cui si ritiene in possesso dei requisiti previsti dall'art. 16 del decreto-legislativo n. 147 del 2015 per accedere al regime dei c.d. 'impatriati'.
2 Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, insistendo per il rigetto del gravame. Secondo l'Ufficio, ai fini dell'agevolazione in commento, sarebbe necessario verificare la sussistenza di un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'inizio dell'attività lavorativa in tale Paese. Nel caso in esame, il trasferimento della residenza della contribuente, nel luglio 2019, non risulterebbe conseguente all'inizio di alcuna attività lavorativa, iniziata solo nel febbraio 2020. Al momento del trasferimento non sarebbe stato formalizzato alcun pre-accordo o alcuna sottoscrizione di un nuovo contratto di lavoro in Italia.
3 All'udienza del 22 maggio 2023, la causa è stata discusa e