Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 15/12/2023, n. 715

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In tema di computo dei termini per l'irrogazione della sanzione per ritardato o omesso versamento del contributo unificato deve escludersi l'applicabilità della Legge n. 742/1969 in tema di sospensione feriale dei termini processuali. L'art. 16 del D.P.R. n. 115/2002 prevede che, in caso di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, si applicano le disposizioni di cui ai successivi artt. 247 e ss. In particolare, ai sensi dell'art. 248 D.P.R. n. 115/2002, l'invito al pagamento - e la conseguente sanzione per il ritardo o omesso pagamento - devono essere notificate dall'Ufficio ai sensi dell'art. 137 c.p.c. (mediante ufficiale giudiziario o p.e.c.) nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, mediante deposito presso l'Ufficio, entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato, (cfr. in termini Cass. Civ., sentenza 28 gennaio 2022, n. 2642). Ne segue che la notifica al contribuente tramite posta elettronica certificata al domicilio eletto presso il difensore di fiducia, così come risultante dall'atto di appello, è valida. La Corte costituzionale ritiene infatti che la notifica al domicilio eletto non viola il fondamentale diritto del destinatario ad essere posto in condizione di conoscere, con l'ordinaria diligenza e senza necessità di effettuare ricerche di particolare complessità, il contenuto dell'atto e l'oggetto della procedura (Sentenza 29 marzo 2019, n.67).

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 15/12/2023, n. 715
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Numero : 715
Data del deposito : 15 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso del 20 aprile 2022 S. ha impugnato l'atto di irrogazione della sanzione pari ad ? 225,00 - progr. 2021/x - emesso dalla Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo - sede distaccata di Pescara e notificato a mezzo pec in data 9 novembre 2021, chiedendone l'annullamento in quanto illegittimo. Il Dipartimento delle Finanze - Direzione della Giustizia Tributaria - Commissione Tributaria Regionale per l'Abruzzo, nel costituirsi in giudizio, ha resistito al ricorso, chiedendone il rigetto. La causa è stata posta in decisione all'udienza del 7 dicembre 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Parte ricorrente ha, anzitutto, evidenziato che a mezzo dell'atto impugnato l'Ente resistente ha inteso rettificare, in modo a suo dire poco comprensibile, il precedente atto di irrogazione sanzione del 25 ottobre 2021, peraltro oggetto di separata impugnazione, sul presupposto che il pagamento del contributo unificato in precedenza richiesto con atto di invito del 21 luglio 2021 non era stato omesso ma solo versato in ritardo in data 5 ottobre 2021, con conseguente riduzione della sanzione irrogata con l'atto del 25 ottobre 2021 da ? 300,00, stante, per l'appunto, il preteso omesso versamento, ad ? 225,00, per versamento in ritardo tra il sessantunesimo ed il novantesimo giorno dalla notifica del detto invito. La difesa attrice ha, anzitutto, eccepito l'illegittimità dell'atto opposto in quanto l'Ente resistente avrebbe computato i giorni di ritardo nel versamento senza considerare il periodo di sospensione feriale ed avrebbe, quindi, notificato l'atto non personalmente al contribuente ai sensi dell'art. 137 c.p.c. ma al domicilio da questi eletto presso il difensore di fiducia. Ha, poi, rilevato la sua nullità in quanto emesso a rettifica di precedente atto che, tuttavia, non si era ancora definito ed era suscettibile di modifica o revoca, nonché, ad ogni buon conto, la violazione dell'art. 2, comma 2, dello Statuto del Contribuente, poiché l'art. 248 del D.P.R. n. 115/2002 non conterrebbe l'indicazione specifica delle altre norme di legge in esso richiamate, con conseguente impossibilità di effettiva conoscenza del contribuente, e dell'art. 6 del medesimo Statuto, avendo l'Amministrazione violato l'obbligo di informare il contribuente di ogni fatto da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione, tenuto, peraltro, conto dell'eccessiva brevità del termine di trenta giorni contemplato, a tal fine, dal citato art. 248. Ha, infine, sostenuto la violazione anche dell'art. 7 dello Statuto e dell'art. 3 della L. n. 241/1990, per difetto di motivazione, e dell'art. 10 dello stesso Statuto, per avere l'Amministrazione irrogato sanzioni nonostante il contribuente si fosse conformato alla richiesta di pagamento del contributo. Il presente ricorso è infondato per le ragioni che si vanno ad esporre. Risulta, anzitutto, dalla documentazione in atti e non è in contestazione tra le parti il fatto che l'Ente resistente abbia, anzitutto, notificato al contribuente, al domicilio eletto presso il difensore, in data 21 luglio 2021 l'invito al pagamento del contributo unificato tributario in relazione all'atto di appello presentato avverso sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara in relazione a cinque atti di accertamento per il complessivo importo di ? 150,00. Ha, quindi, notificato allo stesso il

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