Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. II, sentenza 05/05/2023, n. 100
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dd. 15/07/2022 aaaaa impugnava l'intimazione di pagamento n. 11420229000255060000 notificata in data 16/05/2022 da Agenzia delle entrate - Riscossione, nella parte relativa a n.11 cartelle di pagamento afferenti varie tipologie di crediti, di cui lamentava l'intervenuta prescrizione, chiedendo pertanto l'annullamento parziale dell'intimazione impugnata con riferimento a tali cartelle.
Agenzia delle entrate - Riscossione si costituiva in giudizio deducendo che per alcune cartelle non era in grado di dimostrare la notifica degli atti successivi idonei ad interrompere la prescrizione e quindi al riguardo invocava la cessazione della materia del contendere. Per altre cartelle rilevava il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Per altre ancora eccepiva l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo, osservando che alla notifica delle cartelle, all'epoca non impugnate, avevano fatto seguito vari atti interruttivi della prescrizione e di riconoscimento del debito, rilevando altresì che i termini di prescrizione e decadenza degli atti di riscossione dovevano intendersi sospesi in virtù della normativa emergenziale emanata per far fronte alla epidemia da Covid - 19. Pertanto concludeva in conformità ai suddetti rilievi.
Con istanza dd.18/04/2023 la difesa ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art.1, comma 197 della Legge n.197/2022, al fine di addivenire alla definizione agevolata della lite.
Il ricorso veniva deciso in camera di consiglio all'udienza del 27/04/2023.
Preliminarmente va respinta l'istanza di sospensione del giudizio formulata dalla difesa ricorrente.
Ai sensi del comma 186 dell'art.1 Legge n.197/2022 sono definibili le controversie in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mentre nel presente giudizio è parte soltanto l'Agenzia delle entrate - Riscossione senza alcun coinvolgimento processuale dell'Agenzia delle entrate.
Di conseguenza, trattandosi di controversia non definibile in base a detta normativa, non può disporsi la sospensione del processo prevista dal successivo comma 197 dello stesso art.1 legge n.197/2022.
Ciò premesso, si osserva che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento contesta i crediti di cui alle seguenti cartelle:
n. 11420110003288584000 per contravvenzione al codice della strada
n. 11420110003940602000 per contravvenzione al codice della strada
n. 11420110003940703000 per sanzione amministrativa Legge n.689/1981 (U.P.I.C.A.) C.C.I.A.A.
n. 11420120002903429000 per tasse automobilistiche
n. 11420120003858400000 per sanzione amministrativa Legge n.689/1981 (U.P.I.C.A.) C.C.I.A.A.
n. 11420130005655404000 per canone radioaudizioni circolari
n. 11420130006757753000 per tasse automobilistiche
n. 11420140001961360000 per tasse automobilistiche
n. 11420160001679187000 per imposta comunale sigli immobili
n. 11420160002178155000 per contravvenzione al codice della strada
n. 11420160002178256000 per contravvenzione al codice della strada
Va