Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 11/09/2023, n. 170

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 11/09/2023, n. 170
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Numero : 170
Data del deposito : 11 settembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La signora LK proponeva tempestivo ricorso per l'annullamento dell'avviso di accertamento notificatogli dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Trieste con la quale è stata accertata una maggiore imposta dovuta sui redditi dichiarati per l'annualità 2016 per l'importo di euro 1.751,00= oltre a relative sanzioni e interessi.

La ricorrente fa presente che l'Agenzia delle Entrate ha contestato la non applicabilità dell'aliquota ridotta del 5% per l'anno 2016 relativa al regime di vantaggio di cui all'art. 1 commi 54-89 della Legge 23.12.2014 n. 190. Secondo l'Ufficio l'attività non avrebbe soddisfatto il requisito di cui alla lettera b) del comma 65, art. 1 del predetto testo legislativo in quanto "l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni". L'Ufficio fa presente che la ricorrente aveva percepito compensi quale collaboratrice della S.Coop. R per il periodo 12.11.2012 - 30.09.2015 pertanto non poteva ravvisarsi nel caso di specie il carattere della marginalità economica del lavoro dipendente assimilato precedentemente svolto in base a contratti a tempo determinato o di collaborazione coordinata o a progetto, in quanto le prestazioni erano state eseguite per un periodo superiore alla metà del triennio (l'Agenzia richiamava le circolari 10/2016 e 17/2012 dell'AdE). Sosteneva inoltre che oltre al difetto di marginalità economica l'attività esercitata con partita iva dal 2016 non si discostava completamente da quella svolta in precedenza e vedeva come cliente principale della ricorrente la stessa S.Coop. R (euro 22.194 su euro 22.444 dichiarati). Pertanto secondo l'Ufficio la contribuente avrebbe dovuto applicare l'aliquota agevolata del 15% anziché del 5%. Da qui la richiesta di versare l'ulteriore imposta di euro 1.751,00, oltre a relative sanzioni ed interessi.

La ricorrente sostiene di aver svolto, a seguito dell'apertura della P. Iva in data 18.04.2016, esclusivamente attività di natura amministrativa e pertanto totalmente diversa da quella di gestione e addomesticamento di cavalli presenti all'intero della riserva naturale Foci dell'Isonzo sita in Staranzano (GO). Quindi non sussiste la "mera prosecuzione dell'attività svolta in precedenza di cui all'art. b comma 65 art. 1 L. 23.12.2014 n. 190 allor quando la nuova attività oppure il mercato di riferimento siano diversi.

La ricorrente espone di aver prestato servizio dal 12.11.2012 al 30.09.2015 a favore della S.Coop. R con un contratto a progetto. Gli originali sono andati perduti dopo essere stati consegnati dalla CDL

R alla S.Coop. R, sicché la CDL non è riuscita a trasmettere i documenti al difensore se non in copia. Dalla documentazione risulta che ha svolto le seguenti

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