Corte di Giustizia di primo grado Genova, sez. III, sentenza 16/03/2023, n. 140
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Il sistema delle aliquote progressive è stato abrogato dall'art. 69 della L. 342/2000, che ha introdotto aliquote differenziate in relazione non più al valore dell'asse ereditario, ma alla qualità del ricevente. In conseguenza di questo nuovo sistema, va abbandonato, ad ogni effetto, anche il c.d. coacervo, cioè la somma del valore dell'asse ereditario con quello delle donazioni disposte in vita, che l'art. 8, comma 4, del D. Lgs. 346/1990 prescriveva "ai soli fini della determinazione delle aliquote applicabili". Il mutamento delle aliquote da progressive a fisse comporta che il coacervo non è più operante nemmeno ai fini del calcolo della franchigia esente da imposta.
La prassi amministrativa, non rivestendo natura normativa, né di interpretazione autentica, non è idonea a giustificare la soluzione contraria.
Riferimenti normativi: art. 8, comma 4, D. Lgs. 346/1990; art. 69, L. 342/2000; art. 2, comma 47, D. L. 262/2006.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 10171/2022; Cass. n. 3989/2021; Cass. n. 727/2021; Cass. n. 22738/2020; Cass. n. 10255/2020.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si tratta di ricorso proposto dai contribuenti A B, M B e I D contro l'avviso di rettifica e liquidazione dichiarazione di successione n. 2018-9990-1482- avviso n. A001, emesso dall'Agenzia delle Entrate di Genova con cui l'A.F. provvede alla liquidazione della maggiore imposta di successione, oltre sanzioni e interessi Il fatto in sostanza è questo: narrano le ricorrente che a seguito del decesso di F B, rispettivamente padre e marito delle stesse avvenuto in data 12.10.2017, le medesime avevano formato dichiarazione di successione (numero 1482 del 9.10.18) su cui l'Agenzia delle Entrate di Genova aveva provveduto a liquidare le relative imposte che erano state prontamente assolte dalle ricorrenti.
Successivamente tuttavia, con l' atto qui impugnato, l'Agenzia delle Entrate, applicando l'istituto del coacervo, richiedeva di sommare il valore dell'asse ereditario al valore delle donazioni fatte in vita dal defunto e ciò al fine di determinare la misura di franchigia invocabile dalle parti nella dichiarazione di successione.
Così ha ricompreso, a tale specifico fine:
1) atto di donazione del 27.11.2014 con cui il decuis donava alle figlie A B e M B la nuda proprietà di immobili siti in Genova riservando a sé e alla propria moglie I D l'usufrutto:
2) atto di donazione del 11.12.2014 con cui il decuis donava alla figlia A B la nuda proprietà della quota di partecipazione ad una società.
Nel fare ciò avrebbe errato, con riguardo agli immobili, perché di essi, con la morte del dante causa le eredi non acquisivano la piena proprietà, essendo tuttora in corso usufrutto a favore della propria madre I D: e con riguardo alla partecipazione societaria perché per essa sarebbe operante la speciale causa di esenzione ex art. 3 comma 4ter d.lvo 346/1990 per prosecuzione dell'attività.
E ancor prima avrebbe errato nel considerare ancora applicabile l'istituto del coacervo all'imposta di successione determinando per ciò solo il superamento della franchigia attribuita ex lege ai soggetti ricorrenti.
Avrebbe poi ulteriormente errato applicando le sanzioni, non essendovi alcun comportamento colpevole da addebitare alle ricorrenti.
Le ricorrenti concludevano per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria delle spese.
Si costituiva in data 12.5.2022