Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. I, sentenza 07/02/2024, n. 23

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Lo sconto concesso dai rivenditori di auto ai propri clienti a fronte della stipula di un contrato di finanziamento e retrocesso, al netto dell'Iva, da parte della finanziaria costituisce una integrazione del prezzo pagato dal cliente finale.

In tema d'Iva, la sovvenzione, sotto forma di sconto commerciale del prezzo di un bene, erogata dalla società finanziaria, stante il nesso immediato e diretto tra la cessione del bene e la sovvenzione, che diminuisce proporzionalmente il prezzo che il cliente finale paga, non costituisce attività d'intermediazione finanziaria esente dall'Iva, ma è rilevante a tali fini e deve essere ricompresa nell'imponibile dell'imposta.

Riferimenti normativi: art. 13 d.P.R. 633/1972

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 5195/2016, Cass. n. 16660/2020, Corte giust. UE 9 ottobre 2019, cause C-573/18 e 574/18

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. I, sentenza 07/02/2024, n. 23
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Numero : 23
Data del deposito : 7 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società A L s.r.l., in persona del legale rappresentante, con sede in S, rappresentata e difesa in calce del ricorso, dai dott. T e B, nonché elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in P, ha impugnato l'avviso di accertamento n. TL906120452/2022 per l'anno 2016 dell'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona, notificato il 22 dicembre 2022, domandandone l'annullamento.

Notificato all'Ufficio il 19 maggio 2023, il ricorso è stato depositato presso la segreteria della Corte di Giustizia di Savona di primo grado, che l'ha rubricato sub r.g.r. 108/2023, assegnandolo alla prima sezione.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Savona per domandare il rigetto del ricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa il 30 ottobre 2023.

La causa è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 15 gennaio 2024.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'atto impugnato è stato emesso dall'Ufficio controlli dell'Agenzia resistente sulla base del processo verbale di constatazione del 18 ottobre 2022, che ha accertato a carico della ricorrente, per l'anno d'imposta 2016, una maggiore iva per 100.983 euro, oltre a sanzioni per 113.605 euro.

La società ricorrente esercita l'attività di commercio di autoveicoli nuovi ed usati, prestando anche servizi per il collocamento di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli proposti dalla banca del gruppo automobilistico F, F B (c.d. captive bank).

Oggetto del controllo sono stati i corrispettivi percepiti dalla F B per il collocamento di finanziamenti collegati alla vendita di autoveicoli del gruppo F, fatturati dalla A L s.r.l. in esenzione iva, a titolo di intermediazioni ai sensi dell' art. 10, co. 1, n. 9, dpr 633/72 .

Secondo l'Ufficio le somme fatturate per intermediazioni finanziarie in esenzione d'iva, in realtà rappresenterebbero il rimborso da parte della banca alla concessionaria dello sconto praticato da quest'ultima al proprio cliente finale, in occasione della vendita di una autovettura, come tale imponibile ai fini iva ex art. 13, co. 1, dpr 633/72 .

Per l'Amministrazione, nell'anno d'imposta 2016 A L s.r.l. ha acquistato veicoli dalla casa produttrice, la F, detraendo l'iva sul corrispettivo fatturato per la vendita dei veicoli ai propri clienti, praticando uno sconto sul prezzo (che si poteva sommare ad altri sconti di natura diversa) condizionato al suo pagamento tramite finanziamento della F B, sconto che veniva successivamente restituito dalla banca alla ricorrente come compenso per prestazioni d'intermediazione in esenzione iva ai sensi del citato art. 10, co. 1, n. 9.

Detta prassi ha consentito alla ricorrente di detrarre l'iva dovuta per l'acquisto dell'autovettura presso il produttore, addebitando al cliente finale un'iva minore, perché calcolata sul prezzo del veicolo al netto degli sconti concessi, con conseguente minore iva a debito e maggiore iva a credito.

Nello specifico caso oggetto del giudizio, la ricorrente ha maturato un complessivo credito iva di 367.751 euro, fatturando compensi esenti iva per intermediazioni pari a 459.015,20 euro.

L'Ufficio ha riqualificato le intermediazioni pagate alla ricorrente come integrazioni del prezzo di vendita delle vetture e, come tali, le ha considerate imponibili ai fini iva.

Con il ricorso oggi in discussione A L s.r.l. ha contestato l'accertamento, lamentando l'illegittimità dell'atto per invalidità ed infondatezza.

Invalido per la violazione del principio del contraddittorio preventivo, con violazione degli artt. 56 dpr 633/72 , 10bis, l. 212/00 , 7, co. 5bis d.lgs. 546/92 ;

invalido per contraddittorietà ed illogicità della motivazione;

infondato quanto alla contestazione di omessa fatturazione di operazioni imponibili iva, conseguenza della qualificazione attribuita alle provvigioni per le intermediazioni finanziarie, di contributo al prezzo di vendita delle autovetture;

illegittimo quanto alla sanzione irrogata per l'omessa conservazione delle scritture contabili per l'intervenuta sanatoria dell'irregolarità con l'istituto del ravvedimento operoso;

con riferimento, infine, alle sanzioni irrogate, la ricorrente ha domandato la loro disapplicazione per l'incertezza del quadro normativo ai sensi dell' art. 8, d. lgs. 546/92 .

A fronte delle richiamate contestazioni, l'Agenzia delle Entrate nelle proprie controdeduzioni ha specificatamente replicato a tutti i motivi del ricorso, ribadendo la fondatezza e legittimità dell'accertamento.

Tutto ciò premesso, la Corte ritiene che l'accertamento sia fondato e meriti conferma.

Il primo motivo di ricorso denuncia l'invalidità dell'accertamento per la violazione del principio del contradditorio preventivo: secondo la ricorrente l'attivazione del contraddittorio preventivo sarebbe stata obbligatoria in presenza di tributi armonizzati, nonché per violazione dell'art. 10bis, l. 212/00 , che, in tema di abuso del diritto o di elusione fiscale, prescrive, a pena di nullità, l'obbligo di notificare al contribuente una richiesta di chiarimenti (c.6).

L'eccezione non ha fondamento. I diritti e le garanzie del contribuente sono regolati e tutelati dall' art. 12, co. 7, l. 212/00 , norma che gli consente, dopo la chiusura delle operazioni di verifica, di comunicare osservazioni e richieste all'ufficio impositore entro sessanta giorni, con divieto di emettere l'accertamento prima del

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