Corte di Giustizia di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 15/07/2024, n. 3034

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 15/07/2024, n. 3034
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
Numero : 3034
Data del deposito : 15 luglio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente Sig. F. F. ha impugnato atto di rigetto, notificato in data 19.01.24, della propria istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. TF7010301663/2022 relativo all'anno di imposta 2016, notificatogli in data 02/12/22, con il quale si è accertato, ai sensi del combinato disposto degli art. 39, comma 2 lett. d) bis e 41 bis del D.P.R. 600/73 un maggior reddito, nonché indebite compensazioni di crediti IVA.

Questi, in sintesi, i motivi di doglianza:

mancata dimostrazione della fondatezza della pretesa dell'Agenzia delle Entrate riferita ai soli dati dello spesometro ed in assenza di riscontri di alcun tipo;

violazione del diritto di difesa non essendo motivato l'avviso di accertamento di cui si chiede l'annullamento in autotutela.

Si è costituita l'AGENZIA delle ENTRATE con deposito di controdeduzioni.

Eccepisce la fondatezza e legittimità del rigetto della istanza di autotutela, in quanto ampiamente motivata.

Più in particolare ha dedotto che nonostante i plurimi inviti, notificati al contribuente, parte ricorrente, non è stata mai depositata la documentazione idonea a comprovare la dichiarata quota di IVA posta in detrazione.

Alla odierna udienza la causa è posta in decisione

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile

Appare necessario un preliminare inquadramento, sotto il profilo giuridico, della controversia all'esame.

L'atto impugnato, per espressa affermazione del ricorrente, è rappresentato dal rigetto

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