Corte di Giustizia di primo grado Caserta, sez. VII, sentenza 15/07/2024, n. 3034
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente Sig. F. F. ha impugnato atto di rigetto, notificato in data 19.01.24, della propria istanza di annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. TF7010301663/2022 relativo all'anno di imposta 2016, notificatogli in data 02/12/22, con il quale si è accertato, ai sensi del combinato disposto degli art. 39, comma 2 lett. d) bis e 41 bis del D.P.R. 600/73 un maggior reddito, nonché indebite compensazioni di crediti IVA.
Questi, in sintesi, i motivi di doglianza:
mancata dimostrazione della fondatezza della pretesa dell'Agenzia delle Entrate riferita ai soli dati dello spesometro ed in assenza di riscontri di alcun tipo;
violazione del diritto di difesa non essendo motivato l'avviso di accertamento di cui si chiede l'annullamento in autotutela.
Si è costituita l'AGENZIA delle ENTRATE con deposito di controdeduzioni.
Eccepisce la fondatezza e legittimità del rigetto della istanza di autotutela, in quanto ampiamente motivata.
Più in particolare ha dedotto che nonostante i plurimi inviti, notificati al contribuente, parte ricorrente, non è stata mai depositata la documentazione idonea a comprovare la dichiarata quota di IVA posta in detrazione.
Alla odierna udienza la causa è posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile
Appare necessario un preliminare inquadramento, sotto il profilo giuridico, della controversia all'esame.
L'atto impugnato, per espressa affermazione del ricorrente, è rappresentato dal rigetto