Corte di Giustizia di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 11/07/2023, n. 2630

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Milano, sez. IV, sentenza 11/07/2023, n. 2630
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
Numero : 2630
Data del deposito : 11 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La società E. S.r.l. impugna l'avviso di accertamento n . T9B031403812/2 2 per il periodo di imposta 2016, con il quale l'Agenzia Delle Entrate-Direzione Provinciale di Milano I-Ufficio Controlli aveva accertato maggiore Imposta ires per € 1.331.282,00, maggiore imposta irap per € 189.463,00, maggiore imposta sul valore aggiunto per € 1.064.610,00, irrogando sanzioni per € 2.695.846,05 e sanzioni per violazioni formali per complessivi € 2.500,00.

L'Ufficio, in particolare, formulava i seguenti rilievi:



1. ricavi non dichiarati di € 1.886,40: Con tale rilievo viene contestato ad E. SRL la omessa annotazione nelle scritture contabili obbligatorie della fattura accompagnatoria n. 698 datata 14.09.16 di euro 1.886,40 emessa nei confronti della società I.-L. di S. A & C..

2 Costi indebitamente dedotti in violazione dell' art. 109 del Tuir e degli artt. 5 e 19 del D.Lgs n. 446 del 1997 per un ammontare complessivo pari ad € 57.806,56. Indebita detrazione d'imposta in violazione dell' art. 19 del D.P.R. 633/72 per un importo complessivo di € 12.717,88, di cui € 6.447,88 afferenti fatture emesse in regime di Reverse charge. Con tale rilievo viene contestato ad E. l'annotazione di costi derivanti da fatture emesse da fornitori, ritenute sprovviste dei requisiti di certezza ed oggettiva determinabilità che ha portato al recupero del costo ai fini II.DD. ed Irap, nonché dell'IVA indebitamente detratta.

3 Violazioni Formali: Omessa stampa delle scritture contabili seppure regolarmente memorizzate sui supporti informatici;
Irregolare tenuta dei libri sociali;
omesso inoltro del modello AA//10 con riferimento al depositario delle scritture contabili.

4 Indebita deduzione di componenti negativi di reddito ai fini IRES derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti ai sensi dell' art. 109, commi 1 e 5 del TUIR e degli artt. 5 e 19 del D.Lgs n. 446 del 1997 per un ammontare complessivo pari ad € 4.781.329,19. Indebita detrazione d'imposta in violazione dell' art. 19 del D.P.R. 633/72 per un importo complessivo di € 1.051.892,41, calcolata su un imponibile di € 4.839.137,68 riferendosi ad operazioni oggettivamente inesistenti. Viene contestata una frode posta in essere attraverso l'utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti emesse nell'anno di imposta 2016 dai seguenti soggetti.

Con riguardo al primo rilievo, la ricorrente deduce l'erronea emissione di due fatture con l'identico numero (698) e nella medesima data del 14.09.2016, di diverso importo e nei confronti del medesimo cliente, delle quali solo una registrata in contabilità a fronte della percezione di un unico corrispettivo di € 1.756,30 effettivamente incassato, risultando la contestazione, pertanto, infondata.

Con riguardo al secondo rilievo, la ricorrente asserisce l'effettività, certezza e inerenza dei costi sostenuti, come da fatture conformi alle prescrizioni vigenti per la redazione delle stesse e precise, in particolare, nella causale relativa alla vendita di bancali (pallet) ovvero dei servizi logistici indicati, deducendo l'avvenuto pagamento delle fatture stesse a mezzo bonifici bancari.

Ne deriverebbe, a dire della ricorrente, l'infondatezza del rilievo.

Il terzo rilievo viene contestato nel merito invocando la pretesa retroattività del disposto di cui all' art. 7, comma 4-quater del D.L. 357/94 , come modificato dal d.l. n. 73/2022 , secondo cui: "In deroga a quanto previsto dal comma 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 , se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza".

Inoltre, si invoca l'assenza di evasione di imposta e di pregiudizio per l'Erario derivante dalla violazione, meramente formale, contestata, con conseguente esclusione di ogni sanzione ex art. 10, 3° comma, l. n. 212/2000 .

Quanto all'irregolare tenuta dei libri sociali, la ricorrente deduce che, anziché trascrivere direttamente sulla pagina del registro il contenuto del verbale, questo è stato riportato sul foglio a

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