Corte di Giustizia di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 01/03/2024, n. 2911

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 01/03/2024, n. 2911
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
Numero : 2911
Data del deposito : 1 marzo 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.1) T.S. srl, con ricorso 1.2.2023, impugnava l'atto di irrogazione di sanzioni n. TK3CO5301118, ricevuto il 15.12.2022, a mezzo del quale l'Agenzia delle Entrate-Dir.ne Prov.le Roma 1 - contestava violazioni relative ad IRES 2013, irrogando sanzioni per€ 19.505,25.

1.2) In fatto, la ricorrente esponeva: a) essere stata sottoposta a verifica da parte della GdF di Roma per gli anni 2012/2018, in esito alla quale le era stato notificato il PVC 29.3.2021 (non prodotto);

b) detto PVC richiamerebbe, a sua volta, gli esiti di una verifica fiscale effettuata nei confronti di certa E. srl, i cui risultati sarebbero contenuti in un PVC non conosciuto né conoscibile dalla contribuente;

c) si legge nell'atto impugnato che il legale rappresentante della T.S. S.r.l., Sig. L. M., avrebbe posto in essere "un complesso sistema fraudolento finalizzato ad evadere le disposizioni di natura fiscale e tributaria, dando origine a condotte penalmente rilevanti", mediante il ricorso a Società Cooperative fittizie di breve durata, tramite le quali il M. operava quale soggetto interposto per procurare manodopera a varie aziende clienti (tra le quali, il distributore di carburanti gestito dalla E. S.r.l., dalla quale è partita l'indagine della GdF), procurando a sé ed ai clienti illeciti vantaggi fiscali, assicurativi e previdenziali;

d) con particolare riferimento all'anno 2013, secondo gli Agenti accertatori, la T.S. srl avrebbe contabilizzato costi ritenuti presuntivamente "inesistenti" relativi a ''fatture ricevute dalla P. S. scarl per l'ammontare di € 1.748.496,22", ed avrebbe dichiarato ricavi ritenuti presuntivamente "inesistenti", relativi a ''fatture emesse nei confronti della E. srl per un totale di€ 78.021,23" (cfr. atto impugnato, pag. 4);

e) l'Ufficio, ai sensi dell' art. 8 co. 2 DL 16/2012 ed in forza della non imponibilità dei ricavi direttamente correlati a componenti negativi relativi ad operazioni (asseritamente) inesistenti, non riprendeva a tassazione, ai fini IRES, i ricavi percepiti nel 2013 nei limiti dei componenti negativi "falsamente" dichiarati(€ 78.021,23), irrogando la "sanzione amministrativa dal 25 al 50 per cento dell'ammontare di detti componenti negativi, pari ad euro 78.021,23 ", perché relativi a "beni non effettivamente scambiati o prestati per l'anno 2013";
t) il 14.11.2022 veniva notificato alla T.S. S.r.l., per lo stesso periodo d'imposta 2013, separato avviso di accertamento emesso dal medesimo Ufficio, con il quale veniva ipotizzato, per l'anno 2013 in esame, che la T.S. srl avrebbe "emesso fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (come dettagliate all'ali. 18 al p.v.c.) ... Anno 2013 Imponibile € 78.021,23 IVA € 16.587,00 ";
inoltre, avrebbe "utilizzato fatture per operazioni oggettivamente inesistenti (come dettagliate nell'allegato 19 al p.v.c.) ...

Anno 2013 Imponibile € 1.748.496,22 IVA € 367.193,23 ";
g) questo avviso di accertamento "sostanziale" (per distinguerlo da quello qui impugnato, avente ad oggetto unicamente l'irrogazione di sanzioni) sarebbe stato impugnato dalla ricorrente con separato ricorso, attualmente pendente ed iscritto al n° RGR 1536/2023 di questa Corte di Giustizia.

1.3) In diritto, la ricorrente eccepiva: 1) Nullità dell'atto contestazione sanzioni per intervenuta decadenza dal potere accertativo;
2) Nullità dell'atto di contestazione firmato da soggetto privo di potere;
3) Difetto di motivazione e carenza di prova dell'atto impugnato;
4) Nullità dell'atto di contestazione sanzioni per mancanza dei presupposti ed infondatezza dello stesso;
5) Illegittimità della sanzione irrogata per violazione del principio unionale (recte: comunitario) della proporzionalità, nonché non punibilità;
6) riunione del presente ricorso a quello già iscritto presso questa Corte di Giustizia, al n° RGR 1536/2023, per connessione oggettiva e soggettiva.

1.4) Onde, le conclusioni: previa riunione con il ricorso RGR 1536/2023 ai sensi dell' art. 29 D.Lgs. 546/92 , voglia dichiarare l'illegittimità ed infondatezza dell'atto di contestazione impugnato n. TK3CO5301118 del 2022, per tutti i motivi eccepiti;
Voglia l'Ill.ma Corte adita condannare l'Agenzia Entrate Direzione Provinciale 1 di Roma al pagamento delle spese di lite.

1.5) In via istruttoria T. S. S.r.l. chiedeva l'ammissione di tutta la documentazione indicata e già prodotta nel fascicolo RGR 1536/2023 al quale si chiede la riunione del presente ricorso, per connessione oggettiva e soggettiva e di quella eventuale di cui sin d'ora si fa riserva di produrre, chiedendo di ritenere rilevanti e decisive le dichiarazioni sostitutive di atto notorio prodotte in giudizio. Nel caso I 'Ili.ma Corte adita non ritenesse sufficiente la documentazione prodotta dalla contribuente, si chiede anche di ammettere la testimonianza scritta ex art. 257 bis c.p.c. dei soggetti che hanno rilasciato dichiarazioni sostitutive di atto notorio.

2.1) Radicato il giudizio (RGR 6972/2023 ), si costituiva l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni 24.8.2023, resistendo alla domanda avversaria e

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