Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 102

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Sussiste possibilità di evitare la procedura di iscrizione del fermo per i destinatari che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione, laddove il bene mobile rivesta natura strumentale alle predette attività e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione, fermo restando che la nozione di bene strumentale non può che essere limitata ai soli casi in cui dal bene in questione dipendano i ricavi caratteristici dell'impresa, visto che solo in tale ipotesi si giustifica l'esenzione dalla misura cautelativa, che potrebbe impedire o pregiudicare lo svolgimento di tale attività.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. II, sentenza 03/05/2024, n. 102
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Numero : 102
Data del deposito : 3 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Al sig. L D era stato notificato, in data 24/10/2022, il preavviso di fermo n. 10380202200000417000, avente ad oggetto l'autoveicolo R, targato XXX

Avverso tale atto proponeva ricorso il sig. L D, rappresentato e difeso dagli Avv. XXX, adducendo che si tratta di autoveicolo strumentale alla sua attività professionale e inoltre abitualmente adibito al trasporto della madre, diversamente abile.

Si costituiva, presentando controdeduzioni, l'Agenzia delle entrate - Riscossione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'art. 86 del DPR n. 602/1973, così come modificato dall'art. 52, comma 1, lettera m-bis) del D.L. n. 69/2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 98/2013, prevede la possibilità di evitare la procedura di iscrizione del fermo per i destinatari che svolgono un'attività di impresa ovvero una professione, laddove il bene mobile rivesta natura strumentale alle predette attività e il debitore o i suoi coobbligati ne forniscano adeguata dimostrazione.

Quindi circa il carattere di strumentalità L D rispetto all'attività lavorativa del contribuente, l'onere probatorio grava sul contribuente (C.T.R. Lazio, 1291/5/20 depositata il 9

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