Corte di Giustizia di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 02/01/2024, n. 3
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Nell'ipotesi di opere realizzate con materiali propri su terreno altrui, il proprietario del terreno ha diritto di ritenere quanto realizzato corrispondendo una somma pari al costo di realizzazione ovvero all'incremento di valore del terreno. L'operazione è rilevante agli effetti dell'Iva e, nel caso di specie, è assimilabile alla cessione di un immobile esente Iva ai sensi dell' articolo 10 del D.P.R. 633/1972 .
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante :
-confermare la correttezza della liquidazione delle imposte operate da parte ricorrente ed annullare di conseguenza l' accertamento riconoscendolo insanabilmente viziato , sia sotto il profilo della carenza di fondamento giuridico, sia sotto il profilo della totale carenza dello stesso sul piano motivazionale e dell' assolvimento dell' onere probatorio;
-in mero subordine, dichiarare non dovute le sanzioni irrogate per inapplicabilità delle stesse. Si chiede inoltre che venga disposta la sospensione della riscossione.
Con vittoria delle spese di giudizio
Resistente/Appellato:
Si richiede a codesta onorevole Commissione Tributaria Provinciale/Corte di Giustizia Tributaria di primo grado il rigetto del ricorso e la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate di diritto del cinquanta per cento per la rifusione delle spese del procedimento di mediazione ai sensi dell' art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992 .
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 9 maggio 2023 la società F S.r.l. proponeva ricorso avverso l' avviso di accertamento n. TI5020200924/2022 emesso dalla Agenzia delle Entrate con riferimento ad un atto pubblico stipulato dal Notaio M in data 12.7.2016.
Precisava la ricorrente che in quel contesto erano stati formalizzati due negozi;
con il primo veniva riconosciuta l' accessione del complesso di fabbricati che la ricorrente aveva realizzato nel 1980 su terreno di proprietà di C S.r.l. ;
con contestuale riconoscimento di un indennizzo di € 42.000.
Con il secondo negozio C cedeva alla ricorrente il fabbricato di cui al punto precedente e una serie di terreni al prezzo di € 232.000. Il primo negozio era stato perfezionato in esenzione IVA, in quanto trasferimento di fabbricati strumentale;
il secondo era stato assoggettato ad IVA in regime di reverse charge.
L' Agenzia contestava la legittimità della esenzione IVA relativamente al primo negozio.
F S.r.l. instava pertanto per la declaratoria di nullità dell' atto impugnato. In via interinale instava per la sospensione degli atti esecutivi.
In data 5.7.2023 si costituiva ritualmente in giudizio l' Agenzia delle Entrate contestando in punto di diritto la tesi di parte ricorrente. La resistente instava per il