Corte di Giustizia di primo grado Alessandria, sez. II, sentenza 01/08/2024, n. 193
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RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.6.2022, la s.r.l. W. & M. impugnava l'atto di recupero n. (------) emesso dalla Agenzia delle Entrate di Alessandria con il quale veniva recuperato un credito di imposta per agevolazioni per € 42.676,28 oltre interessi e sanzioni per complessivi e 95.540,44.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate chiedendo il rigetto del ricorso.
La ricorrente chiedeva la sospensione del giudizio per accedere alla definizione agevolata, ma poi rinunciava a detta istanza.
All'esito della discussione, ritiene questa Corte che il ricorso sia fondato.
La società W. & M. SRL, con sede in Gabiano (AL), ha per oggetto l'attività di affittacamere, case vacanze, bed and breakfast, residence. L'esame della sua posizione fiscale faceva rilevare l'utilizzo in compensazione di crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo (R&S) di cui all'art. 3 del DL n. 145/2013 per complessivi euro 206.976,88 nel periodo 2016-2020, di cui euro 42.676,28 usufruiti nell'anno 2016.
La Società intraprendeva nel 2015 un'attività funzionale alla produzione di una centralina applicabile al motore delle biciclette a pedalata elettricamente assistita (ebike). Il software sviluppato (progetto "ePlus - Motori Bosch") avrebbe consentito ai fruitori del servizio di conoscere i dati inerenti alla propria prestazione durante l'uso della ebike, grazie al collegamento Bluetooth con lo smartphone a disposizione. L'Ufficio inoltrava via PEC in data 12/04/2021, Invito n. 100274/2021 invitando la Società a fornire chiarimenti in merito al credito d'imposta utilizzato. La Società consegnava in data 03/05/2021 la documentazione richiesta, ed in particolare la Relazione di certificazione delle spese predisposta dal Revisore legale, copia delle fatture emesse dalla P. E. SRL, il contratto stipulato con la P. E. srl, la copia delle fatture emesse dalla E. T. SRL e il contratto stipulato con la E. T. SRL (si tratta delle società sviluppatrici del progetto). L'Ufficio, verificata la documentazione, rilevava che l'attività svolta non poteva collocarsi nell'ambito della ricerca e sviluppo e quindi, con l'atto impugnato, recuperava il relativo credito d'imposta m quanto indebitamente portato in compensazione.
La questione principale che si ricava dal ricorso introduttivo del presente giudizio (invero eccessivamente analitico, così da assumere aspetto alquanto ridondante nell'esplicazione dei motivi di censura e del loro inquadramento in vizi del giudizio) è relativa al mancato riconoscimento del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo.
In primo luogo, va rilevato che la ricorrente contesta il fatto che l'Agenzia delle Entrate non abbia richiesto un preventivo parere al