Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. I, sentenza 12/05/2023, n. 77
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
L'Avviso di presa in carico non possiede le caratteristiche di contenuto che consentano di renderlo assimilabile a quegli atti tributari che, sebbene non nominativamente indicati dall'art.19 D.Lgs. 546/92, sono suscettibili di autonoma impugnabilità. Trattandosi infatti di mera informazione che l'Agente della Riscossione rivolge al contribuente per dargli la possibilità di pagare spontaneamente, prima dell'avvio dell'esecuzione, senza che in esso sia individuati gli elementi essenziali della pretesa tributaria portata a riscossione, quali l'anno di imposta oggetto di accertamento o i tributi portati in riscossione. Conseguentemente, è inammissibile l'impugnazione dell'avviso di presa in carico (per far valere vizi di notifica del prodromico atto impositivo) la quale potrà esser diretta avverso i successivi atti dell'Agente della Riscossione, sia che possiedano finalità cautelari del credito tributario, sia che siano diretti alla riscossione coattiva vera e propria.
Riferimenti normativi: art.19, D.Lgs. 546/1992; art. 29, comma 1, lett. b), D.L. 78/2010.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 3466/2021.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. P A, residente in Alassio (SV), ha proposto ricorso contro l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona. La controversia attiene ad Avviso di presa in carico n.103 77 2021 00000475 000. in data 20.10.2021, emesso dall'Agenzia delle Entrate RISCOSSIONE - con cui era stato comunicato al Contribuente che, ai sensi dell'art.29 comma primo lett.b) del DL.2010 (conv.in L.122/2010), l'AdE di Savona aveva affidato a Riscossione, "le somme richieste con avviso di accertamento n.TL9011101366/2019, notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate il 14/12/2019 ", ai fini dell'attivazione della fase di riscossione della pretesa tributaria. A tale fine, l'Atto di presa in carico recava modulo per il pagamento della somma complessiva di euro 30.694,96.
- Il Ricorrente, impugnato l'Atto, chiedeva fosse dichiarata la nullità e/o illegittimità: - dell'Avviso di presa in carico, nonché dell'accertamento n. TL9011101366/2019, quale atto presupposto mai notificato e di ogni atto prodromico e/o successivo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
FATTO
Solo in data 10 dicembre 2021 il Contribuente aveva ricevuta notifica dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione di Savona dell'Avviso di presa in carico documento n.103 77 2021 00000475000, con il quale per la prima volta l'Amministrazione Finanziaria portava a conoscenza del Sig. A la sussistenza di un avviso di accertamento (n. TL9011101366/2019) relativo ad una ignota pretesa tributaria nei suoi confronti.
DIRITTO
1) MANCATA NOTIFICA dell'ACCERTAMENTO IMPOESATTIVO -
L'Avviso di accertamento n.TL9011101366/2019, non sarebbe mai stato notificato al contribuente. Tanto, in considerazione del fatto che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una precisa sequenza procedimentale, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa da parte del destinatario.
L'omissione della notifica di un atto presupposto, nel caso di specie addirittura di un atto essenziale quale l'avviso di accertamento che a decorrere dall'1/10/2010, in quanto atto impoesattivo, costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità anche di ogni atto consequenziale notificato.
2) DECADENZA
Trattandosi dell'anno di imposta 2014, è da eccepire in ogni caso anche l'intervenuta decadenza.
Ciò, essendo ormai decorso il termine di legge entro il quale l'Amministrazione Finanziaria può esercitare il diritto alla pretesa impositiva mediante notifica dell'atto di accertamento.
Per tale ragione, pertanto, dovrebbe essere annullato anche l'atto non notificato utilmente nei termini di legge, con declaratoria di estinzione della pretesa tributaria di cui all'impugnato Avviso di presa in carico.
*************
- L'Agenzia delle Entrate resistente si costituiva con controdeduzioni datate 26 aprile 2022, concludendo: - in via pregiudiziale, per l'inammissibilità del ricorso;- in subordine e nel merito, per il rigetto del ricorso.
In ogni caso, per la condanna del Ricorrente alle spese di giudizio, maggiorate ai sensi dell'art. 15, comma 2-septies, del D.Lgs. n. 546/1992.
FATTO
1. Notifica Accertamento esecutivo e della successiva comunicazione di "Agenzia delle Entrate/Riscossione"
L'Accertamento presupposto all'Avviso di presa in carico oggetto di ricorso, sarebbe da considerare notificato in data 14/12/2019, all'odierno ricorrente (imposte dovute quanto all'anno 2014). La notifica, in concreto, è stata eseguita dal messo del Comune di Alassio che, in data 4/12/2019, non avendo trovato il Contribuente presso il suo domicilio fiscale, depositava l'atto presso la casa comunale dandone comunicazione al sig. a, con avviso inviato lo stesso giorno con raccomandata n.151504754085. Raccomandata, che veniva recapitata il 12/12/2019 (all. 4).
Il contribuente, a seguito della notifica del citato atto di accertamento rimaneva inerte.
Conseguentemente, l'Ufficio, decorsi 90 giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 29, comma 1) lett. b) ed e) del D.L. 78/2010, procedeva ad affidare il carico in esso contenuto all'Agente della Riscossione (ADER).
ADER, a propria volta, inviava al contribuente, l'"avviso di presa in carico", con il quale gli comunicava l'importo da lui dovuto in base al citato Avviso di Accertamento.
DIRITTO
1. In via pregiudiziale: inammissibilità del ricorso in quanto riferito ad atto non impugnabile
L'impugnazione dell'avviso di presa in carico, risulta palesemente inammissibile. Infatti, a differenza di quanto affermato dalla ricorrente, l'avviso di presa in carico inviato da ADER non può essere considerato alla stregua di un atto impositivo, non portando, al suo interno, alcuna pretesa impositiva.
È una semplice comunicazione che informa il contribuente che il carico contenuto nell'avviso di accertamento è stato affidato all'Agente della riscossione e che quest'ultimo, in caso di mancato pagamento, ai sensi del DL.78/2011, provvederà a porre in essere le azioni esecutive senza dover prima notificare la cartella di pagamento.
Pertanto, il contribuente che volesse far valere presunti vizi del processo di notificazione dell'avviso di accertamento, tali da determinare l'inesistenza della notifica -, avrebbe dovuto farlo nel termine dell'art. 21 del D.lgs. 546/92 cioè entro 60 giorni dalla notifica dell'accertamento.
Accertamento che, come attestabile dalla ricevuta di consegna della raccomandata informativa inviata dal Comune di Alassio (all. 4), è entrato nella sfera di conoscenza dell'odierno ricorrente.
Impugnando, invece, l'avviso di presa in carico, Egli non potrebbe contestare la bontà del procedimento di notificazione dell'atto presupposto, sia perché tale avviso non ha le caratteristiche di atto impositivo come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di art. 19, sia perché se si ritenesse l'avviso in questione "atto autonomamente impugnabile", l'impugnazione dovrebbe riguardare esclusivamente vizi di questo e non anche di quello presupposto.
Da aver presente, inoltre, che dal 21/12/2021 è in vigore il DL.146/2021 che, all'art. 3 bis, introduce il divieto d'impugnazione dell'estratto di ruolo, se non per alcuni motivi specifici di cui è fatta menzione nell'articolo stesso;motivi non richiamati da controparte nel ricorso presentato che pertanto sarebbe inammissibile.
1. In subordine e nel merito: asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento impoesattivo
L'eccezione di Ricorrente contrasterebbe con la realtà dei fatti, perché l'Ufficio ritiene di aver regolarmente notificato con la procedura dei " irreperibili temporaneamente", di cui all'art. 60 1° comma lett. a) del DPR.600/73 e dell'art. 140 del c.p.c. l'accertamento n.TL9011101366/2019.
2. Decadenza dal potere di accertamento
Dimostrata la regolarità della notifica dell'atto presupposto entro i termini previsti dall'art. 43 del DPR. 600/73, nessuna decadenza dal potere di accertamento sarebbe maturata.
*************
- Ricorrente, con memoria datata 22 febbraio 2023, illustrava meglio le proprie ragioni.
1) Impugnabilità dell'Avviso di presa in carico -
Occorre osservare, al riguardo, che l'elencazione di cui all'art. 19 del DLgs. 546/92 non è tassativa, in quanto per costante giurisprudenza è impugnabile qualsiasi atto che avanza una pretesa tributaria;infatti, l'impugnabilità di un atto non dipende tanto dal suo nomen juris, quanto dal contenuto dello stesso risultando impugnabile qualora contenga appunto una pretesa tributaria. L'atto di presa in carico, in questo caso, sarebbe atto impugnabile, posto che lo stesso non ha solo un contenuto informativo, ma anche funzione contestativa e sollecitatoria, sì da poter essere paragonato, sul piano sostanziale, all'intimazione di pagamento. L'impugnativa sarebbe ancor ammissibile considerando come, nella specie, l'accertamento non sarebbe mai stato notificato.
Recenti pronunce della giurisprudenza di merito hanno ribadito tale principio (CTR Lazio n.677 del 2021;CTP Catania n. 17 del 2020;CTP Roma n.10588 del 2020;n. 2575 del 2018;CTR Abruzzo n. 957/2019;CTP Milano n.4096/2019;CTR Salerno n. 8473/2017.
2) Mancata notifica dell'avviso di accertamento - onere della prova in capo all'Ufficio.
In punto, l'Ufficio si limita ad affermare senza fornirne la prova di aver "regolarmente notificato con la procedura dei "temporaneamente irreperibili" di cui all'art. 60 1° comma lett. a) del D.P.R. 600/73 e dell'art. 140 del c. p.c.".
Tuttavia, Esso non ha potuto fornire la prova perché questa notifica non esisterebbe. Dal documento n. 4 prodotto da controparte non si evince alcuna prova di consegna della raccomandata n.151504754085.
La mancata consegna dell'atto non può considerarsi perfezionata mediante la sola spedizione della lettera raccomandata che informa il destinatario dell'avvenuto deposito dell'atto presso l'ufficio postale ovvero del suo recapito al terzo estraneo, essendo necessaria la prova certa anche della ricezione della predetta raccomandata da parte del destinatario medesimo.
La Suprema Corte a Sezioni Unite ha statuito che la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima (Cass. SSUU, sent.15 aprile 2021, n.10012). In tal senso anche Cass. Ord. 25552/2017;Cass. 16574/2014;Cass.13639/2010.
Con specifico riferimento alla validità della mera stampa "Sito della spedizione" da sito Web, unica produzione dell'Ufficio, la validità della stessa ai fini della prova della avvenuta consegna è stata analizzata dalla Corte di Cassazione con esito fermamente negativo. I Supremi Giudici, già con l'Ordin.6524/18 del 16/03/2018, hanno affermato che la stampa di una pagina web è solo una "stampa" e quindi non può sostituirsi alla cartolina sottoscritta. Come detto, la Corte di Cassazione è intervenuta ancora con la sentenza n. 10012 pronunciata a Sezioni Unite e depositata il 15/4/2021, affermando che "in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della legge 890/1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima".
Del resto, nel caso disciplinato dall'art. 8 della L. 890/82 non si ha una consegna (seppure a persona diversa dal destinatario), ma la notifica si perfeziona a seguito del deposito dell'atto presso l'ufficio postale. In considerazione di tale caratteristica, i Giudici ritengono sia giustificato un maggiore rigore in forza del quale il deposito dell'atto presso l'ufficio postale deve essere comunicato al destinatario con due distinti adempimenti: sia l'affissione dell'avviso di deposito nel luogo della notifica, sia la successiva spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
In modo speculare, la prova del perfezionamento della notifica richiede il deposito dell'avviso di ricevimento della "raccomandata informativa", non potendo essere considerata sufficiente la prova della sola spedizione della medesima. I Supremi Giudici affermano che la ratio legis sottesa a tale rigorosa impostazione è quella, profondamente fondata sui principi costituzionale di azione e difesa (art. 24 Cost.) e di parità delle parti del processo (art. 111, 2° c., Cost.), di dare al notificatario una ragionevole possibilità di conoscenza della pendenza della notifica di un atto impositivo.
- 3) Decadenza
Per quanto sopra esposto, non avendo l'Ufficio dimostrato la tempestiva notifica dell'Avviso di accertamento relativo all'anno di imposta 2014 entro il termine di legge entro il quale l'Amministrazione Finanziaria poteva esercitare il diritto alla pretesa impositiva, sarebbe maturata la relativa decadenza.
****************
- All'ud.7 marzo 2023, le Parti, a seguito di eccezione posta dal Difensore di ricorrente circa l'effetto preclusivo all'ottenimento di rimborso d'imposta, cagionato dalla esistenza della pretesa di cui all'Accertamento e presa in carico oggetto della vertenza, concordemente chiedevano rinvio al fine di verifica. Il Collegio, rinviava a nuovo ruolo.
*******************
- L'Agenzia delle Entrate, con memoria depositata il 26 aprile 2023, deduceva e illustrava.
A seguito di quanto emerso all'udienza del 07/03/2023, necessita precisare quanto di seguito.
Il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo al fine di verificare lo stato del credito verso l'Erario, vantato dalla parte ossia per verificare se, realmente, vi sia stato il blocco di un rimborso spettante al sig. P A, sorto in un altro anno d'imposta, a causa della presente vertenza.
Tuttavia, fatte le opportune ricerche, è emerso che il Contribuente non risulta avere rimborsi bloccati.
L'ultimo rimborso richiesto, con mod. Unico presentato per l'anno 2013, è stato rimborsato a giugno 2016 (IRPEF euro 15.000,00) e non risultano richieste di rimborsi IVA. Inoltre, visti i modelli Unici presentati per gli anni successivi al 2013, i crediti sono stati tutti indicati come crediti da utilizzare in compensazione/ detrazione e nessuno di essi è stato chiesto a rimborso tanto da essere poi, successivamente, bloccato dall'Ufficio.
Pertanto alla luce di quanto sopra, varrebbe l'eccezione pregiudiziale, relativa alla inammissibilità del ricorso in quanto riferito ad atto non impugnabile.
Ai sensi del DL. 78/2011, l'Avviso di Accertamento svolge anche le funzioni che precedentemente erano proprie della Cartella Esattoriale, quando esso si rende definitivo per omessa impugnazione non viene più seguito da un ulteriore atto autonomamente impugnabile, ma soltanto dall'Avviso di Presa in Carico. Detto Atto, costituisce una mera informazione che AdER rivolge al contribuente per dargli un'ulteriore possibilità di pagare spontaneamente, prima di avviare le procedure di riscossione coattiva.
Peraltro, l'avviso di accertamento, come dimostrato dalla ricevuta di consegna della raccomandata informativa inviata dal Comune di Alassio - depositata in atti - è entrato sicuramente nella sfera di conoscenza dell'odierno ricorrente;e se quest'ultimo riteneva che la notifica così perfezionata non fosse legittima, avrebbe dovuto eccepire l'evocato vizio in sede di impugnazione dell'avviso stesso.
Impugnando, invece, l'avviso di presa in carico - che come sancito dall'art. 29 del D.L. 78/2011, comma 1 lettere b), è una semplice comunicazione che l'ADER invia con raccomandata semplice o con posta elettronica - non può contestare la bontà del procedimento di notificazione dell'atto presupposto, sia perché tale avviso non ha le caratteristiche di atto impositivo come richiesto dalla giurisprudenza maggioritaria in tema di art. 19, sia perché se si ritenesse l'avviso in questione "atto autonomamente impugnabile", l'impugnazione dovrebbe riguardare esclusivamente vizi di questo e non anche di quello presupposto. Se quanto esposto non bastasse, si ricorda inoltre che dal 21/12/2021 è in vigore il DL.146/2021 che, all'art. 3 bis, introduce il divieto d'impugnazione dell'estratto di ruolo, se non per alcuni motivi specifici di cui è fatta menzione nell'articolo stesso;motivi non richiamati da controparte nel ricorso presentato che pertanto è inammissibile.
In merito, invece, alla correttezza della notifica dell'avviso di accertamento l'Ufficio, anche in questa sede, richiama le controdeduzioni che sono state già state depositata, precisando comunque quanto segue.
l'avviso di accertamento TL9011101366/2019 relativo all'anno di imposta 2014 è stato notificato in data 14/12/2019 al sig. A dal messo comunale del Comune di Alassio, il quale ha attivato la procedura di notifica ad irreperibili e, pertanto, non avendo trovato il Contribuente, in data 04.12.2019, presso il suo domicilio fiscale, ha depositato l'atto presso la casa comunale dandone comunicazione allo stesso con avviso inviato lo stesso giorno con raccomandata n.151504754085;raccomandata che è stata recapitata il 12/12/2019 a Milano, presumibilmente nel luogo di esercizio dell'attività (Via D 7).
Sul punto, occorre precisare che la parte, pur avendo la sua residenza in Alassio - dove correttamente, l'Ufficio ha provveduto a notificare l'avviso di accertamento - ha ricevuto, presumibilmente, la comunicazione dell'avvenuta notifica tramite l'attivazione del sistema "Seguimi", ossia di un servizio di consegna personalizzata tramite il quale farsi recapitare la posta presso un altro indirizzo.
Alla luce di quanto sopra, se vi fossero ancora dei dubbi sulla correttezza della notifica effettuata, preliminarmente l'Ufficio insiste per la chiamata in causa del Comune di Alassio, affinché possa confermare che il messo Sig. V, come rilevabile dagli atti depositati, in base ai quali egli avrebbe correttamente provveduto a porre in essere tutti gli adempimenti necessari affinché il contribuente fosse messo al corrente dell'avvenuta notifica.
L'Ufficio rileva, quindi, il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto, se mai vi fossero dei vizi di notifica - circostanza del tutto estranea al caso in esame - gli stessi dovrebbero essere imputi al solo al Comune di Alassio ed, eventualmente, al servizio postale sito nel Comune di Alassio.
***************
- Parte ricorrente, con memoria pure datata 26 aprile 2023, richiamava le proprie argomentazioni, ulteriormente esponendo.
In particolare, quanto al motivo riferito alla impugnabilità degli Avvisi di presa in carico, ha riportato parte motiva della decisione di merito pronunciata dalla CGT di Roma, n.1759/05/23 del 9 febbraio 2023, con cui è stata decisa controversia basata proprio su tale tipo di Atto emesso da AdE Riscossione.
La sentenza riportata, si è pure pronunciata sulla invalidità della notificazione di avviso di accertamento, eseguita ai sensi dell'art.140 c.p.c., con spedizione della raccomandata informativa. L'invalidità è stata dichiarata in quanto l'Ufficio finanziario non aveva prodotto la CAD (cartolina avviso di deposito), che sola poteva validare l'affermato rispetto delle formalità del procedimento notificatorio.
Ricorrente ha quindi insistito sull'impugnabilità dell'Avviso di presa in carico, citando al riguardo Cassazione n.21045/2007 e n.27385/2008.
****************
- In data 8 maggio 2023, l'Ufficio depositava documentazione redatta dal Messo comunale di Alassio (Sig. V), di cui già aveva riportate le parti essenziali nelle memoria del 26 aprile u.s..
******************
- All'odierna udienza di trattazione, celebrata "da remoto" con partecipazione di entrambe le Parti del giudizio, queste, dopo la relazione fatta dal Giudice assegnatario del ricorso, hanno ribadite le rispettive argomentazioni, concludendo in conferma delle eccezioni e delle domande formulate in atti. A questo punto, dichiarata chiusa la discussione da parte del Presidente, il Collegio ha assunto a decisione la vertenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è da dichiarare inammissibile, per le ragioni meglio di seguito illustrate.
A) L'Avviso di presa in carico non possiede le caratteristiche di contenuto, tali da renderlo assimilabile a quegli atti tributari che, sebbene non nominativamente indicati dall'art.19 D.Lgs.546/92, sono suscettibili di autonoma impugnabilità.
Esso non permette di individuare gli elementi essenziali della pretesa tributaria portata a riscossione. In particolare: - riporta solamente la notizia che erano state assunte da Riscossione : "... le somme richieste con avviso di accertamento n.TL9011101366/2019, notificato dalla stessa Agenzia delle Entrate il 14/12/2019 ..." . Nulla che informasse il Contribuente dell'anno di imposta oggetto di accertamento, né dei Tributi richiesti in versamento. L'unico elemento essendo desumibile dal bollettino di pagamento allegato all'Atto (di oltre 30 mila euro).
Come precisato dall'Ufficio, l'Avviso in questione costituisce una mera informazione che AdER rivolge al contribuente, per dargli la possibilità di pagare spontaneamente, prima che siano avviati i procedimenti di riscossione coattiva. Legittima una tutela anticipata delle ragioni del contribuente, ma purché egli si trovi difronte ad una pretesa sufficientemente individuata e non pur che sia.
In tal senso la giurisprudenza di legittimità consolidata che, diversamente da quanto ritenuto da Ricorrente, precisa come, l'impugnabilità degli atti innominati dall'art.19 D.Lgs.546/92 sia ammessa sempre che, quanto alla pretesa, contengano:
" l'esplicitazione delle concrete ragioni, fattuali e giuridiche, che la sorreggono, porti comunque a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria " . Così, Cassazione Sez.V Trib., Ordin11.02.2021 n.3466 (così, Cassaz.11.05.2012 n.7344 e 19.02,2016 n.3315 e altre).
Eventuali vizi che interessino l'atto impositivo prodromico, vengono fatti valere laddove Riscossione, emetta e notifichi un atto proprio volto sia a finalità cautelari del credito tributario, sia alla riscossione coattiva vera e propria.
Nel caso di specie, Contribuente ha ricevuto Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n.103 76 2022 00000156 000, relativa proprio all'Accertamento prodromico, notificato il 14.12.2019, di cui all'Avviso di presa in carico oggetto del presente ricorso. Contro di esso, potrà far valere anche il vizio della notifica dell'atto presupposto. Comunicazione prodotta dallo stesso Ricorrente, l'8 marzo u.s.. Così, Egli ha prodotto Provvedimento di ammissione a Rateazione, del 16 giugno 2022, con cui è stata concessa la rateazione di un debito tributario di complessivi euro 28.781,59, in 72 rate.
B) Né, a parere di questo Collegio, la notifica dell'Accertamento sarebbe affetta da invalidità.
Gli adempimenti previsti per i casi di c.d."irreperibilità relativa" o "temporanea assenza", sono stati compiuti dal Messo comunale di Alassio in modo corretto, compresa la spedizione della raccomandata a.r.diretta al domicilio fiscale e residenza del Sig.A.
La consegna della raccomandata informativa è sicuramente avvenuta in luogo ove lo stesso Contribuente ha richiesto che la posta lo seguisse e venisse recapitata (all'indirizzo di Milano-centro, il 12 dicembre 2019 ore 10:34:48), attivando il servizio postale "Seguimi". Per altro verso, come fatto presente anche dal Messo (nella propria relazione, resa a seguito di ulteriori controlli del 23.03.2023, prodotta dall'Agenzia delle Entrate), la CAD non è stata restituita al mittente dall'Ufficio postale.
Tanto precisato, la documentazione prodotta dall'Ufficio finanziario è da ritenere idonea (nella specie la consultazione del sito-web di Poste Italiane SpA, che dà atto di ciascun passaggio della raccomandata informativa sino alla "consegna" a persona a ciò autorizzata).
Si tratta, in sostanza, di problematica legata alla singolarità del caso, che solo l'ausilio dei mezzi telematici oggi disponibili rendono superabile e di cui, in determinate ipotesi, incomincia ad occuparsi anche la giurisprudenza di legittimità, lasciando al giudice la valutazione della validità delle produzioni (Cassaz.Civ. Sez.III, Ordin.26 agosto 2020 n.17810).
C) Alla soccombenza consegue la condanna di Ricorrente alla refusione delle spese di giudizio, a favore dell'Agenzia delle Entrate D.P.di Savona, che si liquidano in euro 1.200,00 (milleduecento/00).