Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 07/11/2023, n. 204
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 9.11.2022 la aaaaa S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'avviso di accertamento catastale n. 2022TS0036515 emesso dall'Ufficio del Territorio di Trieste.
Assume che, a seguito di modifiche concernenti la distribuzione interne dei vani di un locale al primo piano, di proprietà della ricorrente, sito in Trieste, via P. Querini, n.6, destinato sin dalla sua origine a laboratorio e quindi collocato in categoria C/3, l'Agenzia, senza effettuare alcun sopralluogo, ma sulla base della DOCFA presentata e dalla documentazione presente negli archivi catastali, in considerazione degli spazi destinati ad "attività produttiva" ora destinati ad "ufficio" rettificava il classamento da C/3 classe 4 in categoria A/10 classe unica.
Impugna l'atto per violazione degli artt. 61 e 63 DPR 1142/1949. Sostiene che la diversa distribuzione degli spazi interni tra uffici e laboratori manteneva comunque la netta prevalenza degli spazi dei laboratori (passati da 136,50 mq a 94,30 mq.) sugli spazi adibiti ad uffici (passati da 37,75 mq a 58,20) co e quindi l'Ufficio aveva violato quanto prescritto dall'art. 63 del DPR 1142/1949 che stabilisce che:" Ad una unità immobiliare costituita da parti aventi destinazioni ordinarie proprie di categorie diverse, deve attribuirsi la categoria che ha destinazione conforme alla parte che è prevalente nella formazione del reddito".
Impugna, poi, per violazione dell'art. 7 della legge 241/1990 per carenza di allegazione e motivazione in quanto non vi sarebbero state modificazioni sostanziali e gli stessi uffici sono di fatto adibiti per i lavoratori che controllano la produzione. Tutte queste circostanze sarebbero ben documentate dalle planimetrie allegate in atti.
Chiede, dichiararsi l'illegittimità dell'atto impugnato in accoglimento del ricorso con vittoria di spese.
Con atto del 29.3.2023 si costituisce l'Agenzia delle Entrate e precisa che la sua attività