Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 177

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Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 03/10/2023, n. 177
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trieste
Numero : 177
Data del deposito : 3 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 28.6.2023 la società "aaaaa S.r.l.", con sede a Monrupino (Ts) - Autoporto di Fernetti, in persona dei rappresentanti legali pro tempore, impugna l'atto di irrogazione immediata (prot. 4170/RU del 4 maggio 2023) emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, D.T. III - VENETO E FRIULI VENEZIA GIULIA, Ufficio delle Dogane di Fernetti - Retroporto di Trieste - Sezione Legale e Contenzioso, Località Fernetti.

L'atto di irrogazione immediata era stato preceduto dal Processo Verbale di Constatazione e di Revisione/Rettifica dell'Accertamento, emesso dalla Sezione Antifrode e Controlli dell'Ufficio delle Dogane di Fernetti - Retroporto di Trieste unitamente alla Guardia di Finanza, prot. n. 2753/R.U del 21/03/2021.

L'Ufficio delle Dogane di Fernetti - Retroporto di Trieste a seguito del controllo a posteriori delle bollette di importazione definitive intestate alla ditta individuale bbbbbo, con sede in Putignano (BA), presentate presso l'Ufficio delle Dogane di Fernetti, in rappresentanza indiretta dalla aaaaa S.r.l. ed afferenti:

- 21555/Q del 29.08.2019, 26328/S del 17.10.2019, 26987/F del 24.10.2019, 27516/V del 30.10.2019, 27559/M del 31.10.2019, 28603/A del 12.11.2019, 29421/K del 21.11.2019, 30009/Z del 27.11.2019, 30059/T del 28.11.2019, 31186/P del 10.12.2019, 31249/E del 11.12.2019, 31385/P del 12.12.2019, 1181/U del 16.01.2020, 2748/S del 31.01.2020, 7572/R del 07.04.2020, 10573/P del 26.05.2020, 12145/E del 16.06.2020, 12216/C del 16.06.2020, 15693/A del 27.07.2020, 15715/M del 27.07.2020, 16733/K del 07.08.2020, 16734/V del 07.08.2020, 16964/C del 12.08.2020, 16983/K del 13.08.2020, 16995/T del 14.08.2020, 17950/T del 31.08.2020, 18447/A del 07.09.2020, 19069/R del 14.09.2020, 19302/T del 16.09.2020, accertava l'attività fraudolenta poiché le merci risultavano immesse in libera pratica e destinate a società croate inesistenti c.d. "missing trader".

Motivi del ricorso

1) Nullità dell'atto di irrogazione immediata x art. 17 del decreto n. 472/1997 in quanto illegittimo, per violazione dell'art. 7, comma 1 del D.L. n. 269 del 30/09/2003, convertito nella Legge 24/11/2003, n. 326 e degli artt. 5 e 10 D. Lgs. n. 472/1997 per assenza dell'elemento soggettivo della colpa in presenza di una violazione commessa da soggetto terzo.

L'Agenzia delle Dogane ha irrogato, solidalmente alla società "aaaaa S.r.l." ed alla ditta individuale bbbbb, la sanzione pari al 30% dell'importo non versato, prevista dall'art. 13, comma 1 del D. Lgs. n. 471/1997.

L'Ufficio delle Dogane, ha accertato in capo al bbbbb di aver compiuto una serie di transazioni commerciali fittizie con società "missing trader" finalizzate unicamente ad evadere il pagamento dell'I.V.A. al momento dell'importazione della merce dalla Cina.

Afferma la ricorrente di essere del tutto estranea alla violazione contestata non avendo partecipato in alcun modo alla frode essendo completamente all'oscuro delle operazioni poste in essere dal sig. bbbbb.

La correttezza dell'operato della "aaaaa S.r.l." troverebbe conforto dall'esito del controllo operato dalla Guardia di Finanza in data 23/03/2021 che dopo l'esame di tutta la documentazione afferenti le operazioni doganali curate per conto della ditta individuale bbbbb proprio in ordine alle bollette contestate, per le annualità 2019 e 2020, avrebbe accertato l'assenza di irregolarità" (Allegato n. 3).

L'esito negativo del controllo confermerebbe l'assenza di colpa della società "aaaaa S.r.l." ai sensi dell'art. 5 D. Lgs n. 472/1997 nonché la sussistenza dell'errore incolpevole di cui all'articolo 10 del D. Lgs n. 472/1997.

Ne discenderebbe che nessuna sanzione può esserle irrogata per un fatto commesso da un soggetto terzo.

2) Nullità dell'atto di irrogazione immediata per carenza di motivazione e di prova, in quanto connesso all'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 4168/RU dd. 04/05/2023 notificato alla società non definitivo.

L'atto di irrogazione immediata sarebbe nullo per carenza di motivazione e di prova, in quanto connesso all'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 4168/RU dd. 04/05/2023 notificato alla società, ma non ancora definitivo.

L'art. 201 della direttiva I.v.a. deve essere interpretato nel senso che non può essere riconosciuta la responsabilità del rappresentante doganale indiretto per il pagamento dell'I.v.a. all'importazione, in solido con l'importatore, in assenza di disposizioni nazionali che lo designino o lo riconoscano, in modo esplicito e inequivocabile, come debitore di tale imposta".

Secondo l'Ufficio l'I.v.a. all'importazione rientrerebbe a pieno titolo tra gli oneri doganali (diritti di confine) che devono essere accertati e riscossi nel momento in cui si verifica il presupposto impositivo costituito dall'importazione.

L'art. 77, paragrafo 3, del codice doganale in tema di responsabilità solidale del rappresentante doganale indiretto dell'I.v.a. all'importazione dovuta per le merci che ha dichiarato in dogana, ha precisato che "l'I.v.a. all'importazione non fa parte dei 'dazi all'importazione', ai sensi dell'art. 5, punto 20, di detto codice, che riguarda i dazi doganali dovuti all'importazione delle merci", sicchè la norma in oggetto "deve essere interpreta nel senso che, in base a tale sola disposizione, il rappresentante doganale indiretto è debitore unicamente dei dazi doganali dovuti per le merci che ha dichiarato in dogana e non anche dell'I.V.A. all'importazione per le stesse merci".

Sempre secondo l'Ufficio un ulteriore profilo di legittimità del proprio operato discenderebbe dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo cui i dazi doganali e l'I.v.a. all'importazione, sono entrambi soggetti al controllo e alla ripresa da parte dell'autorità doganale, e ciò anche nei confronti dello spedizioniere o del rappresentante.

La Corte di Giustizia ha ricordato che "la normativa dell'Unione in materia di I.v.a., in particolare l'articolo 201 della direttiva

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