Corte di Giustizia di primo grado Roma, sez. XXI, sentenza 10/07/2023, n. 9295
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Citta Metropolitana di Roma effettuava una verifica fiscale per l' anno d'imposta 2016 in materia d'Imposta Provinciale di Trascrizione (Ipt) nei confronti della società Avi Budget e della sua controllata Avis Budget Flecto, contestando alle stesse l'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis, Legge n. 212/00 notificando a queste nel dicembre 2021 due distinte richieste di chiarimenti ai sensi del co 6, citato articolo, con cui si chiedeva di illustrare le valide ragioni economiche che avevano portato le ricorrenti a trasferire, nel corso dell'anno 2013 la sede legale da Roma a Bolzano. Le Società a febbraio 2022 trasmettevano una serie di documenti, a riscontro della richiesta formulata dall'ente resistente.
L'ente, nonostante i chiarimenti forniti, riteneva che la condotta posta in essere dalle ricorrenti, era comunque sorretta da non valide ragioni economiche ma solo dal risparmio dell'IPT, ottenuto spostando la sede legale presso la Provincia autonoma di Bolzano che aveva posto in essere politiche di contenimento dell'Ipt. Il trasferimento della sede legale infatti, pur apparendo conforme alle norme fiscali, per la Citta Metropolitana in realtà serviva ad aggirare i principi sottesi all'IPT realizzando un vantaggio fiscale indebito.
La Citta Metropolitana nella motivazione dell'atto esaminava i fatti rispetto alla sequenza temporale della normativa, sottolineando come il legislatore aveva introdotto l'ipt con l'art 56 del dlvo 446/97 prevedendo che le Province, con regolamento adottato a norma dell'articolo 52 medesimo d.lvo, avrebbero potuto istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e del relativo regolamento di cui al RD n. 1814/27, e del D.lvo n. 285/92.
L'imposta veniva applicata sulla base di apposita tariffa contenuta nel Dm 435/98 e le aliquote potevano essere aumentata in un primo periodo sino al 20% e successivamente sino al 30%.
L'originaria formulazione normativa prevedeva che il gettito fosse destinato alla Provincia presso il cui P.R.A. erano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli, successivamente il legislatore nazionale, con l'art. 17, co. 6 del D.lvo 68/11 aveva modificato le modalità di applicazione della tariffa, di cui al DM 435/98 con riferimento ai soggetti iva, prevedendo che a questi non si applicasse più l'aliquota fissa, ma quella variabile prevista per i soggetti non iva, la modifica normativa partiva dall'entrata in della L 148/11. Il legislatore nazionale, in un primo momento aveva previsto che solo le Regioni a statuto ordinario dovessero applicare la nuova norma poi la stessa era stata estesa a tutte le Regioni. Il legislatore, inoltre normativamente aveva previsto che le procedure riguardanti il pagamento ipt fossero effettuate tramite le procedure automatiche a livello nazionale, con riversamento alla provincia del luogo ove si trova il Pra di iscrizione, dopo l'applicazione anche ai soggetti iva dell'aliquota variabile, aveva introdotto il co1 bis all'art 56 citato, prevedendo che l'ipt, non fosse destinata più alla provincia ove era situato il pra di trascrizione della formalità, ma sulla base della sede legale o residenza del soggetto che aveva richiesto la formalità.
La resistente, quindi, sulla base del quadro normativo nazionale delineato evidenziava, come questo non aveva trovato piena applicazione nelle Province autonome, in ragione delle specificità statutarie riconosciute a livello costituzionale ex art. 116, Cost. per cui dette Province avevano potuto mantenere il previgente regime, basato sulla determinazione dell'I.P.T. in misura fissa per i soggetti iva, quali le ricorrenti a differenza di quando era accaduto per le Provincie ricadenti nelle Regioni a statuto ordinario.
La resistente quindi sosteneva che il trasferimento della sede legale delle ricorrenti presso Bolzano, era dovuto solo al vantaggio illecito che derivava dal risparmio d'imposta nascente dalla differente tariffa applicata dalla Provincia autonoma di Bolzano - ove era vigente la tariffa in misura fissa pari ad ? 151,00 per ciascuna formalità - rispetto a quella applicata dalla Città metropolitana di Roma, ove era applicata una tariffa base di ? 196,00 per i veicoli di potenza fino a kw 53 e una tariffa di ? 4,57 per ciascun kw ulteriore per i veicolo che superavano i 53 Kw ( pg.11 accertamento). Di conseguenza sulla base della ricostruzione normativa, riteneva che il trasferimento di sede legale della ricorrente, unitamente alla controllata, presso Bolzano nel 2013 presentasse elementi rivelatori dell'assenza di sostanza economica e quindi della condotta abusiva contesta. Per la Citta Metropolita infatti, le Società avevano affermato, senza produrre prove specifiche che l'esercizio della propria attività avveniva effettivamente nel territorio della Provincia di Bolzano, attraverso l'apertura della sede legale che aveva una sede fisica in affitto, proprio personale e strumentazione. Sul punto la resistente sosteneva che le società non avevano specificato il numero di personale addetto presso la sede di Bolzano né mansioni ad esso attribuito.
Per la Citta Metropolitana non erano stati forniti chiarimenti del perché l'organizzazione di mezzi e persone presente nella sede di Roma non fosse mutato dopo il trasferimento della sede legale in Bolzano. La documentazione trasmessa dalla Società in sede di contraddittorio endoprocedimentale, per l'ente non dirimeva tali dubbi ma, al contrario, metteva in luce l'inadeguatezza degli spazi acquisiti presso la Provincia di Bolzano in confronto a quelli adibiti a sede operativa in Roma. La resistente evidenziava come ciò risultasse dai contratti di locazione esibiti dalla Società, ove la stessa a Roma continuava a detenere un immobile molto ampio, rispetto alla sede di Bolzano molto più piccola Inoltre il contratto di locazione della sede di Roma non risultava modificato o risolto a seguito di tale operazione, a conferma che nulla era mutato presso la sede in Roma. La consistenza delle superfici delle due sedi svariati mq a Roma e poco mq a Bolzano, per l'ente era coerente al valore della produzione rilevante ai fini IRAP, parametrato all'ammontare delle retribuzioni del personale che nel 2015 era maggiore con riferimento alla Regione Lazio e rispetto alla Provincia di Bolzano.
Anche il riferimento ai chiarimenti ricevuti sull'attività svolta per il tramite dei propri amministratori, per l'ente, gli stessi non risultavano suffragati dalla documentazione esibita in sede di contraddittorio endoprocedimentale dalla stessa Società, atteso che delle varie adunanze dell'organo gestorio avutesi nel 2015 poche si erano svolte a Bolzano presso la sede legale Quanto all'attività la Citta Metropolitana rilevava come le Società stesse avevano confermato che la sede di Roma, era divenuta sede secondaria e aveva mantenuto i propri uffici e le proprie funzioni, ritenendola e qualificandola come "sede operativa" della Società. L' Ufficio, evidenziava come in realtà nulla era di fatto mutato presso la sede di Roma successivamente al trasferimento della sede legale e il trasferimento della sede era meramente formale per cui bisognava dare rilevanza alla sede amministrativa delle Società che era quella sita in Roma e pertanto il recupero IPT era fondato. La resistente sosteneva inoltre, che il tentativo delle Società di fornire la prova dell'esimente delle valide ragioni extrafiscali risultava altrettanto vano poiché, le stesse illustravano una serie di asseriti vantaggi generici e occasionali che sembravano ricavati ex post, piuttosto che essere il frutto di una valutazione economica ex ante che, invero, doveva sottostare ad una decisione imprenditoriale di rilievo quale quella concernente il trasferimento della sede legale Ciò si desumeva dall'ordine dell'elenco di vantaggi economici ed amministrativi, che per l'ufficio risultavano essere indimostrati, generici e non contestualizzati.
Quanto alla velocizzazione dei tempi di disbrigo delle pratiche auto in ragione del bacino di utenza più ridotto, per la resistente, questo non trovava riscontro nella realtà dei fatti, atteso il trasferimento presso la Provincia autonoma di Bolzano e Trento di decine di migliaia di formalità da parte proprio delle società di noleggio. In merito alla circostanza del passaggio alla prefettura di Bolzano delle pratiche relative alle violazioni del codice della strada per la Citta Metropolitana ciò non corrispondeva al vero, poiché la flotta auto della Società circolava in tutto il territorio nazionale con la conseguenza che le autorità competenti erano dislocate in tutta Italia e non solo a Bolzano.
Quanto alla pretesa riduzione degli oneri assicurativi per l'ente non appariva coerente, poiché il costo delle polizze dipendeva da una pluralità di fattori, ove la residenza dell'assicurato era solo uno di questi;
a tale fattore si aggiungevano altre variabili, quali il luogo di circolazione del veicolo e, per imprese come quelle di noleggio che assicuravano un gran numero di veicoli cumulativamente, la scontistica era legata al numero di veicoli da assicurare di volta in volta. Quanto al rimborso delle quote della TAR non dovuta per perdita del possesso del veicolo non era una prerogativa della sola Provincia autonoma di Bolzano, essendo eventualmente un diritto spettante al contribuente nei riguardi di qualsiasi ente impositore. Con riferimento alla controllata Avis Budget Fleecto veniva evidenziato come la stessa da accertamenti svolti non risultava avere sede legale diversa dalla controllata, su tutto il territorio nazionale. In relazione al risparmio ottenuto dall'accollo da parte della Provincia di Bolzano del costo dei bollettini elettronici questo non era stato quantificato adeguatamente e