Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 701

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L'impugnazione dell'invito al pagamento del contributo unificato deve avvenire tassativamente nel rispetto dei termini di cui all'art. 21 del D.lgs n. 546/1992, ovvero entro i 60 giorni dalla notifica del citato avviso. L'invito al pagamento del contributo unificato è, infatti, un atto con il quale si porta a conoscenza del contribuente una pretesa impositiva ben determinata e come tale impugnabile (Cass. n.16288/5 del 10/06/2021). La mancata impugnazione nei termini ne comporta la definitività. Ne consegue che non è possibile impugnare l'atto di irrogazione della sanzione notificata per il tardivo pagamento del suddetto tributo, per il quale, tra l'altro, non trova applicazione la sospensione feriale dei termini, ricorrendo a vizi dell'invito al pagamento a sua volta non impugnato e consolidatosi.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. II, sentenza 12/12/2023, n. 701
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Numero : 701
Data del deposito : 12 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Con ricorso ritualmente proposto P. impugnava atto di irrogazione sanzione Prog. 2021/x pari a 225,00 per pagamento in ritardo del CUT,

contro

Commissione Regionale per l'Abruzzo Sezione staccata di Pescara. Deduceva che l'atto suddetto era assolutamente illegittimo, poichè il pagamento richiesto del CUT per ? 158,50 era stato effettuato più di venti giorni prima dell'emissione dell'atto di irrogazione sanzione. Rilevava che per il pagamento avvenuto con ritardo nel calcolo dei giorni essendo un termine processuale quello del pagamento del CUT, avrebbe dovuto essere sospeso durante il periodo feriale. Eccepiva l'inesistenza notificazione presso il domicilio eletto, poiché l'art. 137 cpc prevede che prioritariamente la notifica deve essere eseguita al domicilio reale della parte. Contestava le reiterate violazioni dello Statuto del Contribuente, come l'art. 2, 2° comma, la violazione dell'art. 6, l'art. 7 e l'art. 10. Concludeva per l'annullamento dell'atto impugnato. La Commissione Tributaria Regionale per

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