Corte di Giustizia di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 29/06/2023, n. 88

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Non sono soggette all'imposta di pubblicità le cabine ove sono realizzate fotografie in modo automatico se le immagini su di esse apposte sono di dimensioni inferiori a 5 metri quadrati in quanto all'interno di tale limite dimensionale non è possibile distinguere uno scopo pubblicitario dalla funzione propria dell'insegna.

Riferimenti normativi: art. 17, comma 1-bis, D. Lgs. 507/1993.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 23021/2009.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 29/06/2023, n. 88
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Numero : 88
Data del deposito : 29 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso di cui in epigrafe, la Società D S.p.A impugnava, eccependone la illegittimità, l'avviso di accertamento indicato in atti, relativo all'imposta comunale sulla pubblicità per l'anno 2018, emesso dalla A, nella qualità di concessionario del servizio di accertamento e riscossione del Comune di T, per un importo complessivo di euro 77,18.

La ricorrente eccepiva che, secondo una corretta interpretazione della normativa vigente in materia, le immagini apposte sulle cabine per foto automatiche hanno natura di insegne di esercizio e pertanto debbono ritenersi esenti da imposte di pubblicità.

In sede di controdeduzioni, parte resistente si opponeva all'accoglimento del ricorso, sostenendo l'infondatezza delle eccezioni ex adverso formulate.

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, ha deciso come in dispositivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione ritiene fondato il ricorso.

La vertenza riguarda la questione dell'applicabilità dell'imposta comunale sulla pubblicità (art 17 D.lgs 507/93) per le insegne e altre forme promozionali che individuano le cabine ove vengono realizzate foto in modo automatico, senza l'ausilio di operatori umani.

Il Collegio, ritiene di aderire all'orientamento giurisprudenziale, seppur non uniforme, che ha fissato il criterio con cui si individua la sede ove si svolge l'attività, in particolare la Suprema Corte ha chiarito che "In tema imposta comunale sulla pubblicità, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art.17, comma 1 bis, aggiunto dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 10, che esenta dall'imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi nei limiti di una superficie complessiva fino a cinque metri quadrati, non consente di introdurre distinzioni in relazione al concorso dello scopo pubblicitario con la funzione propria dell'insegna stessa, purché la stessa, oltre ad essere installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie, e ad avere la funzione di indicare al pubblico il luogo di svolgimento dell'attività, si mantenga nel predetto limite dimensionale, in tal senso deponendo anche il D.M. 4 aprile 2003, art. 2, che, ai sensi della L. n. 448 cit., art. 10, comma 3, ha dettato le modalità operative per la determinazione dei trasferimenti compensativi ai comuni a copertura delle minori entrate relative all'imposta sulla pubblicità derivanti dalla esenzione stabilita dall'art. 17, comma 1 bis, cit. (Cass. n. 23021/2009, n. 15654/2004)" - cfr. Cass., Sez 6° Civ. n. 5537/13 -.

Pertanto alla luce delle suindicate osservazioni, va ritenuto illegittimo l'avviso di accertamento impugnato. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo.

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