Corte di Giustizia di primo grado Trieste, sez. I, sentenza 03/04/2024, n. 62
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.12.2023 la K S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, impugna l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica prot. 22893/RU del 20.10.2023 emesso dall'Ufficio delle dogane di Trieste in relazione all'IVA all'importazione per una serie di bollette di importazione definitiva indicate analiticamente nell'atto impugnato.
Afferma la società ricorrente che essa svolge, tra l'altro, attività di deposito IVA per conto terzi, collocato presso il Punto Franco Nuovo di Trieste e, ad agosto 2023, aveva ricevuto dalla Dogana di Trieste un PVC relativo alle operazioni effettuate dalla L nel quale si sostiene che, a seguito di controlli effettuati presso autotrasportatori e varchi doganali, i containers contenenti le merce della predetta ditta erano rimasti in sosta presso un'area del porto di Trieste differente rispetto ai magazzini della K situati a circa un kilometro di distanza. Secondo la dogana tali introduzioni erano da ritenersi introduzioni "virtuali" nel deposito IVA, non previste dal nostro ordinamento e, pertanto, il regime del deposito IVA doveva ritenersi non perfezionato in relazione alle operazioni contestate con conseguenza della debenza dell'IVA all'importazione, nonostante che lo stesso Ufficio desse atto dell'avvenuto versamento dell'IVA tramite il sistema di inversione contabile (reverse charge) da parte della società proprietaria delle merci in relazione alle medesime operazioni, al momento dell'estrazione delle merci dal deposito IVA.
Afferma la ricorrente che l'Ufficio sostiene la sua responsabilità solidale, unitamente al soggetto che ha estratto i beni dal deposito IVA, sulla base del comma 6 dell'art. 50-bis del D.L. 30.8.1933 senza però tenere conto che la norma si riferisce a fattispecie diverse da quelle di cui al comma 4, lett. b) del medesimo articolo, come nel caso di specie, nel quale la solidarietà è da ritenersi esclusa poiché il gestore del deposito IVA è tenuto a prestare, a favore della Dogana, idonea garanzia proprio per il pagamento differito dell'IVA.
Ed infatti, ad avvenuto pagamento dell'IVA la dogana ha svincolato la garanzia prestata. Contesta, poi, che la normativa nazionale preveda espressamente un obbligo di introduzione fisica delle merci nel deposito IVA, come ritenuto dall'Ufficio, in quanto il corretto pagamento dell'IVA è assicurato dalla garanzia prestata alla Dogana in sede di importazione. Sostiene tali affermazioni con ampia e documentata motivazione.
Afferma, poi, che l'Ufficio, richiedendo nuovamente il pagamento dell'IVA all'importazione, nonostante l'IVA fosse già stata pagata al momento dell'estrazione delle merci, richiederebbe il pagamento dell'imposta due volte con illegittima duplicazione della stessa.
Eccepisce la nullità dell'avviso di accertamento per mancato esperimento del contraddittorio preventivo obbligatorio.
Chiede, previa sospensione dell'atto impugnato, anche in via d'urgenza, l'annullamento dello stesso, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 19.12.2023 il presidente rigettava la richiesta cautelare in via d'urgenza e rimetteva gli atti al collegio il quale, in data 24.1.2024, accoglieva l'istanza cautelare.
Con atto del 3.2.2024 si costituisce l'Agenzia delle dogane e monopoli sostenendo la legittimità del proprio operato. In effetti, tramite anche la collaborazione con la G. di F., si era accertato che, per numerose bollette doganali di importazione IM/A, analiticamente indicate nell'atto di costituzione che qui si intendano integralmente richiamate, riguardanti importazioni di filati sintetici di origine cinese effettuate dalla soc. L, con sede in Slovacchia, utilizzando il regime 45 con introduzione ed estrazione delle merci dal deposito fiscale IVA della K, in realtà i mezzi con le merci erano stati parcheggiati fuori dal deposito fiscale e l'introduzione nello stesso, attraverso la registrazione di entrata ed uscita nei registri, era stata solo "virtuale". Secondo l'Ufficio tale regime era stato utilizzato fraudolentemente, poiché le importazioni dovevano ritenersi a titolo definitivo con contestuale pagamento dell'IVA all'importazione sia perché le operazioni di cui alle predette bollette erano avvenute in violazione dell' art. 50-bis del D.L. n. 331/1993 con conseguente evasione dell'IVA, sia perché le merci non erano mai transitate effettivamente, ma solo virtualmente, per il deposito fiscale della ricorrente.
Chiariva dettagliatamente le modalità per il corretto utilizzo del regime 45 e contestava, con ampia motivazione, quanto affermato dalla ricorrente circa l'insussistenza della responsabilità solidale del depositario unitamente all'importatore/proprietario. Contestava altresì quanto affermato dalla ricorrente circa la mancanza di qualsiasi obbligo espresso di introduzione fisica delle merci all'interno dei depositi IVA. Infine, contestava la violazione dell'obbligo del contraddittorio in quanto aveva provveduto ad invitare la parte a fornire le proprie osservazioni che erano state comunicate all'Ufficio che, avendole esaminate, non aveva ritenuto di condividerle ed inoltre, vi era anche stato un contatto diretto tra le parti.
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
In data 23.2.2024 la ricorrente depositava ulteriore memoria illustrativa nella quale contestava quanto affermato dall'Ufficio, sia per quanto riguardava il pagamento dell'IVA che era da ritenersi eseguito con il sistema dell'inversione contabile, e che poi vi fossero state successivamente violazioni dell'imposta queste non erano addebitabili a K;
ed inoltre precisava che tale circostanza non era mai stata contestata a parte ricorrente con gli atti impugnati. Ribadiva l'assenza di qualsiasi obbligo legale di introduzione fisica dei beni nel deposito fiscale e che il report inviato dalle Autorità slovacche non dimostrava l'esistenza di una frode. Ribadiva che non era ravvisabile una responsabilità solidale a carico di K e, infine, sosteneva che il recupero dell'IVA era contrario al principio di proporzionalità di cui all'art. 10/ter L. 212/2000 .
Ribadiva le precedenti conclusioni.
Con altro ricorso, di pari data, la medesima società impugnava l'avviso di accertamento suppletivo e di rettifica n. 23301/RU del 25.10.2023 relativo ad altre dichiarazioni di importazione, ivi dettagliatamente descritte, per importazioni di filati sintetici dalla Cina da parte della soc. B con sede in Lubiana (SLO), sempre attraverso la procedura del regime 45 con deposito formale presso la società ricorrente. Il ricorso veniva iscritto sub RGR 302/2023. I motivi di impugnazione erano i medesimi del precedente ricorso con le stesse conclusioni anche sul piano cautelare.
Con provvedimento del 19.12.2023 il presidente rigettava la richiesta cautelare in via d'urgenza e rimetteva gli atti al collegio il quale, in data 24.1.2024, accoglieva l'istanza cautelare.
Anche l'Agenzia delle Dogane si costituiva in data 9.2.2024 svolgendo le medesime argomentazioni di cui sopra.
Anche nel predetto ricorso la parte ricorrente presentava identica memoria illustrativa.
All'odierna udienza, stante l'evidente connessione oggettiva e soggettiva, la Corte disponeva la riunione del ricorso sub. n. 302/2023 al procedimento di cui al ricorso sub. n. 301/2023.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi riuniti sono parzialmente fondati e vanno accolti per quanto di ragione.
Innanzi tutto va trattata l'eccezione di violazione del principio del contraddittorio, trattandosi di questione preliminare.
Non vi è dubbio che in capo all'Ufficio vi era l'obbligo di invitare la parte al contraddittorio, obbligo già vigente ratione temporis, trattandosi di IVA e quindi di imposta armonizzata. Come è noto il principio del contraddittorio (costituzionalmente garantito nel processo ex art. 111 c.2 Cost.) è ritenuto, oltre che essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, anche alla base della corretta cooperazione tra P.A. e cittadino tanto è vero che, con la legge 30.12.2023, n.219 , il legislatore è intervenuto modificando la legge primaria n.212/2000 "Statuto dei diritti del contribuente" introducendo, con l'art.
6-bis, l'obbligo generalizzato di invito specifico del contribuente al contraddittorio pre-procedimentale, nonché l'obbligo per la P.A. di motivazione circa le osservazioni del contribuente, rese in quella sede,