Corte di Giustizia di primo grado Napoli, sez. XXX, sentenza 04/05/2023, n. 6168
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato in data 23.11.2022 S. P. ha impugnato la cartella di pagamento n. 07120220030699341000 emessa da Agenzia Entrate Riscossione, notificata in data 7.7.2022, avente ad oggetto il mancato pagamento della Tarsu per gli anni 2014, 2015, 2016, 2017 in favore del comune di Napoli.
La ricorrente ha dedotto l'inesistenza della notifica della cartella esattoriale impugnata in quanto proveniente da un indirizzo pec non ricompreso nei pubblici registri di cui al D.L. 179/2012;
l'omessa notifica di alcun atto prodromico;
l'intervenuta decadenza e prescrizione.
Con atti, rispettivamente, del 6.12.2022 e del 23.3.2023 si sono costituiti Agenzia Entrate Riscossione e comune di Napoli, che hanno esposto le ragioni della infondatezza delle eccezioni mosse dal ricorrente, hanno ribadito la legittimità dell'atto impugnato, concludendo, quindi, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto.
Con memoria del 14.4.2023 la ricorrente ha ribadito le eccezioni di cui sopra.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Il comune di Napoli ha prodotto documentazione da cui emerge che, nelle date del 21.1.2019, 21.1.2019, 7.2.2019 e 7.2.2019, sono stati notificati a mezzo posta, rispettivamente, gli avvisi di accertamento n. 42995 (Tari 2014), n. 99251 (Tari 2015), n. 122695 (Tari 2016), e n. 121756 (Tari 2017).
Alcuna prescrizione risulta maturata, atteso l'effetto interruttivo derivante dalla notifica dei citati avvisi di accertamento;
ancora, posto che detti avvisi, pur regolarmente notificati, non sono mai stati impugnati, in detta sede le uniche eccezioni che possono essere sollevate devono riguardare eventuali vizi della cartella impugnata.
Con riferimento alla preliminare eccezione sollevata dalla ricorrente, va detto che non può essere accolta la tesi secondo cui le notifiche effettuate da Agenzia Entrate Riscossione a mezzo "pec" non compresa nei pubblici elenchi sono affette da inesistenza. Sul punto, con recente pronuncia, le Sezioni Unite (ordinanza n. 15979 del 2022) hanno statuito che "
va poi respinta l'eccezione di irricevibilità o inammissibilità del ricorso, per via di notifica proveniente da indirizzo di posta elettronica certificata del mittente che, non risultando dai registri PP.AA. del Ministero della Giustizia, inficerebbe di nullità l'atto così spedito, a propria volta non corredato da relata di notifica su documento separato in firma digitale;
in realtà, in primo luogo, la relata di notifica del ricorso risulta riferita ad atto, in formato integrale pdf, firmato digitalmente, allegato al messaggio di pec del 9.6.2020, con