Corte di Giustizia di primo grado Genova, sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 445

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Qualora l'Agenzia delle Entrate contesti la spettanza di un determinato credito di imposta, ricollegata ad una indebita compensazione, non può procedere mediante lo strumento della liquidazione automatizzata, il quale riguarda unicamente la correzione di errori materiali o di calcolo effettuata solo in base ai dati forniti dal contribuente.

Riferimenti normativi: art. 36-bis D.P.R. 600/1973.
Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 14949/2018; Cass. n. 6988/2021


È illegittimo l'accertamento che contesta la compensazione del credito per l'attività di ricerca e sviluppo quando la mancata indicazione nel quadro RU delle dichiarazioni relative agli anni d'imposta antecedenti a quello di utilizzo in compensazione, che comunque costituisce un errore meramente formale, sia stata sanata mediante la presentazione di una dichiarazione integrativa per ciascun periodo di imposta e il versamento della sanzione minima in misura fissa ridotta secondo le regole del ravvedimento.

Riferimenti normativi: art. 8, D. Lgs. 471/1997.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Genova, sez. I, sentenza 25/07/2023, n. 445
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Genova
Numero : 445
Data del deposito : 25 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso n. 125/23 la societa' F S.R.L. impugnava la cartella di pagamento n. 04820220022028611000, con la quale l'Ufficio (tramite l'Agente della Riscossione), in sede di liquidazione automatizzata ex art. 36bis DPR 600/73 della dichiarazione Unico/2019 per l'anno d'imposta 2018, ha recuperato la somma di ? 119.625,00, relativa ad un credito di imposta riferito ad agevolazioni per l'attivita' di ricerca e sviluppo industriale ("R&
S
"), in quanto indebitamente compensata.

Venivano inoltre irrogate le sanzioni nella misura del 30%, pari ad ? 35.887,50 e richiesti i relativi interessi maturati fino alla data di consegna del ruolo, per circa ? 18.000,00.

Parte ricorrente contestava l'operato dell'ufficio con le seguenti motivazioni:

1) In primo luogo venivano eccepiti il difetto di motivazione e la violazione degli articoli 7 L. 212/2000 e 3 L. 241/1990, in quanto sia dall'avviso bonario che dalla cartella la societa' non si evincerebbe "il perche' della contestazione del credito di imposta";

2) Nel merito del recupero veniva contestato l'eccesso di potere e il travisamento dei fatti da parte dell'Ufficio, nonche' la violazione delle indicazioni fornite dalla circolare n. 13/2017 e dalla risoluzione (risposta a interpello) n. 396/2021, in quanto la mancata compilazione dell'apposito quadro RU non preclude l'utilizzo del credito, qualora questo risulti effettivamente spettante. Nel caso di specie, secondo

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