Corte di Giustizia di primo grado Roma, sez. XXIII, sentenza 16/01/2024, n. 668
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società B. U. PA (nel prosieguo "la Società") ha impugnato l'avviso di accertamento in rettifica in epigrafe indicato, con cui la RE Esse IT S.r.l., concessionaria per l'accertamento e la riscossione delle imposte per conto del Comune di Guidonia Montecelio, ha ingiunto il pagamento, a titolo di IMU per l'anno 2020, della somma complessiva di € 1.852.806,15 (di cui € 1.399.819 per maggiore imposta, € 419.945,70 per sanzione e € 33.036,00 per interessi, oltre alle spese di notifica).
La Società, dopo aver premesso di avere versato l'IMU per tutti i fabbricati e per i terreni (industriali) ricadenti in Zona D - sottozona D1 - del PRG del Comune di Guidonia, dichiara di non avere versato invece l'imposta per le particelle di terreno ricadenti in Zona agricola E del PRG del Comune di Guidonia, assumendo trattarsi di terreni agricoli esenti da imposta ai sensi dell' art. 1, comma 758 lett. d) della L. 160/2019 , essendo localizzati in un "Comune montano" di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e della Finanza n. 9 del 14-6-1993.
A sostegno del ricorso vengono dedotte le seguenti censure:
i) Violazione dell' art. 1, comma 741 lett. d) della Legge 160/2019 , dell' art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006 , del Piano Regolatore Generale del Comune di Guidonia, dell' art. 23 Cost. e del generale principio che vieta l'analogia in materia tributaria, per non assoggettabilità al tributo delle aree classificate catastalmente come terreni agricoli ed erroneamente qualificate nell'atto impugnato come "aree fabbricabili";
ii) violazione dell' art. 1, comma 162, L. 296/2006 per vizio di motivazione in ordine alla qualificazione delle aree ed ai valori imponibili applicati;
iii) in subordine, la Società chiesta che sia rettificato il valore al metro quadrato dei terreni accertati, quale base di calcolo dell'IMU, in misura corrispondente al loro effettivo valore;
iv) violazione dell' art. 52, comma 5, del D.Lgs. n. 446/1997 , con connessa violazione dell' art. 1, comma 162, della Legge n. 296/2006 , dell'art. 7 dello Statuto del contribuente e dell' art. 3 della Legge n. 241/1990 ;
v) in subordine, quanto alla sanzione ed agli interessi, violazione dell' art. 31, comma 20, della Legge n. 289/2002 , dell'art. 10 dello Statuto del contribuente, del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede, con connessa violazione dell' art. 1, comma 774 della Legge n. 160/2019 , in quanto non possono essere richiesti sanzioni ed interessi, poiché il Comune ha omesso la comunicazione della natura di "area fabbricabile" dei terreni oggetto dell'accertamento;
vi) in subordine, non applicabilità delle sanzioni ex artt. 8 del D.Lgs. n. 546/1992 , 6, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997 e 10, comma 3, della Legge n. 212/2000 ;
vii) in subordine, quanto alle sanzioni, violazione dell' art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997 , per la sussistenza di un incolpevole errore sul fatto.
Si è costituita in giudizio la concessionaria RE Esse IT che con articolate argomentazioni contesta la fondatezza delle opposte censure e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese. Adduce, in primo luogo, che la destinazione del terreno ad attività estrattiva (cioè di cava per l'estrazione di materiale argilloso necessario alla produzione di cemento) conduce ad una sua assimilazione con la destinazione edificatoria, avvalorata dal fatto che le particelle in questione sono state inserite nel piano regionale delle attività estrattive (cd. PRAE) con conseguente mutamento automatico della destinazione urbanistica del terreno da agricola a edificabile. Cita l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo il quale "alla luce del doveroso rispetto del principio costituzionale di capacità contributiva, il classamento del bene in Cat. E - ove la destinazione d'uso sia diversa rispetto a quella dichiarata all'atto dell'accatastamento - non può (e non poteva nemmeno prima del 2006) costituire un impedimento al riconoscimento della sua imponibilità» (Cass. n. 1704 del 2016, n. 15025 del 2016, n. 13466 del 2019). E ancora, "l'eventuale iscrizione delle aree nel catasto terreni è, dunque, irrilevante alla luce della loro effettiva ed incontestata utilizzazione come cave» ( Cass. n. 2835 del 31.01.2023 , n. 2145 del 24 gennaio 2023 ;
n. 2141 del 24 gennaio 2023 ).
Con memorie illustrative le parti hanno ribadito le proprie posizioni concludendo in conformità ai precedenti atti scritti.
In particolare, la società ricorrente ribadisce l'infondatezza della pretesa della Concessionaria T.S.I. di equiparare le particelle di terreno di proprietà di B. U. S.p.a. che ricadono tutte in Zona E del PRG del Comune di Guidonia Montecelio, per le quali non è prevista alcuna capacità edificatoria, alle particelle di terreno, esaminate dalla giurisprudenza, ricadenti in Zona D3 del PRG del Comune di Guidonia per le quali è prevista una effettiva capacità edificatoria. Nel confutare la tesi di T.S.I. secondo la quale l'inserimento nel piano cave da parte della Regione mutano automaticamente la destinazione urbanistica delle particelle di terreno, da agricola a edificabile, parte ricorrente adduce che, per la qualificazione ai fini fiscali di un terreno, rilevano:
1) la destinazione impressa al terreno dallo strumento urbanistico comunale, ossia dal Piano regolatore generale del Comune (unico soggetto competente a farlo e non la Regione);
2) la definizione di "area fabbricabile" ai fini fiscali e, quindi, anche ai fini IMU, dettata dall' art. 1, comma 741 lett. d) della L. 160/2019 (che definisce come area fabbricabile "l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi [...]", definizione confermata in sede di interpretazione autentica anche dall ' art. 36, comma 2, del D.L. 223/2006 (c.d. "Decreto Bersani", espressamene richiamato dall' art. 1, comma 741 lett. d) della L. 160/2019 ), il quale dispone che, ai fini tributari, "un'area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico