Corte di Giustizia di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 04/01/2024, n. 4
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La non imponibilità prevista in relazione ai servizi prestati nei porti si applica a tutti i tipi di porti, anche turistici, senza alcuna distinzione a seconda della tipologia di attività ivi svolte, non essendo normativamente previste specifiche limitazioni o distinzioni. Nel caso di specie, trattandosi, peraltro, anche di un porto classificato come "marittimo di prima categoria" e "di rifugio", la norma trova a maggior ragione applicazione quand'anche fosse prevalente la funzione di porto turistico.
Sul provvedimento
Testo completo
Richieste delle parti:
Ricorrente:
Voglia codesta On.le Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Imperia, in accoglimento del presente ricorso e contrariis reiectis:
in via cautelare, sospendere l'esecutività del provvedimento impositivo impugnato, adottando ogni conseguente statuizione;
nel merito e in via principale, annullare integralmente l'avviso di accertamento impugnato, adottando ogni conseguente statuizione;
nel merito e in via subordinata, annullare parzialmente - in accoglimento dei motivi di ricorso dedotti in via di subordine - l'avviso di accertamento impugnato, adottando ogni conseguente statuizione.
Con vittoria delle spese di giudizio.
Resistente:
respingersi il ricorso poiché infondato, confermando il suo operato. Con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 30.5.2023 la C Srl con sede legale in Imperia proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Imperia per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. TL5060200870/2022 per l'anno 2017 con cui l'Ufficio riteneva che la contribuente avrebbe dovuto fatturare con IVA al 22% l'importo ricevuto a fronte di lavori eseguiti di rifacimento del Porto di S oggetto di affidamento da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
Il ricorso era affidato ai seguenti motivi di diritto:
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, c. 1 n. 6, D.P.R. 633/1972 . Applicazione del regime di non imponibilità ai servizi eseguiti da C S.r.l. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c.
Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 9, c. 1 n. 6, D.P.R. 633/1972 . Applicazione del regime di non imponibilità ai servizi eseguiti da C S.r.l. Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 12 disp. prel. c.c. in quanto: i) L'Amministrazione deve applicare la legge come è scritta, non sindacarne la rispondenza alla ratio legis. ii) La prassi dell'Amministrazione finanziaria non può modificare la portata precettiva di una norma di legge. iii) La contraddizione in cui incorre l'Ufficio nel fare riferimento all' art. 575 c.p. iv) Anche sotto il profilo della ratio legis il ragionamento dell'Ufficio secondo il quale i porti turistici non avrebbero destinazione internazionale è insostenibile. v) La posizione dell'Amministrazione finanziaria è radicalmente disattesa dalla giurisprudenza tributaria.
Violazione dell'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, adottato in data 20 marzo 1952 ed entrato in vigore, sul piano internazionale, in data 18 maggio 1954, oggetto di ratifica e ordine di esecuzione