Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 16/06/2023, n. 390
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Nel caso di ricorso cumulativo si è recentemente pronunciata anche la Suprema Corte di Cassazione con le Ordinanze nn. 16283 e 16284 dell'anno 2021, nonché la Corte costituzionale, sulla presunta illegittimità dell'art. 14, c. 3 bis suddetto per violazione dell'art. 3 della Costituzione, ritenendo inammissibile la questione, seppur non pronunciandosi sulla infondatezza della questione stessa. L'orientamento prevalente, oramai consolidato, della giurisprudenza di merito e di legittimità è quella di ritenete costituzionalmente legittimo il criterio voluto dal Legislatore di determinare il valore della lite e il corrispondente contributo, nei ricorsi cumulativi, su ciascun atto impugnato, anche in appello, come appunto prescrive l'art. 14 sopra menzionato. Pertanto, nel caso di impugnativa di un provvedimento tacito di silenzio rifiuto relativo a più istanze il contributo unificato tributario è dovuto per ciascuna istanza di rimborso presentata.
Sul provvedimento
Testo completo
La Società O. con sede legale a Parigi, che ha cambiato denominazione sociale dalla precedente O. (stessa P.IVA), società incorporante la B., come da atto di fusione per incorporazione del 30/12/2010, in persona del proprio Legale rappresentante, ricorre avverso il provvedimento di diniego del Dipartimento delle finanze, Direzione della giustizia tributaria, Ufficio di Segreteria della Commissione Tributaria Regionale Abbruzzo- Sez. staccata di Pescara- notificato il 08/06/2021 sull' istanza di rimborso del contributo unificato versato a seguito di regolarizzazione, emesso con riferimento al RGA 384/2019, instaurato da O., notificata all' Ufficio di Segreteria della CTR Abruzzo a mezzo pec in data 04/06/2021 per un credito complessivo di euro 9.012,91. FATTO In data 08/05/2019 la O. iscriveva a ruolo il ricorso in riassunzione RGA 384/2019 conseguente alla Sent. Della S.C. 26376/2018 che si era pronunciata sul silenzio rifiuto di un rimborso di un credito d'imposta di euro 6.392.638,59 e un provvedimento di diniego al rimborso di un credito d'imposta di euro 1.784.415,66. In data 03/01/2019 la Società procedeva al pagamento del contributo unificato dovuta per l'iscrizione del RGR 384/2019 che aveva per oggetto un silenzio rifiuto al rimborso di un credito d'imposta paria ad euro 6.392.638,59 e un provvedimento di diniego al rimborso di un credito d'imposta paria ad euro 1.784.415,66, corrispondendo due contributi unificati di euro 1.500,00 cadauno. In data 20/05/2019 la Segreteria della CTR Abruzzo notificava al Difensore un atto di regolarizzazione del pagamento del CUT per euro 8.960,00 poiché" la Società appellante ha depositato appello avverso 22 istanze di rimborso su cui si sono formati altrettanti silenzio-rifiuto e un provvedimento di diniego parziale e, pertanto, il contributo unificato va calcolato sul valore di ciascun atto impugnato, anche in grado d'appello, ai sensi dell'art. 14, c. 3 bis DPR 20/05/2002, n° 115". La Società pur ritenendo la pretesa illegittima, per evitare azioni coattive, versava, con marca da bollo, l'integrazione di euro 8.968,75. Successivamente, il 04/06/2021, la contribuente presentava alla Segreteria della CTR Abruzzo istanza di rimborso di quanto richiesto, più interessi (totale 9.012,91) ma, l'Ufficio notificava il provvedimento di diniego che risulta illegittimo per i seguenti motivi: DIRITTO 1) Infondatezza e illegittimità del provvedimento di diniego. L'Ufficio ha ritenuto che l'oggetto del giudizio RGA 384/2019 fossero 22 silenzio-rifiuto e un provvedimento di diniego espresso. Invero ciò non rappresenta la realtà come documentato dalla Sent. della S.C., dalla Sent. della CTR Abruzzo e dalla Sent. della CTP di Pescara. Tutte le sentenze hanno considerato solo due atti e la P.A. deve adeguarsi alle pronunce del Giudice (cfr. TAR Veneto, Sent. 135/2021). Peraltro, detto accertamento giudiziale è stato condiviso dalla stessa A.E. e, quindi, dallo stesso MEF nei propri atti come le controdeduzioni al RGA 384/2019 che indica anche e nel ricorso in appello dell'A.E. avverso la Sent. della CTP di Pescara il valore della lite in euro 6.392.638,59 e euro 1.784.415,66. Qualora codesta Corte non dovesse condividere tale assunto si chiede la sospensione del processo e la rimessa degli atti alla Corte costituzionale per illegittimità costituzionale dell'art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002 in riferimento all'art. 3 della Costituzione nei termini che vengono indicati. 2) Illegittimità dell'art. 14, c. 3 bis DPR 115/2002, per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui prescrive che il valore della lite è determinato per ciascun atto impugnato, anche in appello: la rilevanza e la non manifesta infondatezza. Il sopra citato c. 3 bis nella parte in cui obbliga il contribuente a determinare, anche in secondo grado, il CUT sul valore di ogni singolo atto impugnato in primo grado, è costituzionalmente illegittima poiché viola l'art. 3 della Cost. per disparità di trattamento, in quanto il ricorso in CTR è trattato diversamente rispetto al ricorso tributario in Cassazione e dalle azioni promosse nel processo civile e quello amministrativo il cui valore della lite è dato dalla somma delle domande (vedasi quanto espresso sulla rilevanza e sulla manifesta infondatezza- Sent. 78 del 2016 e Ordinanza 248 del 2017 della Corte costituzionale). In entrambi le decisioni la Corte ha dichiarato inammissibile le questioni di illegittimità costituzionale sollevate al c. 3 bis, non pronunciandosi sulla loro infondatezza (cfr. Ord. 162/2015 della CTP di Campobasso e, ugualmente, la CTR Campania con l'Ord. Del 19/04/2016 che hanno promosso il giudizio di incostituzionalità, come riportati). Si rileva del tutto evidente la illogicità della norma che, solo per esigenze di cassa, impone un diverso e molto più oneroso sistema nel calcolo del CUT, oltretutto solo per il giudizio di