Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. II, sentenza 27/07/2023, n. 127

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È valida la notifica della cartella di pagamento, prodromica all'intimazione di pagamento, avvenuta a mani proprie della contribuente, considerato che, da un lato, opera la sospensione legale del termine di decadenza prevista dalla normativa emergenziale correlata alla pandemia da Covid 19. E dall'altro, ai fini della prova del perfezionamento della procedura di notifica, non è necessaria la produzione in giudizio della copia integrale della medesima cartella: essendo, invece, sufficiente la produzione in atti della relata di notifica oppure dell'avviso di ricevimento recanti il numero identificativo della cartella. La quale, in ogni caso, non deve indicare la modalità di calcolo degli interessi in quanto essi iniziano a decorrere successivamente all'inutile decorso di sessanta giorni dalla notifica dell'atto impositivo.

Riferimenti normativi: artt. 25, 26 e 50, D.P.R. 602/1973; art. 14, D.Lgs. 546/1992; art. 39, D.Lgs. 112/1999; art. 12, D.Lgs. 159/2015; art. 1, L. 160/2019; art. 68, D.L. 18/2020.

Riferimenti giurisprudenziali: Cass. n. 22997/2010; Cass. n. 23902/2017; Cass. n. 2856/2019.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Savona, sez. II, sentenza 27/07/2023, n. 127
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Savona
Numero : 127
Data del deposito : 27 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 18/07/2022, la signora M C riceveva avviso d'intimazione di pagamento n. 103 2022 90012456 64 000 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Savona per un importo complessivo ad Euro 21.594,54 e per i seguenti titoli: cartella di pagamento 10320190017412058000 e avviso di accertamento TL9022101363/2019. In base a questi titoli la ricorrente risulta debitrice dell'importo globale di circa Euro 21.594,54.

Sempre in data 18/07/2022, la signora M C riceveva la cartella di pagamento n. 103 2021 00079264 28 000 da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione della Provincia di Savona per un importo complessivo ad Euro 4.456,18.

Proponeva ricorso la signora M C, rappresentata, difesa e assistita dall'Avv. F del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Milano, per i seguenti motivi di ricorso:

1. in via preliminare: nullità dell'intimazione di pagamento per mancata notifica, nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento in essa contenute e conseguente nullità e illegittimità delle cartelle di pagamento impugnati;

2. nullità della cartella di pagamento per intervenuta decadenza dell'atto impugnato;

3. nullità dell'intimazione di pagamento e della cartella di pagamento per omessa indicazione del calcolo degli interessi.

Successivamente si è costituita l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, presentando controdeduzioni volte a confutare i motivi di ricorso e eccependo la sua carenza di legittimazione passiva in ordine alla mancata notifica dell'avviso di accertamento n. TL9022101363/2019. Pertanto, in data 10/2/2023, l'Agenzia delle

Entrate - Riscossione ha notificato invito ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112/1999 al fine di consentire la partecipazione al giudizio da parte di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Savona, la quale, ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 546/1992, ha proposto intervento volontario nel giudizio, presentando a sua volta controdeduzioni.

All'udienza i difensori delle parti illustravano le rispettive argomentazioni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'Agenzia delle entrate afferma che l'avviso di accertamento n.

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