Corte di Giustizia di primo grado Milano, sez. V, sentenza 28/06/2023, n. 2380
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Controlli al termine di una Verifica fiscale posta in essere dai propri funzionari nei confronti della Società C. SRL (c.f./p.iva ------), esercente l'attività di "Discoteche, sale da ballo night" (codice attività n.932910), e culminata con Processo Verbale di Constatazione notificato alla parte il 05/11/2019, in data 05/08/2022 ha notificato alla contribuente l'avviso di accertamento n. ------- 2022 (anno d'imposta 2016) con cui, ai sensi dell'art. 41 bis del DPR 600 del 1973, ha accertato IVA per ? 133.983,00, IRAP per ? 40.891,00, IRES per ? 292.686,00 e sanzioni per ? 395.126,00;
il tutto, quindi, per complessivi ? 863.686,00.
A seguito della notifica di tale accertamento la parte ricorrente in data 03/10/2022 presentava istanza di accertamento con adesione. L'Ufficio, al fine di instaurare contraddittorio, inoltrava alla parte Invito a comparire n. T9BI12301474/2022. Interveniva contraddittorio alle date 20/12/2022 e 18/01/2023 che, tuttavia, si concludevano con esito negativo;
si confermava, pertanto, la pretesa cristallizzata nell'accertamento T9B032301891-2022 notificato alla Parte.
Con ricorso notificato allo Scrivente in data 27/01/2023 controparte ha impugnato il summenzionato avviso di accertamento.
Ciò premesso, la scrivente controdeduce come segue