Corte di Giustizia di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 05/07/2023, n. 9630
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Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso regolarmente notificato all'Agenzia Dogane e Monopoli, Ufficio delle Dogane di Napoli, in data 26.9.2022, G. S.p.a. impugnava l'avviso di pagamento n. 29202/RU, notificato in data 5.7.2022, avente ad oggetto l'omesso versamento di accise, per un complessivo ammontare di ? 18.040.702,30, comprensivo di interessi e di indennità di mora. Detto avviso traeva origine dal processo verbale di constatazione dell'11.2.2022, emesso dalla Guardia di Finanza di Napoli - anch'esso oggetto di contestazione, al pari di ogni altro atto presupposto o conseguenziale - del quale erano stati destinatari tanto la G. S.r.l. quanto, in solido, il suo legale rappresentante p.t., R.A.. Premetteva la ricorrente di essere una nota società operante da decenni nel porto di Napoli, in veste di deposito costiero adibito allo stoccaggio e movimentazione, per conto terzi, di prodotti liquidi alla rinfusa, classificati nella categoria C del DM 31.7.1934.
Più specificamente, la G. era una piattaforma logistica per lo stoccaggio di prodotti energetici operante in regime di sospensione delle accise dovute sui prodotti energetici oggetto di deposito doganale.
Nell'esercizio della propria attività, dalla fine dell'anno 2018 e sino al luglio dell'anno 2019, aveva acquisito un nuovo cliente, la Opera International Business LTD, impegnata nella movimentazione di gasoli per autotrazione, in quanto tale sottoposto ad accisa ai sensi dell'art. 21 TUA, stoccando tale prodotto anche presso la G., in regime di sospensione dell'IVA ed accise. La merce stoccata, su indicazione della Opera, veniva poi caricata a bordo di autobotti nella disponibilità di terzi e trasportata con destinazione presso diversi depositi fiscali, conservando il regime di sospensione da accisa. Tra questi depositi, uno era sito in Locri (Calabria), di titolarità della I. S.p.a., in veste di deposito fiscale destinatario dei prodotti, con la quale società istante non aveva mai avuto rapporto alcuno, limitandosi la G. ad approntare la spedizione, favorire il carico del prodotto sulle autobotti e a predisporre il documento di legge, cosiddetto e- AD, destinato ad accompagnare i movimenti di carburante in regime di sospensione di imposta, il quale documento, nel tempo congruo della spedizione e trasporto, veniva appurato dal deposito ricevente - in questo caso, Locri - che a sua volta, presentando la nota di ricevimento convalidata dal sistema informatizzato doganale, ne accusava ricevuta e ne assumeva ogni responsabilità circa il pagamento dei tributi e delle accise. La Guardia di Finanza, tuttavia, aveva accertato che per oltre quattro mesi, febbraio-maggio 2019, il prodotto in questione era stato estratto dal deposito della G., venduto ed immesso in consumo senza che I. S.p.a. provvedesse al pagamento delle accise dovute, pur avendo emesso il relativo documento informatico, così ingenerandosi il contestato omesso versamento delle accise, condotta integrante, altresì, ipotesi penalmente rilevante. I militari avevano inoltre accertato che, per il tramite di società cartiere, il prodotto veniva commercializzato per la distribuzione senza pagamento IVA e con salto d'imposta, fattispecie alla quale la G. era rimasta estranea, come appurato anche in sede penale.
In forza dei fatti come sinteticamente sin qui riportati, trasfusi nel p.v.c. e nel gravato avviso di pagamento, alla G. veniva contestato l'irregolare svincolo dei beni dal regime sospensivo, ai sensi dell'art. 2 TUA, ritenendosi la società ricorrente, ai sensi del successivo art. 6 ed in forza del riferito "svincolo irregolare", responsabile del pagamento dell'imposta evasa, essendo la G., a norma di legge, garante per l'imposta.
L'Ufficio Doganale, infatti, aveva ritenuto, anche alla luce delle risultanze del procedimento penale scaturito dai fatti come sopra descritti nonché della sentenza n. 673/2022 del G.I.P. del Tribunale di Napoli, la "piena consapevolezza della G. dell'esistenza di un sodalizio illegale tra i trader, le varie società cd. Cartiere ed il deposito fiscale di Locri, al solo fine di evadere le imposte gravanti. La G. S.r.l., pertanto, impugnava l'avviso in oggetto, affidandone la contestazione a cinque distinti motivi impugnatori, riportati nel ricorso introduttivo del presente giudizio, ed ulteriormente ribaditi ed ampliati in virtù della memoria difensiva depositata in data 15.6.2023.
La G. ha anzitutto eccepito, in via preliminare 1) l'illegittimità dell'accertamento operato dall'Ufficio Dogane di Napoli, in quanto esso avrebbe duplicato l'avviso di accertamento operato dall'Ufficio Dogane di Reggio Calabria nei confronti del deposito fiscale di Locri della I. S.p.a., che aveva accusato ricevuta dei prodotti energetici stoccati presso la G., immettendoli in consumo senza provvedere al pagamento delle accise, con conseguente duplicazione dell'imposta. Sul punto, inoltre, la ricorrente denunciava il ritardo con il quale l'autorità aveva interrotto l'attività illegale ed illecita della I. S.p.a., consentendo l'art. 3 del TUA un'attività di monitoraggio mensile, cui si era sottratta l'Agenzia delle Dogane. In ogni caso, e a prescindere dai ritardi imputabili all'Amministrazione Finanziaria nella tutela degli interessi dell'Erario, del tutto regolare e corretta doveva considerarsi la condotta della G., avendo I. "accusato ricevuta dei prodotti ad essa inviati" così sorgendo unicamente su di essa l'obbligo giuridico di pagamento delle accise e di ogni altra imposta. Non si era, infatti, realizzato, nel caso di specie, alcuno "svincolo irregolare", come ritenuto dall'Ufficio nel gravato avviso, ma un omesso versamento di imposta imputabile unicamente a chi aveva accusa ricevuta dei prodotti energetici, I. S.p.a., non potendo coesistere, nello stesso momento, una responsabilità del mittente per "svincolo irregolare", ed un omesso versamento di imposta, avendo omesso il destinatario del prodotto, del quale aveva "accusato" ricevuta, di versare la relativa imposta su di esso solo gravante.
Con il motivo sub n. 2) la ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'avviso, nella parte in cui aveva contestato alla G. le accise afferenti le immissioni in consumo per il mese di febbraio 2019, risultando in atti il regolare loro pagamento da parte del deposito fiscale di Locri.
Con il motivo sub n. 3 del ricorso, la G. S.r.l. ha inteso denunciare "il difetto assoluto prova dei fatti posti quali presupposti delle contestazioni, in violazione degli artt. 2967 c.c.. e 7 D.Lgs. 546/1992". Al riguardo, evidenziava la ricorrente che secondo la ricostruzione dell'Ufficio, il deposito fiscale della G. era da individuarsi come l'autore di uno svincolo ritenuto irregolare, sicché tutti gli invii di prodotto energetico effettuati dovevano reputarsi irregolari, con conseguente recupero dell'intera accisa a carico della G. stessa. Tuttavia, la prova fornita sul punto dall'Ufficio, si era rivelata del tutto insufficiente, e ciò in quanto, a fronte di circa 700 autobotti inviate e recanti il prodotto energetico, si era dimostrato che soltanto tre di esse non erano giunte a destinazione presso il deposito di Locri, mentre poche altre erano da ivi ripartite in tempi così brevi da far escludere l'avvenuto scarico del prodotto presso il deposito stesso. Né risultava in atti che la G. fosse a conoscenza del meccanismo fraudolento messo in campo dalla Italpteroli, così che la presunzione a carico della G. non era basata su alcun elemento oggettivo.
Con il motivo sub n. 4) del ricorso introduttivo, la ricorrente si è doluta della violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 2, 5 e 23 del TUA con particolare riguardo alla contestazione "solidale" mossa a carico della G. S.r.l. e di A. R.nella sua veste di rappresentante della società medesima, munita di propria ed autonoma personalità giuridica, con conseguente immotivato addebito, ad entrambi, delle imposte evase per effetto della vicenda per come sopra ricostruita, essendosi individuato in A. R.il titolare della licenza, per ciò stesso responsabile solidale delle contestazioni sollevate in danno della società. Con il motivo sub n. 5), la G. S.r.l. ha eccepito la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2 6 e 7 TUA n. 504/1995, per non essere la società in alcun modo individuabile come soggetto obbligato per il tributo, non essendosi verificate le condizioni di legge per la realizzazione di uno "svincolo irregolare", con violazione della giurisprudenza unionale nonché della determinazione n. 158235/2010 dell'Agenzia delle Dogane. Sul punto la ricorrente, dopo un'ampia disamina della normativa tutta a suo dire applicabile alla fattispecie in questione, ulteriormente contestava, come già fatto nei precedenti motivi, l'assoluta insussistenza di uno "svincolo irregolare", unica eventuale fonte di responsabilità per la G. (art. 2 comma 4 TUA) e ciò in ragione della prova documentale della presa in carico dei prodotti oggetto di evasione da parte del deposito fiscale di Locri, con rilascio dei relativi documenti denominati e-AD, trovando così