Corte di Giustizia di primo grado Napoli, sez. XXIII, sentenza 25/03/2024, n. 4697
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 4.10.2023 la srl K. L. in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'avv. G. Di S. e dal dott. V. De S., ricorreva avverso l'avviso di accertamento n. TF503I400684/2023 ai fini IRAP per l'anno d'imposta 2016 emesso dall'Agenzia delle Entrate D.P. di Napoli con il quale veniva rettificata la Dichiarazione dei Redditi sul presupposto dell'omessa contabilizzazione di fatture e quindi calcolata una maggiore imposta di Euro 85.773,00.
Rilevava che l'impugnato avviso di accertamento traeva origine dall'attività di verifica espletata dalla Guardia di Finanza, Compagnia di Agropoli, nell'ambito di una complessa attività di indagine avente ad oggetto diverse ed altre società operanti nel settore della commercializzazione di prodotto informatici ed in tale verbale i militari nel PVC ritenevano che i costi sostenuti, per Euro 1.717.814,77 risultavano inesistenti in quanto considerati "soggettivamente inesistenti" mentre altri "oggettivamente inesistenti".
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto in contestazione per l'intervenuta decadenza, per carenza di motivazione e difetto di istruttoria, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso ed in via istruttoria chiedeva ammettersi consulenza tecnica per verificare la presenza dei beni nella sede societaria nonchè prova testimoniale, da assumere con le forme di cui all' art.257 bis c.p.c. , sulle circostanze di fatto indicate nell'atto introduttivo del giudizio.
Con nota del 23.10.2023 l'Agenzia delle Entrate competente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo, rilevando, in via preliminare e nel merito che l'odierno atto in contestazione scaturiva da una ampia attività di verifica condotta nel settore della commercializzazione di prodotto informatici, con cui la Guardia di Finanza appurava che la società ricorrente, per l'anno d'imposta di cui al giudizio, aveva intrattenuto relazioni commerciali solo cartolari con una serie di Società, così utilizzando fatture fittizie per un complessivo imponibile di Euro 1.717.814,77 ed in via subordinata rappresentava che, per il medesimo anno d'imposta, era stato notificato alla ricorrente società altro avviso di accertamento ai fini IRES ed IVA, che impugnato con i medesimi motivi, aveva visto emettere la sentenza n.14078/2023, di questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, che rigettava il ricorso confermando la legittimità dell'operato dell'Ufficio.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ed esaminati gli atti non può che rigettarlo.
La soluzione della presente controversia è strettamente dipendente da quella relativa all'avviso di accertamento TF503I402398, come rilevato da parte resistente ed in proposito deve rilevarsi che il giudizio relativo a quest'ultimo, instaurato precedentemente al presente innanzi a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria ed avente ad oggetto il numero di R.G.4663/2023, si è concluso con sentenza n.14078/2023 di rigetto del ricorso, avendo rilevato quel Collegio la legittimità dell'operato dell'Agenzia delle Entrate.
Orbene, avendo l'istante in questa sede riproposto le medesime doglianze ed eccezioni del precedente ricorso, già vagliato in primo grado con esito sfavorevole per la ricorrente, questo Collegio condivide pienamente e fa proprie tutte le argomentazioni della summenzionata sentenza che si provvede a trascrivere integralmente:
"Preliminarmente, La Corte, esaminate le richieste istruttorie avanzate dalla società ricorrente, ritiene che le stesse debbano essere rigettate;
in ordine alla consulenza tecnica, richiesta al fine di verificare se i beni oggetto delle fatture contestate si trovino nella disponibilità della ricorrente, tale richiesta è inammissibile, in quanto essa si sostituirebbe all'attività istruttoria cui le parti sono tenute;
d'altra parte, ogni