Corte di Giustizia di primo grado Imperia, sez. I, sentenza 04/07/2023, n. 95
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
Per le istanze di compensazione di crediti trimestrali esistenti presentate prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, ossia prima del 24 aprile 2017, l'assenza del visto di conformità costituisce una violazione meramente formale, che non ha determinato alcuna evasione, né arrecato pregiudizio al potere di controllo dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente illegittimità dell'atto di recupero e delle sanzioni irrogate. La nuova disciplina, maggiormente sfavorevole per il contribuente, si applica esclusivamente alle dichiarazioni o istanze presentate dopo il 24 aprile 2017, a prescindere dalla data in cui la compensazione è stata effettuata.
Riferimenti normativi: art. 10, D.L. 78/2009; art. 1, comma 574, L. 147/2013; art. 3, comma 2, n. 3) e art. 67, D.L. 50/2017.
Sul provvedimento
Testo completo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 16.3.2023 la società G Srl con sede in C (IM) in persona del suo legale rappresentante pro-tempore proponeva ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Imperia per l'annullamento dell'atto di recupero n. TL5CR0300046/2022 relativo all'anno di imposta 2017.
La ricorrente sosteneva che nel caso di specie, aveva diritto alla compensazione del credito IVA - Primo Trimestre 2017 (per