Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 212

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La previsione di cui all'art. 14, comma 3-bis del D.p.r. n. 115/2002, secondo la quale il contributo unificato deve essere corrisposto per ogni atto impugnato, va interpretata considerando la sua ratio logica ed il merito dell'oggetto sostanziale della controversia tributaria; precisamente "La ratio del contributo unificato va ravvisata nell'esigenza di ristorare i costi del funzionamento dell'apparato giudiziario o dell'erogazione delle risorse a sua disposizione (da Corte Costituzionale, 30 maggio 2016, n. 120). Orbene, nel caso in cui l'oggetto del contenzioso sia integrato dall'impugnativa dell'atto di ipoteca che ovviamente implica anche il vaglio degli atti presupposti (ormai stabilizzati nei loro effetti) si impone la doverosa considerazione dell'unitarietà della domanda, a prescindere dall'eventuale esercizio del rimedio recuperatorio avverso gli atti ad essa prodromici.

Sul provvedimento

Citazione :
Corte di Giustizia di primo grado Pescara, sez. I, sentenza 28/03/2023, n. 212
Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Pescara
Numero : 212
Data del deposito : 28 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

D. adiva la Corte di Giustizia Tributaria di I Grado di Pescara agendo avverso Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Della Giustizia Tributaria, Commissione Tributaria Regionale per Abruzzo, sez. Staccata di Pescara, impugnando l'atto impositivo / provvedimento di irrogazione sanzione n. 2020/x S, emesso il 12.01.2021 e notificato in data 12.01.2021 e, invito a pagamento indicato dall'Ufficio prot. n. xx del 18.09.2020 richiamato nel provvedimento sanzionatorio. In fatto si riepilogava che essa ricorrente dopo aver interposto appello contro la sentenza della CTP di Pescara n. 793/2/2019 del 12.11.2019 dichiarava un valore della causa in euro 52.535,82 che corrispondeva al valore complessivo dell'ipoteca sottratti gli importi delle cartelle presupposte. In tal modo versava un contributo unificato nel valore di euro 250,00 mentre l'Ufficio Tributario resistente richiedeva un valore non condiviso di euro 520,00 posto che si riteneva che l'appello vertesse anche sugli atti presupposti. Dacchè veniva irrogata sanzione di euro 1.400,00. Tale atto si censurava per eccesso di potere poiché l'unico atto impugnato afferiva l'iscrizione ipotecaria e non le 3 cartelle. - Si riteneva nel caso violato il combinato disposto degli articoli 12, comma 5° del d.lgs. 546/1992 e dell'art. 14 comma 3 bis del d.P.R. 115/2002, posto che il versamento del contributo unificato in ambito del processo tributario viene stabilito in relazione al valore dell'atto impugnato anche in appello ad esso presupposte. Inoltre trattandosi di entrata tributaria non poteva avanzarsi duplice richiesta del medesimo tributo. Ancora veniva denunciata la falsa applicazione degli art. li 14, comma 3-bis del d.P.R. 115/2002 e artt. 1 e 12, comma 5 del d.lgs. 546/92, così come modificato dall'art.1, comma 558 della l.147/1, art. 104 c.p.c. in quanto il valore della causa non poteva determinarsi in base al numero degli atti impugnati. Si poneva una questione di legittimità costituzionale poiché appariva evidente che l'applicazione del contributo unificato venne stato esteso per l'accesso alla giustizia tributaria dall'art. 37, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - che ha modificato l'art. 9 del d.P.R. n. 115 del 2002. La quantificazione del contributo da versare, inoltre, era determinata secondo la previsione del co.

3-bis dell'art.14 del d.P.R. 115/2002, nel testo precedente le modifiche apportate dalla legge n. 147 del 2013, prevedeva che: «[...] il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, doveva risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito». In quel particolare periodo storico la giurisprudenza della Corte di Cassazione, nonostante l'assenza di disposizioni specifiche in maniera di ricorsi

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi